Irreperibilità del destinatario, qual è il dies a quo per proporre opposizione a cartella di pagamento?

L’INAIL resiste all’opposizione alla cartella di pagamento relativa ad alcuni premi previdenziali ritenendo che l’opponente non abbia rispettato il termine perentorio di 40 giorni per l'impugnazione.

Sul tema la Suprema Corte con ordinanza n. 26165/17, depositata il 3 novembre. Il caso. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto tempestiva la notificazione dell’opposizione a cartella esattoriale per i premi previdenziali dovuti dal coniuge defunto dell’appellante. Avverso la decisione di merito l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente assunto come dies a quo del termine perentorio 40 giorni, per proporre opposizione, la data di ricezione dell’avviso e non la diversa data del decimo giorno successivo alla spedizione dell’avviso di deposito nella casa comunale. Irreperibilità c.d. relativa del destinatario. L’INAIL deduce in Cassazione violazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia . La Corte ha osservato che a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale, anche da parte della Corte Costituzionale Corte Cost. n. 258/2012 , sul tema nei casi di irrepetibilità relativa cioè nei casi di cui all’art. 140 c.p.c. , sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in forza del quale, per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c. cui anche rinvia l’alinea del 1° comma dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 . In conclusione la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa per un nuova deliberazione, da parte della Corte di Appello, sulla tempestività dell’opposizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 20 giugno – 3 novembre 2017, numero 26165 Presidente D’Antonio – Relatore Mancino Rilevato in fatto 1. che con sentenza in data 27 gennaio 2011, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado e, per quanto in questa sede rileva, ha ritenuto tempestiva la notificazione dell’opposizione a cartella esattoriale, a titolo di premi previdenziali dovuti dal coniuge defunto della ricorrente 2. che per la Corte di merito, argomentando con Corte cost. numero 3/2010 ritenuta applicabile anche in tema di notificazione della cartella esattoriale alla stregua del richiamo all’articolo 140 cod.proc.civ., contenuto nell’articolo 60 d.P.R. numero 600/1973 - nel senso che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa, stabiliva, a fronte della notifica della cartella di pagamento effettuata mediante affissione dell’avviso alla casa comunale in data 5 maggio 2006, il computo del termine per l’opposizione proposta con ricorso depositato il 19 luglio 2006 dalla ricezione in data 9 giugno 2006 dell’avviso di affissione alla casa comunale 3. che avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, al quale ha opposto difese le P.G. , con controricorso 4. che ETR Equitalia s.p.a. non ha svolto difese. Considerato in diritto 5. che, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 d.P.R. numero 602/1973, dell’articolo 60 d.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 140 cod.proc.civ., dell’articolo 24 d.lgs numero 46/1999 e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, l’Istituto si duole che la Corte territoriale abbia assunto come dies a quo del termine perentorio di quaranta giorni, per la proposizione dell’opposizione, la data di ricezione dell’avviso e non la diversa data del decimo giorno successivo alla spedizione dell’avviso, erroneamente valutando la relata attestante il ricevimento dell’avviso di deposito nella casa comunale, come ricevuta il 9 giugno 2006 anziché il 9 maggio 2006, così ritenendo tempestiva un’opposizione invece inammissibile per tardività 6. che la sentenza impugnata si fonda su premessa - la notifica effettuata mediante affissione dell’avviso alla casa comunale in data 5 maggio 2006 così nella sentenza impugnata - che non trova alcun riscontro negli atti processuali dai quali risulta, per converso, la richiesta di affissione in data in data 5 maggio e l’affissione all’albo pretorio risulta certificata come avvenuta in data 5 giugno 2006 come certificata in data 7 giugno 2006 dal Dirigente di settore, con attestazione recata da foglio separato alla copia della richiesta di affissione, in atti 7. che, come sottolineato, da ultimo, da Cass. 31 marzo 2017, numero 8433 in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale numero 258 del 22 novembre 2012 relativa all’articolo 26, terzo comma ora quarto , del d.P.R. numero 602 del 1973, va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato articolo 26, ultimo comma, e dell’articolo 60, comma 1, alinea, del d.P.R. numero 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione Cass. numero 25079 del 2014 , o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa Corte costituzionale numero 3 del 2010 e numero 258 del 2012 così Cass. numero 8433/2017 cit. 8. che, con precipuo riferimento alla notificazione delle cartelle di pagamento, Corte cost. numero 258/2012, attraverso una sentenza additiva di tipo sostitutivo al fine di superare la rilevata ingiustificata discriminazione in tema di modalità di notifica degli atti, tra la disciplina della notificazione di un atto di accertamento e di una cartella di pagamento, in accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’impugnato 3 comma corrispondente all’attualmente vigente 4 comma dell’articolo 26 d.P.R. numero 602 del 1973 nella parte in cui dispone che Nei casi previsti dall’articolo 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60 d.p.r. 29 settembre 1973 numero 600 , invece che Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60, 1 comma, alinea e lett. e , d.p.r. 29 settembre 1973 numero 600 9. che, sempre la citata decisione del Giudice delle leggi, ha affermato che Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità relativa cioè nei casi di cui all’articolo 140 c.p.c. , sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso articolo 26 d.p.r. numero 602 del 1973, in forza del quale - come visto - Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del predetto decreto numero 600 del 1973 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’articolo 140 c.p.c., cui anche rinvia l’alinea del 1 comma dell’articolo 60 d.p.r. numero 600 del 1973 così Corte cost. numero 258/2012 10. che la sentenza va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà a nuova delibazione sulla tempestività dell’opposizione e anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.