Non ogni contrasto con le OO.SS. integra una condotta antisindacale

Può ritenersi sussistente l’antisindacalità del comportamento datoriale solo qualora la condotta di quest’ultimo sia idonea a ledere interessi sindacali.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 29950/17 depositata il 13 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Ancona, confermando le due precedenti pronunce del Tribunale, rigettava il ricorso di una organizzazione sindacale diretto alla repressione della condotta antisindacale individuata nella errata applicazione della c.d. settimana corta prevista dal CCNL Giornalisti a mente del quale per i giornalisti professionisti [.] è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni e, quindi, 7 ore e 12 minuti giornalieri di prestazione lavorativa . Ad avviso dei Giudici di merito, infatti, nella fattispecie oggetto di causa - relativa al mancato riconoscimento della giornata di riposo infrasettimanale, per non avere i giornalisti lavorato l’intero orario settimanale a seguito di uno sciopero - la tesi datoriale risultava preferibile rispetto a quella della O.S. ricorrente, poiché maggiormente coerente con la comune intenzione delle parti di apportare una innovazione a costo zero” per la datrice di lavoro . Contro tale pronuncia la O.S. ricorre alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. L’art. 28 Stat. lav. non può essere azionato per ogni violazione del CCNL. In particolare, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere il riposo compensativo legato ai giorni effettivamente lavorati dal giornalista e giungendo quindi alla erronea conclusione per cui, qualora la prestazione non venga resa per i cinque giorni settimanali contrattualmente previsti, il lavoratore non aveva diritto al riposo compensativo. Nell’avviso della ricorrente, infatti, la c.d. settimana corta non matura in ragione della prestazione lavorativa resa, ma è una giornata, comunque retribuita, in cui la prestazione non è esigibile, sicché se tra i cinque giorni lavorativi vi è una sospensione tutelata del rapporto per sciopero, malattia o altro il giornalista deve comunque godere di tale riposo compensativo . Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando preliminarmente il principio esposto in massima, rigetta il ricorso. Ed infatti, nell’avviso della Corte, la giornata di riposo compensativo connesso alla c.d. settimana corta deriva dall’esigenza di compensare il minor riposo giornaliero derivante dal turno di lavoro su cinque giorni, con aggravio della prestazione oraria giornaliera nei cinque giorni precedenti nello stesso senso Cass. nn. 10730/2004 9853/2004 3570/2004 . Il riposo si applica solo a seguito di una prestazione lavorativa. Fermo quanto sopra la Cassazione precisa preliminarmente che, ogniqualvolta vi sia un sospensione legittima del rapporto per malattia, sciopero o qualsivoglia altra assenza tutelata dalla legge , tale mancata prestazione non può incidere sulla disciplina dei riposi connessi all’esistenza del rapporto lavorativo così Cass. SS.UU. n. 14020/01 . Nella specie, tuttavia, la controversia non aveva ad oggetto il diritto al riposo settimanale costituzionalmente garantito, bensì solo la richiesta di non lavorare egualmente il sesto giorno [.] solo impropriamente denominata riposo compensativo” comunque aggiuntivo e non oggetto di tutela costituzionale . Alla luce di quanto sopra, ed in conclusione, la Corte ritiene corretta la condotta datoriale affermando che non sussiste dunque alcun comportamento antisindacale, diretto in sostanza disincentivare l’attività sindacale, ma la corretta applicazione dei principi in tema di sciopero e della disciplina contrattuale in tema di riparto dell’orario di lavoro e della connessa retribuzione .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 maggio – 13 dicembre 2017, numero 29950 Presidente Di Cerbo – Relatore Balestieri Svolgimento del processo Con sentenza numero 383/09, resa tra il Sindacato Giornalisti Marchigiano SIGIM e la Corriere Adriatico s.p.a., il Tribunale di Ancona confermava il decreto di rigetto del ricorso del sindacato diretto alla repressione della condotta antisindacale individuata nella errata applicazione della cd. settimana corta contenuta nel c.c.numero l. giornalisti. La decisione si fondava essenzialmente sulla considerazione che la situazione giuridica dedotta in lite mancato riconoscimento ai giornalisti della giornata di riposo infrasettimanale per non aver lavorato l’intero orario settimanale a seguito di astensione collettiva dal lavoro , configurata come lesione del diritto alla ulteriore giornata di riposo fermo quello in coincidenza naturale con la domenica che, secondo la datrice di lavoro maturava soltanto in conseguenza della osservanza