In campo processuale la procura alle liti non è sanabile

La procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti dell’art. 125 c.p.c

In tema la Cassazione con l’ordinanza n. 24463/17, depositata il 17 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello rigettava l’appello della ricorrente verso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, per nullità della procura, il ricorso promosso dall’interessata nei confronti dell’INPS, per interressi e rivalutazioni su ratei di prestazioni liquidati in ritardo. La Corte d’Appello, in conferma di quanto statuito da Tribunale, confermava la nullità della procura conferita in Argentina, in quanto priva delle legalizzazione e delle formalità delle apostille. Avverso tale sentenza la soccombente ricorreva in Cassazione La sanabilità della procura. La ricorrente lamentava il fatto che la Corte d’Appello non avesse permesso la sanatoria della procura invalida ex art. 182 c.p.c. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione . In tale caso, la Corte afferma che vada applicato quando disposto dalle Sezioni Unite della stessa, prevedendo che la previsione secondo la quale gli atti posti in essere da un soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, non opera nel campo processuale, dove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti dell’art. 125 c.p.c. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte . Nessuna efficacia sanante può essere attribuita pure memoria al cui interno la difesa ha inserito una copia in versione fotografica di un mandato speciale alle liti rilasciato dalla ricorrente. Per questo motivo la Cassazione rigetta il ricorso

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 20 giugno – 17 ottobre 2017, n. 24463 Presidente D’Antonio – Relatore Calafiore Rilevato in fatto Che la Corte d’appello di Roma con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello proposto da R.N.N. nei confronti dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 25.1.2010 che aveva dichiarato inammissibile per nullità della procura il ricorso promosso dalla predetta nei confronti dell’INPS per interessi e rivalutazione su ratei di prestazione liquidati in ritardo che la Corte territoriale ha confermato le motivazioni del primo giudice secondo cui la procura alle liti conferita all’estero Argentina , come doveva ritenersi nel caso di specie, fosse nulla essendo priva tanto della legalizzazione della firma quanto della formalità della apostille” che avverso tale sentenza R.N.N. ricorre per cassazione con due motivi cui è seguita memoria Che l’I.N.P.S. resiste con controricorso e memoria. Che il P.G. non ha depositato richieste Considerato in diritto che la Corte reputa che il ricorso debba essere rigettato che, in particolare, con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. dovendosi ritenere vigente ma non applicato dalla Corte territoriale il principio della sanabilità del difetto di procura alle liti peraltro non oggetto di eccezione da parte dell’Inps che la tesi della ricorrente tendente ad affermare l’erroneità della sentenza impugnata per la mancata applicazione del disposto dell’art. 182 con l’effetto di sanare la carenza accertata dai giudici di merito non è accoglibile posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva salvi i diritti dei terzi non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ., Cass., S.U., n. 13431 del 2014 Cass. n. 9464 del 2012 che si è precisato che tale regola mantiene valore anche dopo la modifica degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ., introdotta dalla L. n. 69 del 2009 che, dunque, non assume alcuna efficacia sanante la trasposizione, all’interno della memoria in vista della presente adunanza camerale, di copia in versione fotografica di un mandato speciale alle liti” rilasciata il 3 febbraio 2012 con apostille della stessa data dalla ricorrente sia ad negotia che ad lites a diversi soggetti fra i quali è compresi l’avvocato Gina Tralicci e l’avvocato Nicola Staniscia che con il secondo motivo di ricorso si sostiene, inoltre, che la Corte territoriale, violando gli artt. 434, 115,116, 83 e 210 cod. proc. civ. 2697 cod.civ., abbia errato nel ritenere superata la presunzione di rilascio in Italia della procura ed abbia posto a carico della parte ricorrente l’onere di provare tale circostanza attraverso l’utilizzo dell’ordine di esibizione di cui all’art. 210 cod.proc.civ. che tale motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha posto a base del ritenuto superamento della presunzione di rilascio della procura in Italia una serie di elementi, quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza dei ricorrenti in un paese non facente parte della Comunità Europea, la mancanza di dimostrazione di un suo ingresso in Italia, attraverso l’esibizione del passaporto o di documenti di viaggio, nonché il suo comportamento processuale e, in particolare, la mancata comparizione in udienza per rispondere all’interrogatorio formale deferitogli. In proposito deve rilevarsi che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’interrogatorio formale era stato deferito sulla circostanza relativa al luogo in cui la procura a margine del ricorso era stata sottoscritta la mancata risposta rappresenta pertanto un fatto qualificato riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, secondo la sua prudente valutazione Cass. 13 novembre 1997, n. 11233 Cass. 12 dicembre 2005, n. 27320 Che la parte non trascrive il contenuto della procura, non deposita l’atto contestualmente al ricorso per cassazione né fornisce indicazioni per un facile reperimento dell’atto nel presente giudizio ed allo stesso modo non indica e non specifica con quale atto, in quali termini ed in quale fase processuale avrebbe fatto rilevare le circostanze idonee a giustificare la mancata comparizione della parte a rendere l’interrogatorio formale, le quali avrebbero dovuto essere allegate e dimostrate nel giudizio di primo grado e non dedotte per la prima volta in appello né per contrastare le conseguenze di ordine probatorio che il giudice ne ha tratto a norma dell’art. 232 c.p.c., cfr. Cass., 8 febbraio 1963, n. 222 , per cui il motivo difetta di specificità che in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in difetto di idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie.