Bipolarismo: a chi spetta provare di aver agito lucidamente?

In presenza di alcune malattie, come il bipolarismo, una volta accertata la totale incapacità del soggetto in due prossimi periodi di tempo, questa stessa incapacità deve essere presunta anche nel periodo intermedio. In sostanza, si ha un’inversione dell’onere della prova con la conseguenza che è il soggetto interessato a dover dimostrare di aver agito in una fase di piena lucidità. Spetta al giudice di merito valutare la gravità della diminuzione di tale incapacità.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 25955/17, depositata il 31 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello di Roma si pronunciava su due licenziamenti comminati nei confronti di una donna, dipendente dell’INPS, affetta da sindrome bipolare il primo, di natura disciplinare, in quanto aveva aggredito un collega il secondo per assenza ingiustificata dal servizio. Nel dettaglio, i Giudici ritenevano ingiustificato il primo licenziamento dato che l’aggressione era stata commessa in un momento in cui la donna non era assolutamente capace di intendere e volere. Il secondo licenziamento, invece, veniva considerato legittimo in quanto la dipendente avrebbe potuto – e dovuto - comunicare l’impossibilità di recarsi al lavoro. La donna ricorre, pertanto, in Cassazione. Inversione dell’onere probatorio quando? Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel porre a suo carico l’onere di provare la sussistenza di uno stato di incapacità assoluta nel periodo interessato dall’assenza ingiustificata. La Corte di legittimità non condivide questa tesi in presenza di alcune malattie, come il bipolarismo, una volta accertata la totale incapacità del soggetto in due prossimi periodi di tempo, questa stessa incapacità deve essere presunta anche nel periodo intermedio. In sostanza, si ha un’inversione dell’onere della prova con la conseguenza che è il soggetto interessato a dover dimostrare di aver agito in una fase di piena lucidità. È vero anche, però, che è il Giudice di merito a dover valutare la gravità della diminuzione di tale incapacità. Alla luce di quanto detto, Piazza Cavour rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 maggio – 31 ottobre 2017, numero 25955 Presidente Napoletano – Relatore Blasutto Fatti di causa 1 La Corte di appello di Roma, con sentenza numero 6883/14, accogliendo in parte l’appello proposto da R.V. nei confronti dell’INPS, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato tempestiva l’impugnazione del licenziamento comunicato con raccomandata 2-13.3.2011 e ammissibile la relativa domanda giudiziale ha annullato il licenziamento predetto ed ha dichiarato persistito il rapporto di lavoro fino all’estinzione prodotta dall’ulteriore licenziamento comunicato con raccomandata in data 4.4.2011, rigettando ogni altra domanda. 2. La R. , dipendente dell’Inps con inquadramento dell’area C, posizione economica C2, aveva subito un primo licenziamento di natura disciplinare 2-13 marzo 2011 per avere aggredito gravemente una collega in data 28 ottobre 2010. In ordine a tale recesso la Corte d’appello ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che la ricorrente, affetta da sindrome bipolare , che nei momenti di acuzie menomava grandemente la sua capacità di intendere di volere, versasse in tale stato d’incapacità nel periodo del mancato recapito del plico contenente la lettera di licenziamento e che tale condizione costituisse prova atta a superare la presunzione di conoscenza articolo 1335 c.c. del pervenimento del plico al destinatario. La R. si era trovata quindi nell’incolpevole impossibilità di avere conoscenza dell’atto di cui era stata tentata la consegna fino a scadenza del termine del 13 marzo 2011 per il perfezionamento della compiuta giacenza di conseguenza, quel licenziamento sarebbe stato idoneo a produrre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro soltanto in data 25 ottobre 2011, epoca in cui la R. ne ebbe effettiva conoscenza mediante accesso al fascicolo disciplinare nelle more però l’effetto estintivo si era verificato in virtù di un secondo licenziamento, avviato con nota del 7 febbraio 2011, comunicata in data 11 febbraio, intimato con preavviso per assenza ingiustificata dal servizio presso l’agenzia complessa di Pomezia, dove la R. era stata trasferita per incompatibilità ambientale. 3. La Corte di appello ha ritenuto ingiustificato il primo licenziamento, atteso che della perizia in sede penale era emerso che l’aggressione fu commessa in una situazione di totale ed assoluta incapacità di intendere e di volere, con conseguente esclusione dell’imputabilità e quindi della colpevolezza. Ha invece ritenuto legittimo il secondo licenziamento, intimato per assenza ingiustificata, non essendovi alcuna prova circa l’impossibilità di adempiere all’onere di comunicare e poi giustificare l’assenza dal lavoro per uno stato di malattia protrattosi per vari giorni circostanza pacifica , onere che nella specie non era stato in alcun modo adempiuto. Tale prova non era desumibile dai documenti prodotti dall’appellante in primo grado, che dimostravano soltanto episodi isolati di acuzie ed alcune visite psichiatriche, tutti elementi che provavano l’esistenza della patologia, ma non la totale incapacità naturale per l’intero periodo, soprattutto a ridosso delle contestazioni disciplinari. 