Segreteria “soppressa”, spostato a dirigere altre strutture: niente demansionamento

Rimessa in discussione la decisione con cui in Appello è stato riconosciuto un cospicuo ristoro economico al dipendente di un Comune, inquadrato come funzionario responsabile dell’unità operativa ‘Segreteria’. Riflettori puntati sulla equivalenza delle mansioni alla luce dell’area professionale di appartenenza.

Soppressa la ‘Segreteria’ del Comune e il funzionario responsabile viene riposizionato alla guida di altre strutture, come ‘Servizi tecnici’, ‘Servizi alla persona’ e ‘Marketing’. Vibranti le proteste del lavoratore. Difficile, però, parlare di demansionamento. A rischio, quindi, l’ipotesi di un risarcimento a suo favore da parte dell’ente locale Cassazione, ordinanza n. 21261/2017, Sezione Lavoro, depositata il 13 settembre 2017 . Danno. Ricostruita nei dettagli la vicenda, è apparso in maniera chiara il comportamento tenuto dal Comune nei confronti del dipendente inquadrato originariamente come funzionario responsabile dell’unità operativa ‘Segreteria’ poi soppressa. E per i giudici, sia in Tribunale che in Appello, è evidente il demansionamento subito dal lavoratore, adibito a funzioni di responsabile di altre unità operative, ‘Servizi tecnici’, ‘Servizi alla persona’, ‘Marketing’ . Consequenziale è il risarcimento – con un assegno di quasi 45mila euro – a favore del dipendente per il danno biologico da lui riportato. Equivalenza. Questa visione viene però messa seriamente in discussione in Cassazione, dove vengono ritenute plausibili le obiezioni mosse dal legale del Comune. In particolare, l’avvocato ricorda che nell’ambito del pubblico impiego tutte le mansioni riconducibili alla categoria di inquadramento sono equivalenti , e sottolinea che in questa vicenda, una volta soppressa la ‘Segreteria’, al lavoratore era stata assegnata la direzione di unità operative tutte professionalmente equivalenti . Ebbene, per i giudici del ‘Palazzaccio’ va tenuto presente che nel pubblico impiego condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione . Di conseguenza, non vi è alcuna violazione qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo . In questa vicenda, concludono i magistrati, non emerge che le mansioni attribuite dal Comune non fossero riconducibili nell’alveo dell’area e della posizione organizzativa rivestita dal dipendente o che seppure equivalenti, fossero in realtà prive di contenuto oppure fossero nei fatti sostanzialmente sottratte al lavoratore . Ciò significa che il principio della equivalenza formale dovrà essere applicato dai giudici d’Appello per decidere sulla richiesta – sempre più a rischio – di risarcimento presentata dal dipendente del Comune.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 maggio – 13 settembre 2017, numero 21261 Presidente Macioce – Relatore Blasutto Rilevato Che la Corte di appello di Firenze, con sentenza numero 883/2011, pronunciando sugli appelli riuniti, in parziale accoglimento di quello proposto dal Comune di Pescia, riduceva l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico, in favore di Pa. Ma., ad Euro 44.648,00 oltre interessi legali dall'aprile 2009 al saldo, in luogo della somma di Euro 55.000,00, riconosciuta dal Tribunale di Pistoia la Corte territoriale confermava la statuizione con cui il primo Giudice aveva ordinato al Comune di Pescia di reintegrare il Pa. in mansioni equivalenti a quelle svolte fino al 4 aprile 2001 respingeva l'appello proposto dal lavoratore, diretto al riconoscimento del danno patrimoniale e di un maggiore importo a titolo di danno biologico che il rag. Ma. Pa., dipendente del Comune di Pescia con inquadramento, da ultimo, nella categoria D4, con mansioni di funzionario responsabile dell'Unità Operativa Segreteria, aveva adito il Giudice del lavoro deducendo di essere stato rimosso dal predetto incarico dal 4 aprile 2001, data in cui detta U.O. era stata soppressa, e di essere stato successivamente adibito a funzioni di responsabile di altre unità operative U.O. Servizi Tecnici, U.O. Servizi alla persona, U.O. Marketing che avevano comportato un suo sostanziale demansionamento che, per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale respingeva il motivo di appello con cui il Comune di Pescia aveva contestato la sussistenza della dequalificazione dedotta per il periodo successivo all'aprile 2001 ed aveva sostenuto che le mansioni di responsabile di U.O. assegnate all'appellato erano tutte riconducibili nella posizione D4 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali i giudici di merito ritenevano che il Comune non avesse utilizzato appieno la professionalità del funzionario, come poteva evincersi da a comunicazioni interne del direttore generale in data 4 luglio e 11 settembre 2002, indirizzate ai servizi tecnici, in cui si lamentava la scarsa utilizzazione del funzionario b lettera del sindaco del 31/12/2002 e provvedimento sindacale numero 10 del 2003, di analogo contenuto e deposizione dei testi che, in relazione all'attività svolta presso l'Ufficio Amministrazione dei Servizi Tecnici, avevano riferito che la corrispondenza diretta al Pa. era quantitativamente modesta e che gli addetti facevano riferimento direttamente al dirigente, a dimostrazione del fatto che il ricorrente era sottoutilizzato d assenza, presso l'U.O. Marketing, di una sfera di competenza predeterminata, circostanza anch'essa compatibile con il dedotto demansionamento che per la cassazione di tale sentenza il Comune di Pescia propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso Pa. Ma., che propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c Considerato che il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 52 D.Lgs. numero 165/01, dell'art. 3 CCNL di comparto art. 360 numero 3 c.p.c , censura la sentenza per avere dato una lettura erronea dell'art. 52 cit., sostanzialmente assimilato, quanto all'esercizio dello ius variandi datoriale, all'art. 2103 c.c. , mentre nell'ambito del pubblico impiego tutte le mansioni riconducibili alla categoria di inquadramento sono equivalenti, essendo stato adottato un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice con l'intervenuta soppressione dell'Unità Operativa Segreteria, al rag. Pa. era stata assegnata la direzione, in tempi diversi, dell'U.O. Servizi Tecnici, dell'U.O. Servizi alla Persona e dell'U.O. Marketing, tutte professionalmente equivalenti che con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 numero 5 c.p.c. per avere la Corte di appello trascurato di esaminare le deduzioni difensive svolte dal Comune e tese ad evidenziare, da un