L’importanza dell’avviso di ricevimento della raccomandata

La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento che dimostra la consegna dell’atto al destinatario, nonché l’identità e l’idoneità delle persona a mani della quale la consegna è eseguita.

Così la Suprema Corte con ordinanza n. 29579/17, depositata l’11 dicembre. Il fatto. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’ente datore di lavoro a risarcire all’appellante i danni cagionati per effetto della tardiva adozione del provvedimento di revoca della qualifica di ausiliario sociosanitario. Avverso la pronuncia della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l’ente datore di lavoro. Nessun avviso di ricevimento. Prima di entrare nel merito della controversia la Cassazione si è occupata della verifica della regolare notifica del ricorso. In particolare la Corte ha osservato che il ricorso è stato depositato, ma la relativa notifica, effettuata a mezzo posta, non è corredata dell’avviso di ricevimento della raccomandata. La S.C. ha sottolineato che l’avviso di ricevimento costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario, sia la data di questa e l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita . Inoltre è consolidato principio della giurisprudenza di legittimità che l’assenza dell’avviso di ricevimento non può essere superata con la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., salvo che l’impugnante ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della l. n. 890/1982, un duplicato dell’avviso stesso . Nel caso di specie né è stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata né la ricorrente ha avanzato istanza di rimessione in termini. Per queste ragioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 12 luglio – 11 dicembre 2017, n. 29579 Presidente Napoletano – Relatore Blasutto Rilevato in fatto che con sentenza n. 250/2011 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’Assessorato regionale per il Lavoro, la Previdenza, la Formazione professionale e l’Emigrazione Ufficio provinciale del Lavoro U.O. Scica n. omissis a risarcire a M.D. i danni cagionati per effetto della tardiva adozione comunicazione del provvedimento di revoca della qualifica di ausiliario sociosanitario, risarcimento da commisurarsi ai compensi persi per effetto del mancato avviamento presso l’Azienda sanitaria omissis , maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo che per la cassazione di tale sentenza la predetta Amministrazione ha proposto ricorso affidato a cinque motivi che M.D. non si è costituita nel giudizio di cassazione. Considerato in diritto che è preliminare, rispetto all’esame dei motivi di ricorso, la verifica della regolare notifica del ricorso per cassazione che il ricorso in originale è stato depositato ciò che evita la sanzione dell’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. , ma la relativa notifica - effettuata a mezzo del servizio postale - non è corredata dell’avviso di ricevimento della raccomandata che, in materia di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento, pur non essendo elemento costitutivo del procedimento di notificazione, costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario, sia la data di questa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita ne deriva che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, mancando il deposito dell’avviso unitamente al ricorso o successivamente, in base all’art. 372 c.p.c. e l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile S.U. n. 627 del 2008 nonché Cass. n. 9342 del 2008, n. 1694 del 2009, n. 9487 del 2010, n. 14421 del 2010, n. 9453 del 2011, n. 13923 del 2011, n. 14780 del 2014 che la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., non vertendosi in un’ipotesi di mera nullità Cass. n. 26108 del 2015 , salvo che l’impugnante ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso Cass. 19623 del 2015 che, nel caso in esame, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo non è stata data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento non prodotto neppure in vista dell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. , né l’Amministrazione ricorrente ha avanzato alcuna istanza di rimessione in termini, con le modalità di cui sopra la mancata produzione dell’avviso di ricevimento - ed in assenza di costituzione di M.D. - comporta che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa Cass. n. 20893 del 2015 e n. 12509 del 2011, n. 4595 del 2009 che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della M. . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nulla per le spese.