L’alunno colpisce con un tappo l’insegnante: esclusa la responsabilità della scuola

Durante una festa presso un istituto scolastico l’insegnante veniva colpita da un tappo di spumante. Il ricorso della lavoratrice, per ottenere il risarcimento da infortunio sul lavoro, arriva fino in Cassazione. Secondo i Giudici, in tutti i gradi di giudizio, non è configurabile la responsabilità della scuola solo perché ha consentito l’uso di alcolici durante i festeggiamenti.

Sulla questione la Cassazione con sentenza n. 749/18, depositata il 15 gennaio. Il fatto. La Corte d’Appello di Ancora rigettava il gravame proposto dalla lavoratrice avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, il quale, a sua volta, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per infortunio sul lavoro nei confronti del Ministero dell’Istruzione, in qualità di insegnante presso un istituto scolastico. Nella specie la controversia aveva origine dopo una festa scolastica, durante la quale l’attrice veniva colpita da un tappo di bottiglia di spumante da un alunno nell’orario di lezione. Secondo i Giudici di merito la condotta dell’alunno era abnorme e non prevedibile in quanto il fatto avveniva in una circostanza che non evidenziava elementi di rischio tali da integrare tasso di pericolosità, necessario per il risarcimento, ricollegato alla natura dell’attività lavorativa del dipendente . La lavoratrice ricorre per cassazione avverso quest’ultima decisione. La rilevanza dell’uso di alcolici. La ricorrente ha agito in giudizio ai sensi dell’art. 2087 c.c. Tutela della condizioni di lavoro , deducendo che nella fattispecie non vi era caso fortuito posto che l’istituto, autorizzando l’ingresso di bevande alcoliche, aveva consentito che i ragazzi non fossero in stato di piena lucidità come avrebbero dovuto essere. La Cassazione ha rilevato che i Giudici di merito hanno fondato la decisione sul fatto che non vi fosse un rischio professionale derivante dal consentire i festeggiamenti, in quanto gli alunni era tutti maggiorenni o in età adolescenziale avanzata. Inoltre non vi erano, secondo i Giudici, elementi che consentivano di affermare che l’uso di alcolici fosse stato assentito , né vi era evidenza che la manovra inopinata dell’alunno fosse in qualche modo determinata da sua condizione di alterazione per intossicazione alcolica . Tutto questo confermava l’abnormità e l’imprevedibilità della condotta dell’alunno. La tutela delle condizioni di lavoro. Ciò premesso, secondo la Suprema Corte, la motivazione dei Giudici di merito non può essere sottoposta a censura in applicazione del principio secondo il quale può esservi responsabilità del datore di lavoro per infortunio del lavoratore solo quando, con comportamenti specifici ed anomali, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere, e perché non può farsi discendere dall’art. 2087 c.c. un obbligo dell’imprenditore di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili . Inoltre la sola verificazione del danno non è di per sé idonea a comportare a carico del datore di lavoro l’onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura volta ad evitare l’evento, presupponendo detta prova la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalità dianzi esposto fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche e il danno medesimo . Per queste ragioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al risarcimento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 ottobre 2017 – 15 gennaio 2018, n. 749 Presidente Napoletano – Relatore Tricomi Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 121 del 2012, depositata il 15 febbraio 2012, rigettava l’impugnazione proposta da L.F. nei confronti del MIUR e della società Unipol Assicurazioni p.a., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro tra le parti, n. 178/11 del 25 marzo 2011, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per infortunio sul lavoro proposta dalla lavoratrice. 2. La L. era stata colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno della classe V C del Liceo Classico di omissis mentre durante l’orario di lezione veniva celebrato il centesimo giorno prima dell’esame di maturità. 3. La Corte d’Appello ha affermato che sussisteva la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. solo quando fosse aggravato il tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell’attività lavorativa del dipendente. Nella specie, ciò non si era verificato atteso che il fatto avveniva in una circostanza che non evidenziava aggravamenti di rischio, e la condotta dell’alunno era abnorme e non prevedibile. Dunque, non vi era stato aggravamento del rischio insito nell’attività lavorativa. Il giudice di secondo grado richiama Cass. n. 11427 del 2000. 4. per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la L. prospettando tre motivi di impugnazione. 5. Resiste la società Unipol Assicurazioni p.a. con controricorso, in cui deduce l’inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis cod. proc. civ., e nel merito l’infondatezza dello stesso, esponendo tra l’altro, in relazione alla chiamata in garanzia, che con la L. , ante iudicium, era intervenuto atto di transazione e quietanza con la corresponsione della somma di Euro 20.000,00 per il danno asseritamente conseguito all’incidente dedotto. 