Notifica a mezzo posta e prova dell’avvenuta consegna

La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere fornita attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento entro la data fissata per l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

Così l’ordinanza n. 23060/17 depositata il 3 ottobre. La vicenda. A seguito del riconoscimento, in primo grado, del diritto dell’istante all’indennità di accompagnamento, il Ministero dell’Economia e delle Finanza proponeva appello che però veniva dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza viene impugnata in Cassazione dal Ministero che deduce l’erroneità di tale statuizione per aver deposito l’appello il primo giorno utile dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado che cadeva di sabato. Notifica del ricorso. La Corte di Cassazione rileva l’inammissibilità del ricorso in quanto risulta notificato solo all’istante ma ad un indirizzo diverso da quello risultante dall’intestazione della sentenza impugnata. L’atto notificato era infatti stato restituito al mittente per compiuta giacenza ed era dunque onere del Ministero ricorrente attivarsi per la ripresa del procedimento notificatorio non andato a buon fine senza superare il termine pari alla metà di quelli indicati dall’art. 325 c.p.c Nei confronti dell’INPS invece il ricorso risulta inoltrato con notifica a mezzo servizio postale ma anche tale notifica risulta viziata per la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento, unico atto idoneo a dimostrare l’avvenuta consegna, oltre alla data e all’identità ed idoneità della persona a mani della quale è avvenuta la notifica. Non potendosi dunque accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, la Corte non può che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 17 maggio – 3 ottobre 2017, n. 23060 Presidente D’Antonio – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata l’8.8.2011, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la pronuncia di primo grado che l’aveva condannato a pagare l’indennità di accompagnamento a B.V.M. che avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero in epigrafe, deducendo un unico motivo di censura con cui lamenta l’erroneità della statuizione per aver dichiarato la tardività del gravame nonostante che la notificazione della sentenza ai funzionari che avevano assunto in primo grado la difesa dell’amministrazione fosse avvenuta in data 27.3.2008 e l’appello fosse stato depositato il 28.4.2008, ossia il primo giorno utile dopo la scadenza del termine di trenta giorni, che cadeva di sabato che né l’INPS né B.V.M. hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto che il ricorso per cassazione risulta notificato esclusivamente a B.V.M. dom. c/o Avv. Vincenzo Vallefuoco Via di Vittorio 1 Mugnano di Napoli cfr. avviso di ricevimento in atti , che è domicilio diverso da quello risultante dall’intestazione della sentenza, dove l’odierna intimata risulta domiciliata OMISSIS presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Vallefuoco che, essendo l’atto notificato ritornato al mittente per compiuta giacenza, era onere del Ministero ricorrente attivarsi nel termine previsto per la ripresa del procedimento notificatorio non andato a buon fine, vale a dire senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. cfr. Cass. S.U. n. 14594 del 2016 che tanto, nella specie, non risulta dagli atti che nei confronti dell’INPS il ricorso odierno risulta inoltrato per la notifica a mezzo servizio postale in data 4.8.2012 che, perfezionandosi la notifica a mezzo servizio postale non con la spedizione dell’atto, ma con la consegna del relativo plico al destinatario, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni di cui alla l. n. 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, onde la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non potendosi accertare, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, e ciò ancorché risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione cfr. tra le tante Cass. n. 8717 del 2013 che la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione così, ex plurimis, Cass. n. 19623 del 2015 ovvero, in caso di trattazione della causa in camera di consiglio ex art. 1-bis, l. n. 197/2016, recante conversione con modifiche del d.l. n. 168/2016 e applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c. arg. ex Cass. S.U. n. 627 del 2008 che l’avviso di ricevimento del ricorso notificato all’INPS non è stato depositato nemmeno entro tale termine che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese per non avere gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.