Stabilimento balneare chiuso? Nessun obbligo di versare i contributi

Nessuna previsione normativa impone al commerciante stagionale di versare i contributi per tutto l’anno.

Lo ha affermato il Tribunale di Ragusa con la sentenza numero 754/17, depositata il 20 novembre. Il caso. Il gestore di uno stabilimento balneare proponeva opposizione avverso 2 avvisi di addebito con cui l’INPS intimava il pagamento, per un totale di oltre 2mila e 800 euro, a titolo di contributi, sanzioni e spese da versare alla Gestione Commercianti per il periodo giugno -dicembre 2014 e il periodo gennaio -giugno 2015. L’opponente non contestava l’iscrizione alla Gestione commercianti, ex art. 29, comma 1, L. numero 160/1975 come modificato dall’art. 1, comma 203, L. numero 662/1996, ma, vista la sua attività stagionale, eccepiva l’inesistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione commercianti, in quanto trattasi di stabilimento chiuso al pubblico per i periodi richiesti, ed avendo presentato domanda di sospensione dei contributi trattandosi di attività stagionale , appunto. Al contrario, a parere dell’Istituto di Previdenza l’obbligazione contributiva non è frazionabile ed è dovuta per tutto l’anno. Stabilimento balneare aperto solo in estate. Il Tribunale di Ragusa, dopo aver disposto la riunione dei giudizi, ha tuttavia ritenuta fondata l’opposizione della ricorrente. Il Tribunale ritiene errata la valutazione dell’INPS, visto che nessuna previsione normativa impone al commerciante stagionale di versare i contributi per tutto l’anno e quindi anche per i mesi in cui non svolge alcuna attività lavorativa . La circolare INPS numero 174/2004, infatti, precisa ancora il Tribunale, è un mero atto amministrativo interno che non vincola i privati . Non è provato il contrario. Inoltre l’INPS non ha assolto all’onere probatorio - si legge ancora nel dispositivo – di dare dimostrazione che il ricorrente, nel periodo della sospensione, abbia svolto attività amministrativa e di direzione dell’impresa, non avendo allegato alcun documento reddituale e nessuna istanza istruttoria, limitandosi a supporre che ciò sia avvenuto in quanto unica attività . Di conseguenza, mancando la prova che nel periodo di rifermento il ricorrente abbia svolto attività d’impresa, trattandosi di gestire uno stabilimento balneare chiuso, gli avvisi di addebito sono stati annullati.

Tribunale di Ragusa, sentenza 20 novembre 2017, numero 754 Giudice onorario Gurrieri Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso depositato in data 14/12/2015 R.G. 3585/2015 il sig. Fi. Se. ha proposto rituale opposizione –previa sospensiva avverso l’avviso di addebito numero omissis notificato in data 3/11/2015 con cui l’I.N.P.S. intimava il pagamento della complessiva somma di Euro. 946,19 a titolo di contributi, sanzioni ,e spese da versare alla Gestione Commercianti periodo da giugno -dicembre 2014 . e con ricorso depositato in data 27/06/2016 R.G. 1754/2016 ha proposto rituale opposizione –previa sospensiva avverso l’avviso di addebito numero omissis notificato in data 18/05/2016 con cui l’I.N.P.S. intimava il pagamento della complessiva somma di Euro. 1.915,63 a titolo di contributi, sanzioni ,e spese da versare alla Gestione Commercianti periodo da gennaio -giugno 2015 . L’opponente premesso di gestire uno stabilimento balneare e quindi di svolgere attività stagionale eccepisce l’inesistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione commercianti, in quanto trattasi di stabilimento chiuso al pubblico per i periodi richiesti , ed avendo presentato domanda di sospensione dei contributi trattandosi di attività stagionale. Si è costituito l’I.N.P.S. rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto deducendo principalmente che l’obbligazione contributiva non è frazionabile ed è dovuta per tutto l’anno, anche in considerazione che trattasi dell’unica attività svolta dal ricorrente. Sospesa l’esecutività degli avvisi sopra indicati. Disposta la riunione dei giudizi per connessione soggettiva e oggettiva. La causa è istruita su base documentale, e all’udienza del 20/11/2017 dopo discussione dei difensori delle parti decisa da Codesto Giudice mediante lettura della motivazione e del dispositivo a fine udienza. L’opposizione è fondata e deve essere accolta . In primo luogo si rileva che è pacifico tra le parti che l’attività dell’impresa di cui il ricorrente è socio accomandatario consiste nella gestione di stabilimenti balneari, come risulta anche dalla visura camerale. Il ricorrente non contesta l’iscrizione alla Gestione commercianti di cui all’art. 29 comma 1 L.numero 160 /1975 come modificato dall’art. 1 comma 203 della L. numero 662/1996, ma trattandosi di attività stagionale eccepisce non dovuti i contributi relativi al periodo giugno -dicembre 2014 e gennaio -giugno 2015 in cui non è stata esercitata alcuna attività essendo lo stabilimento chiuso al pubblico, come da domanda di sospensione presentata all’INPS, e rigettata. Nella fattispecie, l’INPS ha ritenuto legittima l’iscrizione alla gestione commercianti e quindi dovuti i contributi su base minimale perché trattasi di soggetto che svolge tale attività stagionale quale unica attività lavorativa , circolare INPS numero 147 / 2004 . La valutazione dell’INPS è errata in quanto nessuna previsione normativa impone al commerciante stagionale che opera soprattutto nel settore turistico di versare i contributi per tutto l’anno e quindi anche per i mesi in cui non svolge alcuna attività lavorativa, e la circolare INPS numero 174/2004 è un mero atto amministrativo interno che non vincola i privati A ciò si aggiunge che l’I.N.P.S. attore in senso sostanziale non ha assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante, di dare dimostrazione che il ricorrente , nel periodo della sospensione , abbia svolto attività amministrativa e di direzione dell’impresa, non avendo allegato alcun documento reddituale e nessuna istanza istruttoria , limitandosi a supporre che ciò sia avvenuto in quanto unica attività. Inoltre il legislatore prevede la possibilità di rapportare i contributi previdenziali a periodi inferiori all’anno solare, per i quali si è prestata l’attività lavorativa ad esempio in caso di sospensione dell’obbligazione contributiva in caso di aspettativa non retribuita al lavoratore dipendente. Pertanto non essendo provata che nel periodo di rifermento il ricorrente ha svolto attività d’impresa, trattandosi di gestire uno stabilimento balneare chiuso, gli avvisi di addebito devono essere annullati . Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo . P.Q.M. Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita accoglie l’opposizione , annulla gli avvisi di addebito opposti . condanna l’I.N.P.S. a rifondere a parte opponente le spese di lite che si liquidano in complessive Euro. 600,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A,