lato, il contenuto professionale degli incarichi conferiti e, dall'altro, che era stato il Pa. a non assumersi completamente il carico delle proprie responsabilità e tanto era dimostrato anche dagli elementi di prova acquisiti agli atti che il terzo motivo contesta art. 360 numero 5 c.p.c. il riconoscimento del nesso causale tra stato clinico riscontrato dal C.t.u. e vicende lavorative, posto che lo stesso Consulente d'ufficio aveva, in più parti della relazione peritale, prospettato dubbi su tale connessione causale ed aveva evidenziato che all'anamnesi della vicenda lavorativa erano emersi tratti di interpretazione personale del Pa., piuttosto che di un suo vissuto di emarginazione che i tre motivi del ricorso incidentale denunciano omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio art. 360 numero 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale a negato la personalizzazione del danno biologico b riconosciuto gli interessi legali a partire dalla data dell'accertamento peritale anziché dall'aprile 2001, epoca del manifestarsi della patologia che aveva determinato il danno biologico c negato il riconoscimento del danno patrimoniale, contravvenendo alla regola di giudizio secondo cui tale prova può essere fornita anche in via presuntiva la Corte di appello aveva trascurato di considerare che la gravissima dequalificazione subita dal ricorrente si era protratta per un periodo di oltre otto anni e che il rag. Pa., fino a quando era stato adibito alla Segreteria, aveva ricoperto una posizione di responsabilità adeguata alla sua qualifica di funzionario e al suo livello di inquadramento quello massimo per il personale di comparto egli provvedeva al coordinamento di undici dipendenti, alla redazione di delibere da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale e di determine dirigenziali, all'assistenza alle sedute consiliari, alla richiesta di finanziamenti agli istituti di credito, all'organizzazione dei servizi di portineria e centralino, dei servizi di notificazione, del servizio di ricezione dati dagli uffici elettorali di sezione durante le consultazioni elettorali, nonché all'organizzazione di cerimonie pubbliche del Comune in occasione di ricorrenze e festività che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia, il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento, restando in esso assorbito l'esame delle restanti censure svolte con il ricorso principale, come pure i motivi del ricorso incidentale che la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, non ha eliminato la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale. In questa ottica, il D.Lgs. numero 165 del 2001 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all'art. 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, numero 150, art. 62, comma 1 . La lettera del citato art. 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza formale , ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. che, a partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite numero 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. numero 165 del 2001, art. 52 come già detto, nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. numero 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame - che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione Cass. numero 17396/11 Cass. numero 18283/10 Cass. sez.unumero numero 8740/08 v. più recentemente, Cass. numero 7106 del 2014 e numero 12109 e numero 17214 del 2016 . Dunque, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 52 D.Lgs. numero 165/01 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria che tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili il principio è ribadito anche dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, che, all'art. 3, comma 2, prevede che, ai sensi del D.Lgs. numero 29 del 1993, art. 56 come modificato dal D.Lgs. numero 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente l'equivalenti, sono esigibili, l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro che resta comunque salva l'ipotesi che la destinazione ad altre mansioni comporti il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa. Trattasi di questione che, tuttavia - giova rimarcare - esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi nella diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego Cass. numero 11835 del 2009, numero 11405 del 2010, nonché Cass. numero 687 del 2014 che la Corte di appello non si è attenuta a tali principi, poiché dalla sentenza non emerge che le mansioni attribuite dal Comune di Pescia dopo l'aprile 2001, non fossero riconducibili nell'alveo dell'Area e della posizione organizzativa D4 rivestita dal Pa. o che, seppure equivalenti nel senso anzidetto, fossero in realtà prive di contenuto oppure fossero nei fatti state sostanzialmente sottratte al Pa. la sentenza sembra, piuttosto, avere mutuato il concetto di equivalenza dall'art. 2013 c.c., che invece non trova applicazione nel pubblico impiego contrattualizzato che, in ipotesi di lavoro negli enti locali, è configurabile il diritto al risarcimento dei danni in caso di revoca di una posizione organizzativa nei confronti di un dipendente comunale accompagnata dallo svuotamento dell'attività dello stesso di ogni contenuto tipizzante il profilo professionale, con privazione dei compiti decisionali e delle relative responsabilità, con contestuale attribuzione di funzioni meramente esecutive e con piena subordinazione al nuovo responsabile, costituendo tale ipotesi una illegittima privazione di direzione di unità operativa v. Cass. numero 10030 del 2015 che giova pure evidenziare che, sempre in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52, del D.Lgs. 30 marzo 2001, numero 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico Cass. numero 6367 del 2015 che occorre rimettere al giudice di rinvio il riesame della vicenda alla luce di tali principi, occorrendo pure precisare che, in merito al sistema di classificazione previsto dal c.c.numero l. Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 e alla ivi prevista distinzione tra posizioni economiche nell'ambito della categoria D, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che le posizioni più elevate siano espressione di un diverso livello di professionalità e non incidano solo sul trattamento economico v. Cass. 6295 del 18 marzo 2011 nello stesso senso si è espressa Cass. numero 20070 del 2015 da ultimo, Cass. numero 7 del 2 gennaio 2017 che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e assorbito l'incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.