Esito negativo della visita fiscale: spetta al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore era assente

Il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, anche in termini di proporzionalità rispetto alla condotta del lavoratore.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26159/17, depositata il 3 novembre. La vicenda. Poste Italiane s.p.a. impugna in Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Trento che, confermando la sentenza di prime cure, aveva confermato l’illegittimità della sanzione disciplinare pecuniaria di un’ora di retribuzione inflitta ad una dipendente, con conseguente decadenza dal trattamento economico di malattia, per sei giorni, a causa del mancato rinvenimento della stessa presso la sua abitazione in occasione della visita fiscale. Affermava il giudice del lavoro che non vi era la certezza di tale omissione da parte della lavoratrice, circostanza che imponeva l’applicazione del principio del favor rei in quanto la donna era convinta di aver dato notizia al datore di lavoro del suo nuovo domicilio. Onere probatorio. Le censure sollevate da Poste Italiane non trovano condivisione da parte della Suprema Corte in quanto mirano a proporre una diversa ricostruzione della vicenda, inammissibile in sede di legittimità. Indipendentemente dal favor di cui ha fatto applicazione la Corte territoriale infatti, la condotta omissiva della lavoratrice rispetto all’onere di comunicare la modifica del proprio domicilio risulta priva di dimostrazione in giudizio, dimostrazione il cui onere ricadeva sulla controparte. Ne consegue la mancanza del presupposto della sanzione disciplinare di cui la ricorrente chiedeva l’accertamento di legittimità. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 17 maggio – 3 novembre 2017, n. 26159 Presidente Amoroso – Relatore De Gregorio Fatto e diritto Rilevato che con ricorso del 24-26 aprile 2012 POSTE ITALIANE S.p.a. impugnava la sentenza n. 85 in data 13 ottobre tre novembre 2011, mediante la quale la Corte di Appello di TRENTO aveva rigettato il gravame della medesima società avverso la pronuncia resa il 1011-2009 dal locale giudice del lavoro, che pure a sua volta aveva respinto la domanda della stessa parte, di cui all’atto introduttivo del giudizio, depositato il 31 marzo 2009, volta ad accertare la legittimità della sanzione disciplinare pecuniaria, pari ad un’ora della retribuzione, inflitta alla propria dipendente S.C. in data 16-12-2008, con conseguente decadenza dal trattamento economico di malattia per la durata di sei giorni, a causa del mancato rinvenimento della lavoratrice presso la sua abitazione in occasione della visita fiscale disposta in seguito ad assenza dal lavoro per motivi di salute, sicché all’esito della espletata prova testimoniale, secondo la Corte distrettuale, non vi era alcuna certezza in ordine alla omissione contestata alla S. , di modo che nel dubbio appariva congrua la decisione appellata ispirata al favor rei, laddove d’altro canto, posta la buona fede della dipendente, convinta di aver notiziato parte datoriale del suo nuovo domicilio, era ovviamente giustificabile l’omissione nel certificato medico inviato al datore di lavoro del luogo di reperibilità per le eventuali visite fiscali, tanto più che il relativo modello prestampato imponeva tale indicazione soltanto se detto luogo fosse stato diverso da quello dell’indirizzo a suo tempo comunicato, risultando diversamente inconferente la diversa giurisprudenza citata da parte appellante, e tenuto pure conto che in altre occasioni la medesima società aveva comunicato alcuni documenti diretti alla S. all’indirizzo esatto che S.C. ha resistito al ricorso avversario mediante controricorso in data 5/12 giugno 2012 VISTI gli avvisi debitamente comunicati alle parti ed al Pubblico Ministero, per la fissata adunanza in camera di consiglio, e per cui non risultano depositate, rispettivamente, requisitoria e memorie Considerato che il ricorso si fonda sui seguenti TRE motivi 1 omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione a punto decisivo della controversia, in quanto mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova in questione, la Corte di Appello d’altro canto aveva riconosciuto come non si potesse avere alcuna certezza in ordine alla omissione imputata alla S. , ossia secondo la ricorrente, riguardo all’avvenuta comunicazione di trasferimento della sua residenza, che la dipendente era invece tenuta a rendere noto ciò in quanto, considerata la natura dei singoli elementi costitutivi della fattispecie, l’onere di provare ex art. 2697 c.c. il fatto controverso, ossia l’avvenuta trasmissione della comunicazione di variazione di indirizzo, incombeva esclusivamente alla dipendente, che non vi aveva invece provveduto con idonea documentazione probatoria, sicché sussisteva, appunto, incertezza in ordine alla omissione ascritta, mentre, per altro verso, inapplicabile e non