4. Ha altresì dichiarato inammissibile il motivo con cui la R. si doleva della mancata applicazione dell’articolo 55-octies d.lgs. numero 165/01 e della ritenuta non necessità della sospensione del procedimento in dipendenza dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica. Poiché l’appellante non aveva censurato l’altra affermazione del Tribunale, costituente autonoma ratio decidendi, secondo cui era emerso che la ricorrente non si presentò alla visita medica disposta per il predetto accertamento, sul punto si era formato il giudicato interno, rendendo ultroneo l’esame della questione di diritto. 5. Per la cassazione di tale sentenza la R. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso. 6. La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 7 L. numero 300/70, 428 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., censura la sentenza per avere posto a carico della lavoratrice l’onere di provare la sussistenza di uno stato di incapacità assoluta nel periodo interessato dall’assenza ingiustificata. A fronte della malattia bipolare, sicuramente presente nel periodo corrente tra settembre del 2010 e giugno 2011 alla stregua della documentazione versata in atti, spettava all’INPS dimostrare la remissione della patologia nel momento della commissione dei fatti posti a base del secondo licenziamento. In ogni caso, poi, dalla documentazione medica la Corte avrebbe dovuto e potuto evincere la permanenza dello stato acuto della patologia rilevata e diagnosticata. 2. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 numero 5 c.p.c., ai fini della persistenza della patologia psichiatrica nei vari momenti antecedenti e prossimi alle contestazioni disciplinari. Segnatamente, si rileva la prossimità temporale del conclamato stato di acuzie della sindrome bipolare al periodo fissato per le difese scritte e la presentazione personale della R. , dall’11 febbraio 2011 al 4 marzo 2011. 3. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati. 3.1. In via generale, va osservato che non è la malattia in sé a determinare lo stato d’incapacità di intendere e di volere, ma lo stato di acuzie, come ritenuto la Corte di appello alla stregua delle risultanze documentali e processuali relative alla sindrome bipolare, caratterizzata da fasi alterne. 3.2. È ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza di talune patologie quali la demenza senile grave e la stessa sindrome bipolare, una volta che sia accertata in giudizio la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza dell’incapacità naturale conseguente ad infermità psichica è presunta iuris tantum anche nel periodo intermedio, sicché, in concreto, si verifica l’inversione dell’onere della prova, nel senso che, in siffatte ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo Cass. numero 4316 del 2016, numero 17130 del 2011 , ma è altresì vero che, secondo la stessa giurisprudenza, la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata. 3.3. Nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata - che era documentato uno stato di acuzie all’epoca del primo episodio di rilievo disciplinare, risalente all’ottobre 2010 - che un altro momento di acuzie si era manifestato all’epoca del procedimento notificatorio relativo al primo licenziamento, poiché da certificazione medica risalente al 22.2.2011 era da ritenere ragionevolmente raggiunta la prova dell’incolpevole impossibilità della R. di avere conoscenza dell’atto di cui era stata tentata la consegna del plico raccomandato fino alla scadenza del 13.3.2011 per il perfezionamento della compiuta giacenza - che il secondo addebito disciplinare, per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, era stato contestato con lettera del 7 febbraio, notificata l’11 febbraio. 3.4. Dal tenore della contestazione pag. 20 ric. , si evince che la stessa era stata mossa per non avere la ricorrente preso possesso dell’ufficio al quale era stata trasferita e per non avere mai comunicato i motivi dell’assenza, per cui a far data dal 10 gennaio 2011 e fino alla data della contestazione, la stessa era da ritenere ingiustificatamente assente dal servizio. 3.5. Orbene, per potere ritenere derogata la regola generale del riparto dell’onere della prova ex articolo 2697 c.c. occorre l’allegazione di determinati presupposti fattuali, quali il carattere ravvicinato degli episodi di acuzie in ragione del particolare andamento della patologia psichiatrica. Nel caso in esame, non risulta che le allegazioni di fatto della ricorrente includessero elementi utili a tal fine nessun elemento è addotto in ricorso teso a prospettare l’introduzione in giudizio di tale questione di fatto, il cui positivo accertamento precede l’applicazione della regola di giudizio anzidetta. Difatti, in presenza di un primo episodio di acuzie risalente all’ottobre 2010, la Corte territoriale ha dato atto di un secondo che si colloca tra la metà di febbraio e il mese di marzo 2011 come riportato a pag. 2 della sentenza impugnata e a pag. 3 del ricorso per cassazione . Rispetto al lasso temporale intermedio, in cui si colloca l’inadempimento non istantaneo o momentaneo, ma protrattosi per diversi giorni, dal 10 gennaio al 7 febbraio 2011 , non risulta che fossero stati addotti elementi, anche di ordine medico-legale, atti ad avvalorare l’ipotesi che esso integrasse i presupposti richiesti ai fini dell’operatività dell’inversione dell’onere probatorio, in ragione del particolare andamento della malattia. Invero, anche nella presente sede parte ricorrente si è limitata a ribadire che la sindrome bipolare era certificata come effettivamente sussistente dall’ottobre 2010 in poi senza altro aggiungere. 