Il principio della Cassazione in tema di interesse ad impugnare

Al fine della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, la soccombenza deve intendersi in senso sostanziale e materiale.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 29578/17, depositata l’11 dicembre. Il caso. Il Tribunale d’Aosta, in parziale accoglimento della domanda proposta da un lavoratore, riconosceva il diritto all’inquadramento nel terzo livello dirigenziale. Successivamente, la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal datore di lavoro per difetto d’interesse ad impugnare, non risultando quest’ultimo soccombente in primo grado, avendo il Giudice di prime cure fondato la sua pronuncia sulle conclusioni fornite dall’appellante medesimo. La medesima Corte rilevava, altresì, che l’appellante avesse mutato, in sede di gravame, petitum e causa petendi . Il datore di lavoro ricorre per cassazione dolendosi della valutazione dell’interesse ad agire proposta dal Giudice di merito – il quale interesse dovrebbe essere inteso in senso sostanziale anziché formale – e dell’assenza di un mutamento di domande nel giudizio d’appello, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire la rilevabilità d’ufficio della nullità relativa ad un verbale di conciliazione stipulato con il lavoratore. I principi in tema di soccombenza e nullità d’ufficio. La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, enuncia due principi in tema di interesse ad agire e rilievo della nullità d’ufficio. Ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza , la quale deve riferirsi agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima pronuncia derivino nei confronti della parte . Infine, relativamente al rilievo della nullità d’ufficio, questo spetta al giudice investito del gravame attinente ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello . La Corte dunque cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 luglio – 11 dicembre 2017, n. 29578 Presidente Macioce – Relatore Torrice Fatto e motivi 1. Il Tribunale di Aosta, in parziale accoglimento del ricorso proposto da M.M. nei confronti dell’Azienda Regionale Edilizia Residenziale per la Valle d’Aosta anche ARER di seguito , dichiarò il diritto del ricorrente all’inquadramento nel terzo livello dirigenziale. 2. La Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 266 in data 13.3.2012 ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ARER nei confronti di tale sentenza. 3. La Corte territoriale ha ritenuto che difettava l’interesse ad impugnare la sentenza di primo grado perché non era configurabile alcuna soccombenza dell’Azienda, avendo il Tribunale riconosciuto il diritto all’inquadramento rivendicato dal M. in conformità alle conclusioni assunte dalla stessa appellante l’ARER in sede di gravame aveva mutato la domanda sia in ordine al petitum aveva chiesto non più l’accertamento del corretto inquadramento del M. nel terzo livello dirigenziale, ma il rigetto della domanda volta al riconoscimento del diritto al suddetto inquadramento sia la causa petendi aveva eccepito per la prima volta in sede di gravame la nullità del verbale di conciliazione intervenuto con il M. , la perdurante applicabilità del regime pubblicistico al rapporto dedotto in giudizio, il mancato svolgimento delle mansioni dirigenziali, la correttezza dell’inquadramento del M. nella categoria D . 4. Avverso tale sentenza l’Azienda Regionale Edilizia Residenziale per la Valle d’Aosta ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso M.M. il quale ha a sua volta depositato memoria ex art. 378 c.p.c Sintesi dei motivi del ricorso. 5. Con il primo motivo l’ARER denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale valutato l’interesse ad agire in senso formale con riguardo alle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e non in senso sostanziale con riferimento agli effetti della sentenza di primo grado. 6. Con il secondo motivo l’ARER denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., asserendo che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, essa Azienda nel giudizio di appello non aveva svolto alcuna domanda ma si era limitata a formulare mere difese e ad eccepire la nullità del verbale di conciliazione stipulato con il M. deduce la rilevabilità di ufficio di siffatta nullità sul rilievo che la conciliazione costituiva elemento costitutivo della domanda del M. . 