pertinente nella specie risultava l’anzidetto opinato favor rei, tipico invece del solo ordinamento processuale penale 2 vizio di motivazione, da valutare sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, per omessa, errata, contraddittoria o insufficiente valutazione delle risultanze processuali nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., tanto riguardo alle testimonianze acquisite, però non correttamente e/o sufficientemente valutate dai giudici di appello, i quali a fronte della riconosciuta incertezza in ordine alla omissione imputata alla S. avrebbero dovuto però necessariamente accogliere le istanze della società evitando di far ricorso ad un’inapplicabile favor rei, peraltro nemmeno ipotizzato dal giudice di primo grado, tenuto conto di quanto dichiarato effettivamente dai testi escussi dei quali uno coniugato con la convenuta e l’altro ex dipendente anch’egli di Poste Italiane, verso la quale aveva intentato un contenzioso, però definito in senso sfavorevole per lui dopo l’esaurimento di due gradi di giudizio , mentre la dipendente avrebbe dovuto provare la diligente comunicazione in questione mediante apposita lettera raccomandata a.r. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 2, 4 e 5 Dl. n. 633/1979, convertito in L. n. 33 del 1980, nonché la contraddittorietà della sentenza impugnata in relazione alle non condivisibili conclusioni cui la Corte territoriale era pervenuta in merito alla mancata indicazione, da parte della lavoratrice, del proprio domicilio nel certificato medico in questione, indirizzato alla società, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali che le anzidette doglianze, tra loro connesse e perciò esaminabili congiuntamente, vanno disattese in quanto in effetti pretendono, in questa sede di legittimità, una ricostruzione dell’accaduto ed un suo apprezzamento in modo diverso da quanto motivatamente, epperò insindacabilmente, operato dalla Corte di merito, secondo la quale in sintesi dalle riportate dichiarazioni testimoniali non emergeva alcuna certezza in ordine all’omissione imputata alla S. che di conseguenza ed indipendentemente dal favor, cui accenna la sentenza di appello, in difetto di adeguata dimostrazione della condotta omissiva ascritta alla lavoratrice, che parte datoriale era indubbiamente tenuta a fornire, manca la prova del presupposto fattuale in base al quale la stessa parte, attrice, invoca l’accertamento di validità della comminata sanzione disciplinare, di natura pecuniaria che, dunque, risultano inammissibili le doglianze svolte con i due primi motivi di ricorso, laddove in effetti non risulta trascurato dai giudici di merito alcun fatto rilevante ai fini dell’adottata decisione, senza dire inoltre che appare inconferente il riferimento all’art. 2697 c.c., norma che disciplina l’onere probatorio e non certo l’apprezzamento di quanto emergente dall’ammesso ed espletato mezzo di prova, riservato invece esclusivamente alle valutazioni del giudice di merito cfr. tra l’altro Cass. lav. n. 11153 del 17/08/2001, secondo cui il datore di lavoro ha l’onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l’esistenza di inadempimenti del lavoratore e l’irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest’ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all’art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni, salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto che parimenti dicasi, in particolare, riguardo al terzo motivo, laddove la disciplina ivi richiamata presuppone evidentemente il compiuto accertamento del fatto contestato da parte di chi era tenuto a provarlo, ciò che, alla stregua di quanto diversamente opinato dalla Corte di merito, nel caso di specie non risulta avvenuto cfr. tra l’altro Cass. lav. n. 721 del 23/01/1992, secondo cui l’onere del lavoratore di curare, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con legge n. 33 del 1980, la trasmissione del certificato medico comprende quello della comunicazione del luogo di dimora durante la malattia nel solo caso in cui tale luogo sia diverso -per variazione non comunicata, per insorgenza della malattia durante il periodo di ferie o per altre cause dal domicilio abituale associato alla posizione assicurativa del lavoratore medesimo e normalmente noto all’Istituto previdenziale , tanto più poi che, come rilevato a pag. 7 della sentenza di appello, lo stampato utilizzato per il certificato medico in questione imponeva l’indicazione del luogo di reperibilità per le eventuali visite fiscali nel solo caso in cui tale luogo fosse stato diverso da quello dal domicilio a suo tempo comunicato al datore di lavoro che pertanto con il rigetto del ricorso la soccombente società va condannata al rimborso delle relative spese. P.Q.M. la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi 3000,00 Euro per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., a favore della controricorrente.