Nelle “realtà aziendali complesse” il datore di lavoro non è obbligato ad indicare i nomi dei lavoratori sostituiti

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 368/2001 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato , nelle situazioni aziendali complesse il datore di lavoro è esentato dall’obbligo di indicare, nella causale del contratto di assunzione, i nominativi dei lavoratori sostituiti.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 141/18, depositata il 5 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo, in conferma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, accertava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente per ragioni di carattere sostitutivo, in considerazione dell’omissione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che devono essere indicate, a pena di nullità, ex art. 1 Apposizione del termine d.lgs. n. 368/2001. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il datore di lavoro ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della sopra citata disciplina ed affermando, contestualmente, che all’interno di realtà aziendali complesse, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di ritenere legittima l’assenza tanto dell’indicazione dei nominativi dei sostituiti quanto della causa di sostituzione. L’onere del datore di lavoro. Il Supremo Collegio ribadisce che nelle situazioni aziendali complesse l’onere di specificazione imposto al datore di lavoro, in tema di assunzione di lavoratori a termine per ragioni sostitutive, è pienamente assolto attraverso l’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente . Pertanto, essendosi il datore di lavoro conformato ai suddetti oneri e non sussistendo alcun obbligo di indicazione dei nominativi dei lavoratori in considerazione della situazione aziendale complessa, la Corte territoriale nell’interpretare il concetto di ragione sostitutiva contenuto nell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 ha omesso di far riferimento alla particolare realtà aziendale esaminata ed ha quindi ritenuto erroneamente generici gli elementi contenuti nella causale del contratto esaminato . Pertanto la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 12 luglio 2017 – 5 gennaio 2018, numero 141 Presidente Di Cerbo – Relatore Curcio Rilevato in fatto Che la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città nella parte in cui aveva accolto la domanda di M.R. , accertando la nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa dal 16.01.2004 al 13.3.2004, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato al servizio di recapito presso l’Ufficio di recapito di omissis . La prima decisione è stata riformata solo in punto di conseguente risarcitorie, con l’applicazione dell’articolo 32 della legge numero 183/2010. Che la corte palermitana ha ritenuto che la formulazione di cui all’articolo 1 del decreto lgs numero 368/2001 richiede, sotto esplicita comminatoria di inefficacia, che risulti da atto scritto la specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e che tale specificazione non si desumerebbe dalla causale sostitutiva inserita nel contratto a termine della M. , trattandosi di fatto di una mera riproposizione della formula generale contenuta nella norma di legge citata, essendo priva della precisazione relativa alla correlazione con un delimitato ambito territoriale di riferimento e priva di elementi da cui trarre la immediata riconoscibilità della causa specifica dell’esigenza sostitutiva, quale ferie, malattia, infortunio ecc Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane spa affidato a tre motivi, illustrati poi da memoria ex articolo 378 c.p.c È rimasta intimata la M. . Considerato in diritto Che i motivi di gravame hanno riguardato 1 violazione e falsa applicazione arti dlgs numero 368/2001 e articolo 12 preleggi, artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’articolo 360 c.1 numero 3 c.p.c Secondo Poste spa erra la Corte territoriale nel ritenere generica la causale per non essere stati indicati i nomi dei sostituiti, come anche la specifica causa della sostituzione, elementi non necessari laddove si tratti di realtà aziendali complesse, come ampiamente ritenuto dalla cassazione con le sentenze numero 1576 e 1577 del 2010, cui la ricorrente fa ampio riferimento. Non terrebbe conto la corte territoriale che la formula usata dal legislatore nell’articolo 1 del dlgs citato non richiede necessariamente alcuna descrizione puntuale, dettagliata e particolareggiata della ragione giustificatrice, mentre la previsione del contratto in esame risulta chiara nell’individuazione della causa sostitutiva. 2 La violazione e falsa applicazione articolo 5 dlgs numero 368/2001 e degli artt. 1362 e 1419 c.c., la violazione e falsa applicazione articolo 1 dlgs numero 368/2001 e articolo 12 preleggi, artt. 1362 in relazione all’articolo 360 c.1 numero 3 c.p.c Avrebbe errato la Corte nel ritenere che l’azione volta alla declaratoria di nullità del termine finale di durata del contratto sia una azione di nullità parziale ex articolo 1419 c.c., ciò non consentendo la nuova disciplina legislativa del dlgs numero 368/2001, non avendo una disposizione espressa sulle conseguenze sanzionatorie della violazione del termine, come la legge numero 230/1962. 3 L’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.1 numero 5 c.p.c., per non avere in particolare la corte territoriale, nel determinare l’indennità ex articolo 32 legge numero 183/2010, coerentemente motivato sulla valenza assunta nella formazione del suo convincimento del comportamento della lavoratrice, dimessasi dopo solo due mesi dalla riammissione in servizio a seguito della pronuncia di primo grado. Che il primo motivo è fondato. È oramai decisamente prevalente, anzi consolidato, l’orientamento di questa Corte secondo cui In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, alla luce sia della sentenza della Corte cost. numero 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. numero 368 del 2001, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva numero 1999/70/CE così Cass. numero 1576/2010 e numero 1577/2010, Cass.8647/2012 e da ultimo tra le tante,Cass. numero 208/2015, Cass. numero 1246/2016 . Che nel caso di specie non è contestato che tali elementi fossero contenuti nel contratto stipulato tra le parti. Inoltre sempre questa Corte ha rilevato come l’onere di prova da parte del datore di lavoro dell’esistenza della ragione sostitutiva, stante la specificità della causale così come indicata dalle decisioni prima ricordate, può ritenersi assolto quando sia determinato il numero dei lavoratori da sostituire, sebbene non identificati nominativamente Cfr. Cass. numero 1577/2010, Cass. N. 23119/2010 . A ciò consegue che la prova delle esigenze sostitutive può ritenersi assolta attraverso la corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una determinata mansione ed il numero di scoperture, ossia di assenze in servizio, verificatesi tra i lavoratori stabili in tale periodo. Questa Corte ha infatti statuito che il datore di lavoro ben può utilizzare il lavoratore in un insieme di sostituzioni successive per scorrimento, ciò rientrando nell’ambito del potere organizzativo dell’imprenditore cfr Cass. numero 20647/2017 . Che pertanto la corte territoriale nell’interpretare il concetto di ragione sostitutiva contenuto nell’articolo 1 del dlgs numero 368/2001 ha omesso di far riferimento alla particolare realtà aziendale esaminata ed ha quindi ritenuto erroneamente generici gli elementi contenuti nella causale del contratto esaminato, omettendo conseguentemente di esaminare invece se nel periodo in considerazione 16.01/ 13.3.2004 presso l’ufficio postale di recapito di Palermo Giulio Cesare i giorni di assenza dei lavoratori a tempo indeterminato relativi a ferie, malattia, infortunio ecc. fossero superiori a quelli di presenza al lavoro di lavoratori assunti a termine, quindi anche della M. , in sostituzione dei dipendenti assenti e con diritto alla conservazione del posto. Che la sentenza va quindi cassata, assorbiti gli altri due motivi la causa va rinviata alla corte di appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà decidere sull’appello della sentenza del tribunale di Palermo attenendosi ai principi indicati al paragrafo che precede, oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.