Niente sgravio contributivo per il nuovo assunto che è anche socio di vecchia data

Respinta definitivamente la richiesta presentata da una cooperativa. Decisiva la constatazione che le tre lavoratrici, assunte nel 2001, figurano quali socie già dal 1998.

Niente sgravi contributivi per la cooperativa che fa passare alcuni vecchi soci come nuovi assunti. Irrilevante il fatto che essi abbiano firmato contratti di lavoro ex novo . Per i Giudici, difatti, i benefici sono concedibili solo a patto che i nuovi dipendenti entrino, contemporaneamente e per la prima volta, a far parte della compagine sociale Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 20739/17, depositata oggi . Beneficio. Protagonista della vicenda è una cooperativa di lavoro che punta agli sgravi contributivi a seguito di tre dipendenti assunte con contratto subordinato nel 2001 . La richiesta viene però respinta, perché, spiegano i Giudici prima in Tribunale e poi in Appello, le lavoratrici figurano quali socie della cooperativa fin dal giugno 1998 . Questo dato è considerato decisivo anche dai Magistrati della Cassazione, che confermano il no” alla domanda avanzata dalla cooperativa. Per i Giudici del Palazzaccio è chiarificatrice la lettura della normativa – l’art. 3, comma 5, della l. n. 448/1998, per la precisione –, da cui emerge che il beneficio dello sgravio va riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti . Di conseguenza, è evidente, secondo i Giudici, che per potere la società cooperativa di lavoro fruire dello sgravio, il lavoratore neoassunto deve essere anche un nuovo socio .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 28 aprile – 4 settembre 2017, n. 20739 Presidente Berrino – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 17.11.2010, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la statuizione di primo grado che aveva dichiarato l'insussistenza del diritto di CAIMO s.c.r.l. a fruire degli sgravi ex art. 3, comma 5, L. n. 448/1998, in riferimento a tre lavoratrici assunte con contratto di lavoro subordinato a far data dal 2001, trattandosi di lavoratrici che figuravano quali socie della cooperativa fin dal giugno 1998 che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione CAIMO s.c.r.l., con un unico motivo di censura che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso Considerato in diritto che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5, L. n. 448/1998, e 12 prel. c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che gli sgravi spettassero solo a nuovi lavoratori che fossero anche nuovi soci, sul presupposto che, nelle società cooperative di produzione e lavoro, l'incremento dell'occupazione debba passare necessariamente attraverso un aumento della compagine sociale che, a parere del Collegio, l'art. 3, comma 5, L. n. 448/1998, nel prevedere che il beneficio dello sgravio debba riconoscersi anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti , deve interpretarsi nel senso che, per potere la società cooperativa di lavoro fruire dello sgravio in questione, il lavoratore neoassunto deve essere anche un nuovo socio, essendo l'aggettivo nuovi riferito tanto ai soci quanto ai lavoratori e non potendo attribuirsi alla disposizione altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse art. 12 prel. c.c. che, essendosi la sentenza impugnata attenuta al superiore principio di diritto, il ricorso va conseguentemente rigettato, provvedendosi sulle spese come da dispositivo, giusta il criterio della soccombenza P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.