Lavoro su turni: anche se ""di festa"" non è sempre straordinario

Secondo gli Ermellini, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai dipendenti degli enti locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, nell’ipotesi di prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, si applica una maggiorazione del 30% della retribuzione. Nel caso, invece, di attività prestata dai dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro, la retribuzione giornaliera viene maggiorata del 50% solo quando i lavoratori siano chiamati a svolgere attività, eccezionalmente ed occasionalmente, nelle giornate di riposo settimanale loro spettanti o in giornate festive settimanali al di là dell’orario di lavoro.

Così è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28983/17, depositata il 4 dicembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Catania respingeva le domande proposte da alcuni vigili urbani volte ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di turno secondo i Giudici, infatti, il servizio della Polizia Municipale deve essere reso sette giorni su sette, anche di domenica o in altre giornate festive infrasettimanali, senza che questo comporti un compenso per lavoro straordinario o il diritto ad astenersi dal prestare attività lavorativa ordinaria in giorni festivi, restando impregiudicato il diritto al riposo compensativo. I vigili urbani ricorrono in Cassazione. Lavoro in giorni festivi non è sempre straordinario. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello non avrebbe considerato il fatto che essi avevano svolto lavoro in giorni festivi in eccedenza all’orario ordinario, escludendo, altresì, lo svolgimento di lavoro straordinario. La Corte di Cassazione non condivide tali doglianze e, anzi, ritiene che i ricorrenti abbiano avanzato la propria rivendicazione per prestazioni lavorative rese in turno, nel normale orario di lavoro ma qualificate come eccedenti tale orario solo perché coincidenti con giornate festive infrasettimanali, cumulando – così – due benefici previsti per finalità e situazioni completamente diverse il trattamento per attività prestata in giorno festivo e il trattamento previsto in caso di turnazione. Dipendenti e turni retribuzione sempre maggiorata? Secondo gli Ermellini, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai dipendenti degli enti locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, nell’ipotesi di prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale come in quella domenicale , si applica una maggiorazione del 30% della retribuzione. Nel caso, invece, di attività prestata dai dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro, la retribuzione giornaliera viene maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Quest’ultima regola vale, però, solo quando i lavoratori siano chiamati a svolgere attività, eccezionalmente ed occasionalmente, nelle giornate di riposo settimanale loro spettanti o in giornate festive settimanali al di là dell’orario di lavoro. Per quanto finora detto, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 18 luglio – 4 dicembre 2017, n. 28983 Presidente Napoletano – Relatore Tria Rilevato che con sentenza in data 16 febbraio 2012 la Corte d’appello di Catania respinge di D.S. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1195/2010, di rigetto delle domande proposte dal D. e dagli altri - nella loro qualità di dipendenti del Comune di Motta S. Anastasia, appartenenti al personale in servizio presso la Polizia Municipale - onde ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di turno di cui all’art. 24 del CCNL di Comparto, 24 settembre 2000, in aggiunta alla specifica indennità di cui al precedente art. 22 dello stesso CCNL che la Corte territoriale perviene a tale conclusione richiamando e facendo propri i principi affermati nella sentenza di questa Corte 9 aprile 2010, n. 8458 che la Corte d’appello precisa altresì che la funzionalità del servizio della Polizia Municipale - che deve essere svolto sette giorni su sette - comporta che il relativo personale presti servizio in turni che possano cadere ordinariamente di domenica oppure in altre giornate festive infrasettimanali, senza che questo comporti di per sé il compenso per lavoro straordinario oppure il diritto ad astenersi dal prestare attività lavorativa ordinaria in giorni festivi, restando comunque impregiudicato il diritto al riposo compensativo, che non è in contestazione che avverso tale sentenza D.S. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe propongono ricorso, illustrato da memoria, affidato a tre motivi, al quale oppone difese il Comune di Rosignano Marittimo, con controricorso. Considerato che il ricorso è articolato in tre motivi che con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro – cumulabilità dell’indennità ex art. 22 del CCNL di Comparto con il compenso per lavoro straordinario festivo di cui all’art. 24 dello stesso CCNL, sostenendosi che in base alla sentenza di questa Corte n. 8458 del 2010 e alle successive sentenze conformi i ricorrenti avrebbero diritto ad avere il cumulo dei trattamenti, perché hanno lavorato in giorni festivi infrasettimanali superando il limite dell’orario settimanale contrattualmente previsto. La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione tale superamento che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro – cumulabilità dell’indennità di turno ex art. 22 del CCNL di Comparto con il trattamento economico-normativo per il lavoro domenicale, sostenendosi che quelli indicati sono istituti retributivi diversi, sicché anche per tale ragione la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare fondate le domande dei dipendenti che con il terzo motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione circa un punto rilevante della controversia, affermandosi che la Corte territoriale da un lato non avrebbe considerato che nella specie il lavoro in giorni festivi era stato svolto in eccedenza rispetto all’orario ordinario e dall’altro avrebbe apoditiccamente escluso, per i turnisti, lo svolgimento di lavoro straordinario nei giorni festivi che ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento, in continuità con il condiviso e consolidato indirizzo - originariamente espresso da Cass. 9 aprile 2010, n. 8458 cui ha si è fatto riferimento nella sentenza impugnata , ma poi assurto al rango di diritto vivente essendo stato confermato, fra l’altro, dalle seguenti numerose ulteriori decisioni di questa Corte Cass. 20 novembre 2012, n. 20344 Id., 30 novembre 2012, n. 21524 Id. 3 dicembre 2012, n. 21609, n. 21610, n. 21611 Id. 12 dicembre 2012, n. 22799, n. 22800 e n. 22801 Id. 18 dicembre 2012, n. 23349 Id. 20 dicembre 2012, n. 23646 Id. 28 maggio 2013, n. 13262 e n. 13263 Id. 2 aprile 2014, n. 7726 - secondo cui per i dipendenti del Compatto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell’esigenza di continuità del servizio come i ricorrenti dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale , ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale come, ad esempio, in quella domenicale , deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell’art. 22 del CCNL di Compatto del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto che, in tutti i suindicati precedenti, con interpretazione che qui si intende confermare, è stato precisato che l’art. 22 cit. detta la speciale disciplina da applicare alle prestazioni rese - di regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, prevedendo, per l’ipotesi di prestazione in giornata festiva infrasettimanale, l’applicazione dell’art. 22, comma 5, del CCNL cit., che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione che tale speciale regime ha la sua ratio nel fatto che i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi vedi art. 24, comma 3 sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro che, invece, l’art. 24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, come si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio che, all’esito della richiamata esegesi, è stato affermato che, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista a ha diritto alla maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1, CCNL quando ciò si verifichi in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo b ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all’art. 24, comma 2, in alternativa al riposo compensativo quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro c ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro che, nel presente giudizio, i ricorrenti non hanno rivendicato le maggiorazioni di cui all’art. 24 CCNL per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale, né hanno lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo o dedotto il superamento del normale orario di lavoro che, infatti, è pacifico che i ricorrenti abbiano avanzato la propria rivendicazione per prestazioni lavorative rese in turno, nel normale orario di lavoro, da loro qualificate come eccedenti tale orario solo perché coincidenti con giornate festive infrasettimanali, così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni completamente diverse, come si è detto che, in particolare, gli attuali ricorrenti, pur mostrando di conoscere gli sviluppi della giurisprudenza di questa in materia, ritengono erroneamente di poterne desumere la fondatezza delle proprie pretese sostenendo che queste si riferirebbero a prestazioni svolte in giorni festivi infrasettimanali superando il limite dell’orario settimanale contrattualmente previsto e che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione tale superamento che una simile prospettazione, se riferita ad un ipotetico lavoro straordinario in senso proprio, è inammissibile in quanto non trova riscontro nella sentenza impugnata, mentre il Comune controricorrente ne sostiene l’assoluta novità e i ricorrenti non offrono ritualmente, in ricorso, alcun valido argomento in contrario vedi, per tutte Cass. 16 ottobre 2014, n. 21920 Cass. 26 marzo 2012, n. 4787 Cass. 30 marzo 2000, n. 3881 Cass. 9 maggio 2000, n. 5845 Cass. 5 luglio 2002, n. 9812 Cass. 5 giugno 2003, n. 8993 Cass. 21 novembre 1995, n. 12020 che, peraltro, da quel che è dato evincere dalla complessiva lettura del ricorso e della memoria dei ricorrenti, in realtà appare piuttosto trattarsi di una prospettazione effettuata muovendo da una identificazione dell’orario di lavoro contrattualmente previsto per i turnisti del tutto erronea, che non trova riscontro nell’art. 22 del CCNL cit. e che, quindi, al pari di tutte le altre argomentazioni dei dipendenti risulta fondata sul presupposto della confrontabilità del regime retributivo previsto per le prestazioni rese dai lavoratori turnisti in giornate festive infrasettimanale entro il normale orario di lavoro e quello stabilito per le prestazioni rese dai dipendenti in genere in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale loro spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro come è confermato anche dall’improprio richiamo a Cass. SU 14 aprile 2007, n. 9099 che tale presupposto è da considerare erroneo - come si evince dai citati precedenti di questa Corte - e questa notazione rende evidente come non sia configurabile alcuna disparità di trattamento in danno dei lavoratori turnisti, quale ipotizzata in particolare nel terzo motivo, attraverso il richiamo al trattamento retributivo di altre categorie di dipendenti comunali addetti all’apertura e chiusura degli impianti sportivi comunali o dei cimiteri che svolgono, non in turni, servizi imparagonabili a quello della Polizia Municipale, che non può mai essere interrotto date le sue peculiari finalità come esattamente rilevato anche nella sentenza impugnata che, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, risultando la sentenza impugnata del tutto conforme ai richiamati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte e, in particolare al principio ivi affermato secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, nell’ipotesi di prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale come in quella domenicale si applica l’art. 22, comma 5 del CCNL 14 settembre 2000 del Comparto - ove il disagio è compensato con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione - mentre il disposto del successivo art. 24 - che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale lo spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro che le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 duecento/00 per esborsi, Euro 4000,00 quattromila/00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese forfetarie nella misura del 15%.