7. Con il terzo motivo l’ARER denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2113 c.c., 52 e 56 del D. Lgs. n. 165 del 2001, 30 bis e 50 della L.R. n. 45 del 1995, 18 L.R. n. 30 del 1997 e dell’art. 97 Cost. La ricorrente sostiene che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio era disciplinato dalla L.R. n. 45 del 1995 e dal D. Lgs. n. 165 del 2001 in virtù dell’art. 18 L.R. n. 30 del 1999 che dispone che i contratti del personale sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’art. 46 della L.R. n. 45 del 23.10.1995 e che fino alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1 al personale dell’Azienda si applicano lo status e le norme contrattuali vigenti la natura di ente pubblico economico di essa azienda non precluderebbe l’applicazione della disciplina del rapporto di impiego pubblico l’applicazione della disciplina pubblicistica al rapporto dedotto in giudizio comportava la nullità, ai sensi degli artt. 1418 c.comma e 1344 c.c., del verbale di conciliazione sottoscritto con il M. , il quale aveva previsto l’inquadramento di questi nel terzo livello dirigenziale al di fuori di procedure concorsuali. Esame dei motivi. 8. Il primo ed il secondo motivo da trattarsi congiuntamente sono fondati. 9. In ordine al primo motivo, va osservato, che secondo il principio ripetutamente affermato da questa Corte, al quale questo Collegio ritiene di dare continuità, il diritto ad agire e a resistere in giudizio ex art. 100 c.p.c., trova il suo indefettibile presupposto processuale in una statuizione della pronuncia giurisdizionale sfavorevole alla parte, tale da determinarne la soccombenza almeno parziale in ordine alle domande od eccezioni proposte e, dunque, trova presupposto nella situazione oggettiva di svantaggio in cui la parte viene a trovarsi rispetto all’interesse sostanziale dedotto in giudizio petitum mediato bene della vita che la parte intende conseguire o difendere mediante la tutela giudiziale accordata dall’ordinamento . In tal senso le pronunce di questa Corte sono concordi nell’affermare che ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte Cass.nn 2494/1999, 2022/2000 , dovendo aversi riguardo alla soccombenza nel suo aspetto sostanziale e non meramente formale, in quanto correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato Cass. 10134/2003, 3608/2007, 10486/2009, 6770/2012 e, corrispondentemente, all’ utilità concreta che, in quanto diretta alla eliminazione di tale pregiudizio, deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione Cass. 15353/2010 Ord. 15355, 2051/2011 . 10. È stato precisato che la soccombenza, intesa come pregiudizio, rileva, ex se , come dato obiettivo della difformità tra il provvedimento adottato in ordine al bene della vita conteso e l’interesse concreto di ciascuno dei contendenti in relazione a tale bene, rimanendo del tutto indifferente il comportamento processuale tenuto dalla parte, tanto nel caso in cui, convenuta in giudizio, la stessa sia rimasta contumace, quanto nel caso in cui, costituitasi in giudizio, non abbia resistito alla domanda proposta nei suoi confronti ovvero abbia manifestato adesione ad essa Cass. 9864/1998 . 11. Va anche ribadito, passandosi così all’esame del secondo motivo di ricorso, il principio secondo il quale il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.comma Cass. SSUU 7294/2017 . 12. Deve precisarsi che nella fattispecie in esame non trova applicazione il principio secondo cui il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte, ex plurimis Cass. n. 7687/2017 , principio affermato sul rilievo della specialità della disciplina del licenziamento rispetto a quella generale della invalidità negoziale, specialità desunta dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all’atto e non è idonea a estendere l’oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati. 13. La Corte territoriale ha disatteso i principi richiamati nei precedenti punti da 9 a 12 di questa sentenza in quanto ha, erroneamente, ritenuto che difettasse l’interesse ad impugnare la sentenza di primo grado sul rilievo che non fosse configurabile alcuna soccombenza dell’Azienda nel giudizio di primo grado e sul rilievo che l’eccezione di nullità del verbale di conciliazione fosse inammissibile per novità rispetto alle difese dall’Azienda appellante nel giudizio di primo grado. 14. Sulla scorta delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Torino che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame, attenendosi ai principii di diritto che seguono 15. Ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte . 16. Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. . 17. La Corte territoriale provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.