Il licenziamento orale non interrompe il rapporto di lavoro

Nei casi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore ha diritto al risarcimento delle spettanze economiche perdute in quanto un licenziamento inefficace non è in grado di incidere sulla continuità giuridica del rapporto.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22297/17 depositata il 25 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello dichiarava l’inefficacia del licenziamento verbale intimato ad un cuoco dalla controparte datoriale. Tale recesso non aveva infatti interrotto la continuità del rapporto, essendo privo della forma scritta a cui il datore di lavoro era soggetto in virtù del requisito dimensionale normativamente previsto. Il lavoratore ricorre in Cassazione dolendosi, oltre che per infondate doglianze per vizio di ultrapetizione, per l’individuazione del regime risarcitorio applicato. Licenziamento privo di forma scritta. Il Collegio ricorda che la questione della sanzionabilità della violazione del requisito formale del recesso nelle aziende soggette al regime obbligatorio ha tenuto banco nella dottrina e nella giurisprudenza che sono infine pervenute alla soluzione per cui la disposizione dell’art. 8 l. n. 604/1966 non può intendersi come forma di tutela obbligatoria del licenziamento se non nei casi menzionati. Nei casi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo – ed entro i limiti dimensionali di applicazione del regime obbligatorio – la giurisprudenza ha dunque riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento delle spettanze economiche perdute in quanto il licenziamento inefficace non è in grado di incidere sulla continuità giuridica del rapporto. Per questi motivi, la Corte territoriale risulta aver correttamente individuato il regime giuridico applicabile alla fattispecie. Il ricorso viene dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 maggio – 25 settembre 2017, numero 22297 Presidente Macioce – Relatore De Felice Fatti di causa La Corte d’Appello di Roma in data 10/04/2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale stessa sede numero 3340/2010 che aveva rigettato il ricorso del lavoratore, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento verbale intimato nei confronti di O.O.M.M. , dipendente con mansioni di cuoco, da parte della società omissis S.r.l. ritenendo che tale recesso non avesse interrotto la continuità del rapporto di lavoro, e ha condannato la società al risarcimento dei danni nei confronti del medesimo in misura pari alle retribuzioni mensili a lui spettanti dalla messa in mora all’emanazione della sentenza, oltre interessi e rivalutazione, individuando nella disciplina comune delle obbligazioni contrattuali il regime applicabile al licenziamento privo di forma scritta, appartenendo la datrice, per requisito dimensionale, alle aziende soggette al regime obbligatorio”, di tutela del posto di lavoro. Avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione omissis S.r.l., affidato a tre censure, cui resiste con tempestivo controricorso O.O.M.M. . Ragioni della decisione Nella prima censura si contesta, per violazione degli artt. 329, co. 2, 346 e 324 cod. proc. civ., la sentenza della Corte territoriale per vizio di ultrapetizione, avendo il ricorso in appello inteso più limitatamente sollecitare la considerazione, da parte del giudice del gravame, delle testimonianze in relazione alla prova dell’esistenza del rapporto e delle differenze retributive richieste, alla mancata considerazione delle prove documentali prodotte in ordine al pagamento di fuori busta tramite assegni e alla mancata pronuncia in ordine all’inquadramento del lavoratore, e non, come ha invece ritenuto la sentenza gravata ottenere una statuizione sulla legittimità del licenziamento verbale. Il motivo è infondato. Il ricorso in appello, infatti, rinnovava l’oggetto della domanda originaria così come determinato nel ricorso articolo 414 cod. proc. civ. e, in particolare, chiedeva alla Corte d’Appello di pronunciarsi sul presunto malgoverno da parte del Giudice di prime cure del materiale probatorio posto a fondamento della decisione di prime cure, il quale, non consentendo l’esatto inquadramento dei fatti, per i quali, dopo un primo licenziamento per cessata attività comunicato per iscritto il 26/02/2007 il rapporto di lavoro era continuato fino al 30/06/2007, aveva indotto la Corte a riformare la sentenza del primo Giudice per inefficacia del licenziamento verbale. Di conseguenza, la domanda di declaratoria d’illegittimità dello stesso non poteva intendersi passata in giudicato, e pertanto, sotto tale profilo, nessun vizio di ultrapetizione ex articolo 112 cod.proc.civ. può aver inficiato la sentenza d’appello la quale non ha rilevato d’ufficio un’invalidità diversa da quella invocata o non dedotta in giudizio dal lavoratore. Né appare conferente il richiamo all’articolo 346 cod. proc. civ., il quale si riferisce