Motivazione illogica dei Giudici di merito: nessun risarcimento al lavoratore, poteva prendere i mezzi pubblici

Lavoratore coinvolto in un incidente stradale mentre tornava a casa per la pausa pranzo con il suo scooter. I Giudici di merito rigettano la domanda volta a conseguire prestazioni previdenziali per l’infortunio sostenendo che poteva prendere i mezzi pubblici. Nessuna logica, secondo la Cassazione, nella motivazione della sentenza.

La vicenda. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione di prime cure, aveva rigettato la domanda del lavoratore volta a conseguire le prestazioni previdenziali dovutegli per l’infortunio subito a causa di un incidente stradale in cui era stato coinvolto facendo ritorno a casa con lo scooter per la pausa pranzo. Avverso la decisione il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale fondato la decisione su una circostanza che non aveva formato oggetto di gravame. Tantum devolutum quantum appellatum. In particolare, secondo il ricorrente, erroneamente la Corte territoriale ha fondato la decisione sulla carenza di prova in ordine alla disponibilità dei mezzi pubblici compatibili con le sue esigenze lavorative. La Cassazione ha osservato che il rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum riguarda un error in procedendo che attribuisce alla Corte di legittimità il potere-dovere di procedere direttamente all’esame degli atti processuali . La Corte ha rilevato che, nella specie, l’INAIL ha appellato la sentenza di primo grado sul rilievo che la mancanza di un servizio di mensa aziendale non poteva giustificare l’uso del mezzo privato per tornare a casa in pausa pranzo, essendo disponibile la fruizione di buoni pasto concessi dal datore di lavoro. Il gravame non citava in alcun modo l’accertamento all’impossibilità di utilizzo di mezzi pubblici per il rientro a casa. In ragione di ciò i Giudici di merito hanno certamente violato la corrispondenza tra chiesto e pronunciato . Affermazione illogica dei Giudici. La S.C. ha poi aggiunto che, anche se fosse provata la disponibilità dei mezzi pubblici per il rientro a casa per la pausa pranzo del ricorrente, non aveva alcun senso prevedere l’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti mattutini e serali e di quello privato per quelli pomeridiani, obbligando in questo modo il ricorrente a lasciare il proprio scooter costantemente parcheggiato nei pressi del luogo di lavoro. In ragione di ciò la Corte ha ritenuto illogica la decisione dei Giudici di merito. Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 21 settembre – 14 dicembre 2017, n. 30085 Presidente D’Antonio – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 14.5.2012, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di A.E. volta a conseguire le prestazioni previdenziali dovutegli per l’infortunio in itinere occorsogli il 12.9.2008, allorché, nel far ritorno a casa con il proprio scooter alla fine dell’orario di lavoro, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale che avverso tale statuizione A.E. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura che l’INAIL ha resistito con controricorso che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento dell’impugnazione Considerato in diritto che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342 e 436 c.p.c. e del principio tantum devolutum quantum appellatum, per avere la Corte di merito fondato la propria decisione su di una circostanza segnatamente, la ritenuta carenza di prova in ordine alla disponibilità di mezzi pubblici compatibili con le sue esigenze lavorative che non aveva formato oggetto di gravame da parte dell’INAIL che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto che, anche a voler concedere che non vi fosse disponibilità di mezzi pubblici idonei a consentirgli il rientro a casa durante la pausa pranzo, non si poteva escludere l’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti mattutini e serali e di quello privato per quelli pomeridiani che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 437 e 421 c.p.c. per non avere la Corte di merito comunque esercitato i propri poteri ufficiosi per accertare l’incompatibilità del servizio pubblico con le sue esigenze lavorative che, con riguardo al primo motivo, il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato art. 112 c.p.c. o a quello del tantum devolutum quantum appellatum artt. 342 e 437 c.p.c. , trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce a questa Corte di legittimità il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti cfr., fra le tante, Cass. nn. 17109 del 2009 e 21421 del 2014 che, nella specie, l’INAIL ha appellato la sentenza di primo grado sul rilievo che la mancanza di un servizio di mensa aziendale non poteva in specie giustificare l’uso del mezzo privato per far rientro a casa durante la pausa pranzo, in quanto il ricorrente, essendo dipendente di un istituto di credito, poteva fruire dei buoni pasto utilizzabili presso esercizi convenzionati presenti nelle vicinanze del luogo di lavoro e non erano state in alcun modo dimostrate altre motivazioni di tipo personale accudimento della prole, condizioni di salute, ecc. che potessero giustificarlo cfr. ricorso in appello, riprodotto a pagg. 7 ss. del ricorso per cassazione che, pertanto, non avendo formato oggetto di gravame l’accertamento relativo all’impossibilità del ricorrente di avvalersi dei mezzi pubblici per far rientro a casa durante la pausa pranzo motivata dal primo giudice sul rilievo che, disponendo egli di una pausa pranzo di 55 minuti, non ne poteva impiegare 25 a spostamento cfr. ricorso per cassazione, pag. 5 , l’affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe stato onere dello stesso appellato dimostrare con la dovuta precisione la disponibilità o meno dei mezzi pubblici e il relativo orario di servizio, onde evidenziarne l’affermata incompatibilità con le sue esigenze lavorative così la sentenza impugnata, pag. 3 ha certamente violato il principio secondo cui tantum devolutum quantum appellatum, non potendo ritenersi che la questione della possibilità o meno di avvalersi dei mezzi pubblici per far rientro a casa durante la pausa pranzo fosse in rapporto di diretta connessione con quella della giustificabilità o meno del rientro a casa durante detta pausa per un lavoratore che fruisca di buoni pasto che parimenti fondato è il secondo motivo, risultando palesemente illogica l’affermazione dei giudici di merito secondo cui, anche a voler concedere che non vi fosse disponibilità di mezzi pubblici idonei a consentire all’odierno ricorrente il rientro a casa durante la pausa pranzo, non si poteva escludere l’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti mattutini e serali e di quello privato per quelli pomeridiani, dal momento che - come evidenziato anche dal Pubblico ministero nella sua requisitoria - implica necessariamente che il ricorrente dovesse lasciare il proprio scooter costantemente parcheggiato nei pressi dell’istituto di credito e servirsene unicamente per rientrare a casa per la pausa pranzo e ritornare in ufficio subito dopo che, pertanto, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.