3.6. Del pari resta priva di supporto probatorio, per gli stessi motivi, la circostanza - dedotta a sostegno del secondo motivo di ricorso - secondo cui nel periodo corrente tra il 7 febbraio data della contestazione disciplinare e il 4 marzo 2011 data fissata per l’audizione personale la R. potesse essere in condizioni di incapacità e quindi non in condizioni di potersi difendere. La prossimità all’episodio di acuzie riscontrato a partire dalla metà del mese di febbraio di per sé, in difetto di altri elementi, non poteva giustificare l’operatività della presunzione iuris tantum di cui si è detto in precedenza. 3.7. Quanto ai documenti medici richiamati nel motivo di ricorso pagg. 16 e 17 , peraltro già esaminati dalla Corte territoriale, il motivo è inammissibile ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 numero 5 c.p.c Il presunto mancato o insufficiente esame di certificazioni che descrivono l’esistenza del disturbo bipolare circostanza incontroversa non valgono ad integrare il denunciato error in iudicando, in quanto sollecitano un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede cfr. S.U. numero 8053 del 2014 , teso a conferire al contenuto degli stessi un significato probatorio dimostrazione del protrarsi ininterrotto dello stato di acuzie diverso da quello ritenuto dalla Corte di merito. 4. Il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 324 c.p.c. nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto inammissibile la censura di violazione dell’articolo 55 comma 1, e articolo 55-octies d.lgs. numero 165/01, deduce che la ratio consistente nella mancata presentazione alla visita medica disposta per l’accertamento della idoneità fisica non escludeva il persistere dell’interesse della parte a vedere dichiarata illegittima la mancata sospensione del relativo procedimento. La sospensione cautelare era l’unico mezzo idoneo ad impedire l’instaurazione di procedimenti disciplinari caratterizzati da un contradditorio viziato dalla condizione patologica della dipendente. Del pari vi era l’interesse a vedere accertata in giudizio la violazione della regola procedimentale, poiché in fase di sospensione ella non avrebbe potuto essere destinataria di provvedimenti espulsivi. Come chiarito anche dalla Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione numero 14/2010 la disciplina legale prevale sulla disciplina sostanziale contenuta nei contratti collettivi, compresi quelli stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma 15 novembre 2009 , e, in presenza di clausole contrattuali difformi, si verifica la sostituzione della clausola nulla con integrazione del suo contenuto ad opera della fonte di legge, mediante automatica eterointegrazione contrattuale dunque, la disciplina introdotta dall’articolo 55-octies imponeva, ancorché in mancanza del regolamento attuativo, la sospensione del procedimento disciplinare per l’accertamento dell’inidoneità psico-fisica permanente al servizio. 4.1. Il motivo è infondato. Giova premettere che alla presente fattispecie è estranea la problematica dell’accertamento della idoneità psico-fisica, in quanto quello di cui si tratta costituisce un autonomo caso di licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata e non per mancata presentazione della dipendente a visita medica diretta ad accertare l’idoneità fisica. 4.2. Circa il presunto obbligo della P.A. di sospendere il rapporto in pendenza dell’accertamento, parte ricorrente invoca l’applicazione dell’articolo 55 octies d.lgs. numero 165/01, introdotto dall’articolo 69 del d.lgs. numero 150/09, che demanda ad un regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. b della legge 23 agosto 1988, numero 400 a la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione b la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo . . 4.3. Innanzitutto, le circolari ministeriali non sono fonte del diritto ma semplici presupposti chiarificatori della posizione espressa dall’Amministrazione su un dato oggetto, la cui inosservanza può dare luogo al vizio di eccesso di potere dell’atto amministrativo quando ciò avvenga senza adeguata motivazione Cass. 12 gennaio 2016, numero 280 Cass. 14 dicembre 2012, numero 23042 Cass. 27 gennaio 2014, numero 1577 Cass. 6 aprile 2011, numero 7889 . Nella specie, peraltro, la Circolare del MIUR richiamata è stata emanata prima del d.P.R. 27 luglio 2011, numero 171, recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 , come tale avente rango superiore. Non vi sono dubbi circa il carattere attuativo dell’articolo 55-octies cit. del suindicato regolamento - specificato anche nel titolo in tal senso, Cass. numero 22550 del 2016 . 5. Per tali assorbenti motivi, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 10 marzo 2014, numero 55. 5.1. Sussistono i presupposti processuali nella specie, rigetto del ricorso per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 legge di stabilità 2013 . P.Q.M . La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.