L’INPS riceve due notifiche della sentenza: quale fa decorre il termine per impugnare?

In tema di notificazioni, la sola identità del luogo delle notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito o al rappresentante processuale, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare l’opportunità di proporre gravame.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 1047/18, depositata il 17 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, perché tardivo. Secondo i Giudici di merito la notificazione della sentenza di primo grado, che comportava la decorrenza del termine breve per impugnare, era da ritenersi valida in quanto restava priva di rilievo l’indicazione come procuratore di persona diversa da quella risultante dall’intestazione della sentenza , che coincideva con quella costituita in lite con idonea procura. Avverso la decisione di tale sentenza l’INPS ricorre per cassazione. Notificazione sbagliata per la tempestività del gravame. Con un unico motivo di ricorso l’INPS lamentava che i Giudici di merito abbiano erroneamente ritenuto valida la prima notificazione della sentenza di primo grado all’ente previdenziale effettuata a procuratore diverso rispetto a quello costituitosi in giudizio. In questo modo il termine breve d’impugnazione era decorso da questa notificazione e non dalla seconda notifica effettuata al procuratore regolarmente costituitosi in primo grado. La Suprema Corte ha ritento fondato il motivo di ricorso. Infatti la sentenza di prime cure veniva notificata all’INPS nel domicilio eletto senza l’indicazione del procuratore costituito presso il quale era domiciliato l’Istituto di previdenza. La Corte ha ribadito che la notifica eseguita direttamente all’INPS presso la sede centrale non è idonea a far decorre il termine breve per impugnare la sentenza. In ragione del fatto che la sola identità del luogo delle notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito o al rappresentante processuale, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare l’opportunità di proporre gravame . Per queste ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 ottobre 2017 – 17 gennaio 2018, numero 1047 Presidente D’Antonio – Relatore Mancino Fatti di causa e ragioni della decisione 1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, perché proposto oltre il termine breve d’impugnazione. 2. La Corte territoriale riteneva valida la notificazione della sentenza di primo grado all’INPS, effettuata nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, e priva di rilievo l’indicazione come procuratore, nella relata di notifica, di persona diversa da quella risultante dall’intestazione della sentenza, coincidente con quella costituita in lite spendendo idonea e conforme procura. 3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, al quale resiste, con controricorso, C.F. . 4. Il ricorso all’esame, avverso sentenza di appello notificata all’INPS l’8 giugno 2012, tempestivamente consegnato, all’agente notificante, in data 3 agosto 2012, è ammissibile. 5. La tempestività della proposizione dell’impugnazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata, come nella specie, nel termine perentorio di legge cfr. Corte Cost. numero 477 del 2002, secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario v. Cass. Sez.U, numero 7607/2010 e successive conformi . 6. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 170, primo comma, 285, 325, 326, 327, primo comma, cod.proc.civ., l’INPS assume che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto valida, agli effetti del decorso del termine breve d’impugnazione, la prima notificazione della sentenza di primo grado all’Istituto, in data 19 febbraio 2010, effettuata a procuratore diverso rispetto a quello costituitosi nel giudizio di primo grado, in luogo della seconda notificazione, correttamente effettuata al procuratore dell’INPS, costituitosi in primo grado, avvocato Minicucci Massimiliano in data 31 marzo 2010 , con conseguente tempestività del gravame proposto. 7. Il ricorso è fondato. 8. La sentenza di primo grado è stata notificata, una prima volta, all’INPS, nel domicilio eletto - la sede INPS di omissis , in omissis - presso l’avvocato Ilaria Raffanti e non presso l’avvocato costituito, Massimiliano Minicucci, regolarmente indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata, e tale notifica era, dunque, carente dell’indicazione del procuratore costituito presso il quale era domiciliato l’Istituto di previdenza in primo grado. 9. Pur volendo valorizzare la notifica, comunque eseguita, presso la sede dell’INPS, va ribadita l’inidoneità della notifica eseguita direttamente all’Istituto presso la sede provinciale - e non al difensore costituito - a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 325 e 326 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 285 e 170 del codice di rito. 10. Invero, la sola identità del luogo della notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito o al rappresentante processuale, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare l’opportunità di proporre gravame v., fra le altre, Cass. numero 1753/2016 . 11.In definitiva, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per l’esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.