dell’orario di lavoro settimanale, articolato su cinque giornate ciascuna per 7 ore e 12 minuti, mentre la sesta era a zero ore , ancorché opinabile non appariva incompatibile con nessuna delle due tesi, di cui quella datoriale risultava preferibile, siccome coerente con la comune intenzione delle parti di apportare una innovazione a costo zero per la datrice di lavoro. Avverso tale sentenza il Sindacato proponeva appello. Resisteva la società. Con sentenza depositata il 3.6.2011, la Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il sindacato SIGIM, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria. Resiste la società con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo. Motivi della decisione 1.-Con il primo motivo il sindacato ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 2119 e 2697 c.c., nonché agli artt. 1 e 5 della legge numero 604 del 1966 articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , oltre all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c. . Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che il diritto al riposo compensativo matura in base ai giorni effettivamente lavorati dal giornalista, sicché non fornendo per un giorno per sciopero, malattia o permesso sindacale la prestazione lavorativa, non ha diritto a tale riposo compensativo. Si duole che la settimana corta non matura in ragione della prestazione lavorativa resa, ma è una giornata, comunque retribuita pag. 17 ricorso , in cui la prestazione lavorativa non è esigibile, sicché se tra i cinque giorni lavorativi vi è una sospensione tutelata del rapporto per sciopero, malattia o altro il giornalista deve comunque godere di tale riposo compensativo. Il motivo è infondato. Premesso che può ritenersi sussistente l’antisindacalità del comportamento in base all’oggettiva idoneità della condotta datoriale a ledere interessi sindacali come nella specie in cui viene riservato agli scioperanti un trattamento economico deteriore , osserva la Corte che, in generale, la giornata di riposo compensativo connesso alla cd. settimana corta deriva dall’esigenza di compensare il minor riposo giornaliero derivante dal turno di lavoro su cinque giorni, con aggravio della prestazione oraria giornaliera nei cinque giorni precedenti ex multis, Cass. numero 10730/04, numero 9853/04, numero 3570/04 . Laddove tuttavia vi sia, per sciopero o altra causa tutelata, anche costituzionalmente es. malattia del lavoratore , una sospensione legittima del rapporto, tale mancata prestazione lavorativa non può incidere sulla disciplina dei riposi, connessi all’esistenza del rapporto lavorativo, cfr., in materia di ferie, Cass. SU numero 14020/01. Deve tuttavia considerarsi in primo luogo che il caso di specie non riguarda il diritto al riposo settimanale costituzionalmente tutelato, ma solo la richiesta di non lavorare egualmente il sesto giorno, giornata lavorativa a zero ore, e solo impropriamente denominata riposo compensativo comunque aggiuntivo e non oggetto di tutela costituzionale . In secondo luogo deve considerarsi che, come si evince dalla nota del comitato di redazione del 9.11.07 riprodotta a pag. 4 dell’odierno ricorso , nella specie l’azienda non trattenne agli scioperanti l’intera retribuzione giornaliera 7h e 12’ , bensì la sola retribuzione non dovuta per sciopero di 6 ore connessa all’orario di 36 ore su sei giorni nella nota in questione infatti si lamenta che considerati i 17 giorni di sciopero fatti nel 2006, ci risulta un totale di 3,4 giornate lavorative trattenute ad ogni persona . In sostanza l’azienda trattenne o non valutò per i fini in questione solo 1h e 12’ di lavoro non svolto , come deriva dal calcolo 1h e 12’ moltiplicato per 17 giorni di sciopero , diviso 6 l’orario teorico giornaliero senza settimana corta , con conseguente trattenuta di retribuzione pari esattamente a 3,4 giornate lavorative. Non sussiste dunque alcun comportamento antisindacale, diretto in sostanza a disincentivare l’attività sindacale, ma la corretta applicazione dei principi in tema di sciopero e della disciplina contrattuale collettiva in tema di riparto dell’orario di lavoro e della connessa retribuzione . In questa ottica anche la corte di merito ha evidenziato che in base all’articolo 7, comma 11, c.c.numero l.g. la retribuzione giornaliera si ottiene considerando sei giornate lavorative a settimana e cioè la retribuzione giornaliera rapportata a quella mensile diviso per 26 e poi divisa per 6. In sostanza la controricorrente non ha fatto altro che applicare i principi sull’orario di lavoro previsti dal contratto collettivo. 2.- Il ricorso principale deve dunque rigettarsi, restando così assorbito quello incidentale, esplicitamente condizionato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.