alla espressa rinuncia alla riproposizione delle domande non accolte in primo grado, e non già alle questioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle stesse che si considerano implicitamente richiamate nelle istanze di accoglimento o di rigetto dell’appello. Nel caso in esame, risultando nella domanda necessariamente implicata altresì la declaratoria di illegittimità del licenziamento orale e delle connesse conseguenze risarcitorie, il Giudice d’Appello correttamente ha ritenuto di doversi pronunciare su tali questioni. Il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ. e l’omessa o apparente motivazione in relazione al mancato raggiungimento della prova della cessazione del rapporto di lavoro per recesso verbale il 30/06/2007 attraverso una precisa testimonianza - ritenuta dalla Corte d’Appello decisiva - in cui il lavoratore escusso, deponendo sulla circostanza dell’avvenuta cessazione del rapporto con il controricorrente, aveva dichiarato - tuttavia - di non essere presente in azienda il giorno dell’allontanamento di questi dal lavoro. Il motivo è infondato. Come la stessa parte ricorrente rileva p.9 , la motivazione della Corte d’Appello afferisce, tutt’al più, alla prova dell’esistenza del rapporto lavorativo , e tanto basta per far ritenere irrilevante la doglianza perché, pur volendo ammettere l’errore valutativo della Corte nel governo della specifica prova testimoniale sopra richiamata, non risulta validamente contestata da parte ricorrente la statuizione relativa alla sopraggiunta prova della continuazione di fatto del rapporto fino al giugno 2007 concernente presenza sul luogo di lavoro, orario, straordinari , dalla quale la Corte d’Appello ha desunto la revoca del licenziamento intimato nel febbraio 2007 e la volontà tacitamente espressa dalle parti di dare seguito alla prestazione, stante l’obiettiva incompatibilità dell’iniziale dichiarazione di recesso con la successiva protrazione dell’attività lavorativa p. 3 della sentenza . A tale stregua formulata, neanche la seconda censura si palesa in grado di disattendere la statuizione sulla sopraggiunta prova della prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro, anzi, essa rappresenta, al contrario, una rivalutazione della scelta motiva del giudice dell’Appello di qualificare inefficace il licenziamento verbale intimato al lavoratore, con ogni conseguenza di legge. Quanto alle conseguenze del licenziamento parte ricorrente nella terza censura denuncia l’esistenza di un vizio di ultrapetizione in merito alla quantificazione del danno, deducendo violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale, in riforma della decisione di prime cure, riconosciuto al lavoratore somme notevolmente superiori rispetto a quelle richieste con il ricorso introduttivo. Mentre l’appellante aveva domandato un risarcimento pari all’indennità tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità, la Corte aveva condannato la società a un risarcimento pari alle retribuzioni mensili maturate dalla messa in mora 31/12/2007 fino alla data dell’emanata sentenza, oltre rivalutazione e interessi. Inoltre, il ricorrente denuncia ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 e 2697 cod. civ. e omessa o contraddittoria motivazione nella determinazione del danno articolo 360, numero 5 cod. proc. civ. oltre che nel suo concreto ammontare, anche con riferimento alla sua interna composizione non avendo la Corte d’Appello ritenuto di sottrarre, ad esempio, da detto risarcimento l’aliunde perceptum, provato dall’estratto contributivo . I terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza gravata individua correttamente il regime applicabile alla fattispecie. La questione della sanzionabilità del comportamento datoriale per violazione del requisito formale del recesso nelle aziende soggette al regime obbligatorio è stata a lungo dibattuta sia in giurisprudenza sia in dottrina, facendo propendere univocamente gli interpreti per una lettura per la quale la locuzione di cui all’articolo 8 della l. numero 604/1966 quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo non possa estendersi alla tutela obbligatoria del licenziamento al di fuori dei casi menzionati. Il problema era stato posto a proposito del licenziamento inefficace per vizio di forma mancata comunicazione in forma scritta e mancata indicazione dei motivi - articolo 2 I. numero 604/1966 . In tali casi ed entro il limite dimensionale di applicazione del regime obbligatorio, si è ritenuto applicabile alla fattispecie il regime comune delle obbligazioni, con il conseguente diritto del lavoratore a vedersi corrispondere a titolo risarcitorio le spettanze economiche perdute, non essendo, il licenziamento inefficace, capace di incidere sulla continuità giuridica del rapporto. A tale soluzione ha aderito la Corte d’Appello, facendo altresì corretta applicazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale Corte Cost. numero 