La procura speciale non fa riferimento al giudizio di cassazione: il ricorso è inammissibile e l’avvocato paga le spese

La procura speciale ex art. 365 c.p.c. Sottoscrizione del ricorso necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione, deve essere conferita successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata e fare esplicito riferimento alla fase di legittimità, a nulla rilevando i generici riferimenti ai successivi giudizi di opposizione.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 28449, depositata il 28 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, dichiarava l’illegittimità di un licenziamento subito da un lavoratore subordinato. Il datore di lavoro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale. Il lavoratore propone controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale ex art. 365 c.p.c. Sottoscrizione del ricorso . La procura speciale. Il Supremo Collegio evidenzia che ai sensi dell’art. 365 c.p.c. la procura deve essere conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata fare specifico riferimento alla fase di legittimità ed essere rilasciata ad un avvocato iscritto nell’apposito albo. Nel caso di specie la procura veniva conferita su un foglio separato rispetto al ricorso, priva di data e riferita a tutti i giudizi di opposizione senza riferimento alcuno a quello di cassazione, non risultando, tra l’altro che essa [fosse] stata conferita successivamente alla sentenza d’appello, né che essa [fosse] riferibile al giudizio di cassazione . Inoltre, dovendosi considerare la procura, nel caso di specie, del tutto mancante e non suscettibile in sede di legittimità di invito alla regolarizzazione da parte del giudice, la Suprema Corte nega l’applicabilità dell’art. 182, comma 2 Difetto di rappresentanza o di autorizzazione , c.p.c Pertanto la Corte accoglie l’eccezione preliminare proposta con controricorso, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il legale del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in forza del principio secondo cui qualora il difensore proponga ricorso in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese di giudizio .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, sentenza 18 ottobre – 28 novembre 2017, n. 28449 Presidente Doronzo – Relatore Ghinoy Fatto e diritto Rilevato che 1. la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato in data 23.4.2003 da Spes Engineering S.r.l. a I.D. ed applicava le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo applicabile ratione temporis 2. per la cassazione della sentenza la Spes Engineering S.r.l. ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo 3. I.D. ha resistito con controricorso, nel quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale ex articolo 365 c.p.c. 4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata. Considerato che 1. l’eccezione preliminare è fondata. Questa Corte ha chiarito v. Cass. 11/09/2014 n. 19226, Cass. 07/01/2016 n. 58, Cass. 26/06/2017, n. 15895 che in base all’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione dev’essere conferita con specifico riferimento alla fase di legittimità e dopo la pubblicazione della sentenza impugnata 2. nel caso, la procura, priva di data, è stata conferita su foglio separato rispetto a ricorso, ed è specificamente riferita alla fase di urgenza e/o di merito ed ai successivi giudizi di opposizione, appello ed esecuzione, senza alcun riferimento al giudizio di cassazione. Non risulta pertanto che essa sia stata conferita successivamente alla sentenza d’appello, né essa è riferibile al giudizio di cassazione 3. come chiarito da Cass. 15895 del 2017 sopra richiamata, la rilevata inammissibilità non può poi essere superata con l’esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall’art. 182, comma 2, c.p.c., sia perché si verte in tema di procura del tutto mancante, sin dall’origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale l’atto introduttivo del giudizio civile per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato non può essere qualificato come tale si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016 , sia perché l’invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l’espletamento di un’attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016 4. il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata alle parti ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c., e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio 5. al difetto di procura consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio così Cass. Sez. Un. n. 10706 del 10/5/2006, Cass. n. 11551 del 04/06/2015, Cass. n. 58 del 07/01/2016 . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avv. Antonio Giannone al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.