Le esigenze temporanee devono essere specificate anche nel contratto tra somministratore e lavoratore

In materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e far venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall'indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso.

Pertanto, trova applicazione il disposto di cui all'art. 10 l. 24 giugno 1997 n. 196 e dunque quanto previsto dall'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, per cui il contratto di lavoro col fornitore interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente”. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro con l’ordinanza n. 29962/17, pubblicata il 13 dicembre. Il caso domanda di lavoratori volta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro ai sensi della l. n. 196/1997 e n. 1369/1960. Due lavoratori assunti con contratto interinale temporaneo, previsto dall’allora vigente l. 24 giugno 1997 n. 196, chiedevano al Tribunale del lavoro l’accertamento della mancanza dei requisiti stabiliti da questa norma, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore. Il Tribunale rigettava la domanda. Proponevano appello i lavoratori e la Corte d’Appello, accogliendo il gravame, riformava la sentenza di primo grado, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice. Quest’ultima ricorreva in Cassazione per la riforma della pronuncia d’appello. Quando era possibile avvalersi del lavoro interinale. La l. n. 196/1997, poi superata dal d.lgs. n. 276/2003, prevedeva la possibilità di stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo in ragione di precise esigenze a nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi b nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali c nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4 . In particolare,per quanto qui interessa, per una valida stipulazione di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, era necessario specificare i motivi che rendevano necessario ricorrere alla temporaneità dell’occasione di lavoro. Conseguenze della mancata indicazione dei motivi. Secondo la società ricorrente non era necessaria l’indicazione dei motivi che inducevano alla stipulazione di un contratto di lavoro temporaneo nel contratto tra somministratore e prestatore di lavoro. Con ciò ritenendo non violata la normativa di cui all’art. 10 l. n. 196/1997. La Suprema Corte, confermando l’interpretazione resa dalla Corte di merito, afferma che le causali che hanno determinato la stipulazione del contratto di lavoro temporaneo debbono essere specificate in entrambi i contratti quello di fornitura e quello di lavoro temporaneo. La mancanza di tali requisiti, anche in uno soltanto dei contratti, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale. Ulteriore conseguenza sarà l’applicabilità delle sanzioni previste dalla l. n. 1369/1960, cioè la conversione del rapporto di lavoro temporaneo in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore. Dovuta soltanto l’indennità risarcitoria ex l. n. 183/2010. Appare viceversa fondato il secondo motivo proposto dalla ricorrente, secondo cui sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, il regime risarcitorio previsto dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Secondo orientamento già espresso in precedenti pronunce la Suprema Corte afferma che l'indennità prevista dall'art. 32 l. n. 183/2010 si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della lett. a del comma 1 dell'art. 3 l. n. 196/1997, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. Dunque, afferma la Corte di legittimità, la sentenza d’appello impugnata appare errata sul punto e, ulteriore conseguenza, appare infondato il ricorso incidentale proposto dai lavoratori in materia di diritto al versamento dei contributi previdenziali. Spettando ai lavoratori unicamente l’indennità risarcitoria ex lege n. 183/2010, non potranno vantare alcun diritto al versamento dei contributi previdenziali. La Corte ha così cassato la sentenza impugnata per i motivi accolti, con rinvio ad altra Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 18 luglio – 13 dicembre 2017, numero 29962 Presidente Manna – Relatore Boghetich Rilevato che con sentenza del 23.3.2012, la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra R.D. e M.P. e Postel s.p.a. società utilizzatrice delle prestazioni di lavoro , con decorrenza 18.12.2002, ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge numero 196 del 997, in considerazione della mancata indicazione dei motivi di ricorso al lavoro temporaneo nel contratto stipulato tra società somministratrice Ali s.p.a. e prestatori di lavoro che avverso questa pronuncia ricorre la società Postel s.p.a. per cassazione prospettando tre motivi di ricorso che i lavoratori, originari ricorrenti, resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, cui resiste la società Ali s.p.a. con controricorso. Considerato che il ricorrente principale lamenta la violazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge numero 196 del 1997, art. 10, in quanto la mancata indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 3, comma 3, lett. a della medesima legge nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo non determina la sanzione di cui al comma 1 dell’art. 10 citato invoca, con il secondo motivo, l’applicazione anche al lavoro temporaneo della L. numero 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, sulla compensazione indennitaria del danno risarcibile denunzia, con il terzo motivo, omessa pronuncia in relazione alla domanda di manleva nei confronti della società fornitrice Ali s.p.a. in ordine alla condanna risarcitoria trascrive memoria di costituzione in appello che i lavoratori originari ricorrenti denunziano, con ricorso incidentale, omessa pronuncia in ordine alla domanda di versamento dei contributi previdenziali che ritiene il Collegio si debba respingere il primo motivo del ricorso principale avendo questa Corte affermato che ove il contratto di lavoro temporaneo non specifichi la causale all’interno delle categorie consentite dalla legge, la genericità rende il contratto illegittimo, per violazione della L. numero 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, disposizione che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che né il contratto di fornitura né il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo possono quindi omettere di indicare oppure indicare in maniera generica e non esplicativa , visto il collegamento negoziale sussistente tra i suddetti contratti che si risolve in una interdipendenza funzionale, interdipendenza nota alle parti contraenti e, in particolare, perseguita dall’utilizzatore che soddisfa, in tal modo, l’interesse di acquisire la disponibilità di prestazioni di lavoro cfr. Cass. 23 novembre 2010 numero 23684 Cass. 24 giugno 2011 numero 13960 Cass. 5 luglio 2011 numero 14714 Cass. 14 settembre 2016, numero 17997 che, pertanto, i motivi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a , ossia quelli del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa fornitrice e singolo lavoratore, sono requisiti essenziali del contratto ed hanno una valenza autonoma, e concorrono ad integrare il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a concernente il richiamo da parte del contratto di fornitura, sottoscritto tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice dei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali che l’illegittimità del contratto di lavoro temporaneo comporta - in considerazione del collegamento causale tra contratto di fornitura e contratto per prestazioni di lavoro temporaneo - le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo, in quanto l’art. 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 cioè specifiche violazioni di legge concernenti proprio il contratto di fornitura o, in virtù del collegamento negoziale, il contratto di lavoro temporaneo , le conseguenze previste dalla legge numero 1369 del 1960, consistenti nel fatto che i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni che è stato altresì affermato che, quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.Lgs. numero 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore cfr. Cass. 23 aprile 2015, numero 8286 Cass. 17 gennaio 2013, numero 1148 che il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, espresso da Cass. 17 gennaio 2013, numero 1148 e Cass. 29 maggio 2013, numero 13404 cfr., da ultimo, nello stesso senso, Cass. 17 giugno 2016, numero 12609 , che hanno ritenuto applicabile l’indennità prevista dalla legge numero 183 del 2010, art. 32, comma 5 nel significato chiarito dalla legge numero 92 del 2012, art. 1, comma 13 a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della legge numero 196 del 1997, art. 3, comma 10, lett. a , contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. che il terzo motivo di ricorso è fondato, avendo la Corte distrettuale omesso la valutazione della responsabilità contrattuale della società fornitrice nei confronti della società utlizzatrice in ordine alla violazione dell’obbligo della prima di tutelare gli interessi dell’utilizzatore provvedendo alla conclusione di un patto valido con il lavoratore che il ricorso incidentale va rigettato non spettando - ai lavoratori ai quali è riconosciuta la ricostituzione del rapporto di lavoro avente un termine illegittimo nonché l’indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5 della legge numero 183 del 2010 - alcun diritto al versamento dei contributi previdenziali che, in conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e rigettati il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà provvedere - oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità - sulle domande della società Postel s.p.a. di applicazione dell’art. 32 della legge numero 183 del 2010 e di manleva nei confronti della società Ali s.p.a P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo e il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.