398/1994 la quale, sulla costituzionalità dell’articolo 8, l. numero 604/1966, sollevata in relazione all’inapplicabilità della norma al licenziamento inefficace per violazione dei requisiti di forma, si era dichiarata in senso favorevole. Non è superfluo ricordare che la Corte Costituzionale ha assunto tale posizione pur consapevole del rischio - prospettato dal giudice del rinvio - che una rigorosa interpretazione dell’inefficacia secondo il diritto comune delle obbligazioni come quella adottata dalla Corte territoriale nella controversia in esame , possa condurre all’annullamento della differenza col trattamento espressamente previsto per il licenziamento illegittimo in regime reale, ma anche creare un’immotivata disparità con la più limitata sanzione prevista dall’articolo 8 a carico dei datori soggetti alla tutela obbligatoria, per i licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo. La ragione dell’ulteriore diversità di trattamento per le stesse imprese soggette al regime obbligatorio, è data dalla funzione di garanzia attribuita dalla Corte Costituzionale ai requisiti formali, necessari al lavoratore per conoscere l’esistenza dell’atto di risoluzione del rapporto e, qualora lo ritenga, procedere alla sua impugnazione. La sentenza gravata non può, dunque, ritenersi censurabile sotto il profilo della scelta del regime giuridico applicabile alla fattispecie, laddove, accertata l’insussistenza di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso o per facta concludentia, ha dichiarato il recesso orale da parte della OMISSIS S.r.l. come inidoneo a incidere sulla continuità del rapporto. Neanche può essere censurata la pronuncia della Corte territoriale per non essersi vincolata alla domanda del ricorrente, volta a ottenere la corresponsione del risarcimento in misura forfettaria, e di aver liquidato il risarcimento del danno in favore del lavoratore ai sensi dell’articolo 1223 cod. civ., nella misura dell’equivalente delle mancate retribuzioni dalla data di messa in mora fino all’emanazione della sentenza. Tale statuizione è conforme all’orientamento espresso da questa Corte, la quale ha riconosciuto al lavoratore, in ipotesi sovrapponibili, un diritto al risarcimento di eguale entità Cass. numero 10697/1996 Cass. numero 16955/2007 . L’assoggettabilità dell’inefficacia del recesso per assenza di forma scritta alle norme civilistiche in materia d’inadempimento delle obbligazioni, ritenuta ormai acquisita, è altresì confermata dalla circostanza che la coesistenza di due diversi regimi sanzionatori all’interno della tutela obbligatoria, presente fin dalla prima stesura della l. numero 604/1966, non ha mai subito modifiche nei vari passaggi normativi succedutisi nel tempo. Non può, pertanto, invocarsi il vizio di ultrapetizione della sentenza gravata, là dove si ammetta che essa ha fatto corretta applicazione della tutela di diritto comune accordata dalla legge, e confermata dall’apporto interpretativo della giurisprudenza e della dottrina il vizio denunciato in censura avrebbe, semmai, potuto essere riscontrato nel caso in cui il giudice d’Appello avesse rilevato d’ufficio invalidità diverse da quelle dedotte dal lavoratore, non essendo stato posto in dubbio nel corso del giudizio di merito che la materia controversa riguardasse esclusivamente l’inefficacia del licenziamento per assenza della forma prescritta. Anche per quanto riguarda la qualificazione delle spettanze economiche riconosciute al lavoratore, la sentenza gravata si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite Cass. Sez. Unumero numero 508/1999 le quali, dirimendo un contrasto giurisprudenziale hanno confermato la natura risarcitoria e non retributiva di esse da ultimo, Cass. numero 21425/2015 , statuendo che vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l’inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì al solo risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni. Anche sotto il profilo della quantificazione dell’obbligazione risarcitoria, deve, pertanto, affermarsi che la sentenza gravata è correttamente motivata. Né la doglianza che riterrebbe l’ammontare del danno esorbitante rispetto a quello patito può accogliersi, in quanto, afferendo, il risarcimento per inadempimento contrattuale a una tutela di tipo statico , esso si manifesta strettamente aderente all’interesse dedotto dal creditore. Quanto, infine, alla doglianza riguardante l’omessa pronuncia sull’aliunde perceptum dedotta da parte ricorrente, deve rilevarsi come tale principio, mutuato proprio dalla disciplina comune delle obbligazioni ed esteso al licenziamento, dal punto di vista processuale deve essere dedotto fin dalla domanda originaria, del che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha negato sussistere un preciso riscontro. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 co. 1 quater del d.P.R. numero 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.