6. Il Ministero è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente nell’atto di impugnazione, è dedotta la violazione dell’art. 2087 cod. civ., omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi la violazione dell’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., illogicità rispetto alle risultanze istruttorie. Nel richiamare la previsione legislativa di cui all’art. 2087 cod. civ., e in particolare la previsione del vigilare sull’applicazione e sul rispetto delle norme di tutela, la ricorrente deduce che l’introduzione nella scuola di bevande alcoliche, prima dell’ingresso della docente, in quanto incideva sul fattore rischio in ragione dell’alterazione che le sostanze alcoliche potevano indurre, palesava la responsabilità dell’istituto. Non vi era caso fortuito. Punto decisivo era la circostanza che l’Istituto, autorizzando l’ingresso e l’utilizzo di alcool, aveva consentito che i ragazzi, che avrebbero dovuto essere nel pieno della lucidità, non fossero in tale stato. 2. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. La lavoratrice ha agito in giudizio ai sensi dell’art. 2087 cod. civ Occorre premettere che in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 1218 cod. civ., grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza cfr., Cass. n. 14468 del 2017 . A sua volta, il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la suddetta presunzione ex art. 1218 cod. civ. cfr., Cass., n. 10319 del 2017 . Ciò premesso, come affermato da Cass. n. 12347 del 2016, va ribadito che l’art. 2087 cod. civ. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente in cui l’attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto. Si tratta, in altri termini, di un’obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite di mezzi , in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l’esattezza dell’adempimento, esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate più attendibili nell’ottica di perseguire il fine indicato dall’art. 2087 cit., e in cui il mancato conseguimento di tale fine rileva solo in quanto sussista un nesso di causalità non solo in senso materiale, ma anche normativo tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l’evento dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire che l’art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell’obbligazione datoriale un facere consistente nell’adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro , permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente imprudente, imperita, ecc. in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato o almeno un evento normativamente equivalente ad esso . 3. Nel caso di specie, occorre rilevare che la Corte d’Appello ha affermato che il non proibire l’iniziativa del festeggiamento attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturità, e dunque in età adolescenziale avanzata, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un aggravamento del rischio professionale non vi erano elementi che consentivano di affermare che l’uso di alcolici fosse stato assentito non vi era evidenza che la manovra inopinata dell’alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica. La condotta abnorme e imprevedibile dell’alunno avvicinatosi a breve distanza dall’insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l’ordinario orario di lezione scolastiche. Trattasi, a parere del Collegio, di un giudizio che resiste alle censure rivoltegli con il ricorso della lavoratrice, in quanto non adeguatamente censurato nella sua ratio decidendi come sopra evidenziata, atteso che l’art. 2087 c.c. come del resto l’art. 7, d.lgs. n. 626/1994 può mettere capo ad una responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore solo allorché, con comportamenti specifici ed anomali, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere Cass. n. 11427 del 2000 , e perché non può farsi discendere dall’art. 2087 c.c. un obbligo dell’imprenditore di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili. Inoltre la mera verificazione del danno non è di per sé sola sufficiente a far scattare a carico dell’imprenditore l’onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento, presupponendo detta prova la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalità dianzi esposto fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche e il danno medesimo. 4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 112, omessa pronuncia ed extrapetizione. In primo grado, si affermava che si era trattato di caso fortuito. Su tale punto nell’appello si era dedotto che l’istituto non aveva sollevato tale eccezione e che vi era vizio di ultrapetizione. 5. Il motivo è inammissibile. Come affermato da questa Corte, in caso di denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., del vizio di pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purché ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata Cass., n. 80908 del 2014 , circostanza non verificatisi nel caso in esame, atteso che non è riprodotto nella presente censura il passo della sentenza di primo grado rispetto a cui sarebbe intervenuta la deduzione che si espone formulata in appello. 6. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della società Unipol che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.