Effetti della rinuncia all’impugnazione principale

Il principio secondo cui, ove l’impugnazione principale sia stata dichiarata inammissibile quella incidentale tardiva perde efficacia, non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20686/17 depositata il 1° settembre. La vicenda. A seguito della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello incidentale proposto avverso la sentenza di prime cure, l’INPS ricorre in cassazione dolendosi per la violazione degli artt. 334 e 436 c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe dichiarato l’inammissibilità del gravame a seguito di rinuncia dell’appellante principale. Rinuncia all’impugnazione. La Corte coglie l’occasione per ricordare che il principio secondo cui ove l’impugnazione principale sia stata dichiarata inammissibile quella incidentale tardiva perde efficacia, non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale. La parte destinataria della rinuncia non ha infatti alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, posto che in caso contrario, si arriverebbe alla conclusione aberrante di rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale . Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio, il Collegio accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 aprile – 1 settembre 2017, n. 20686 Presidente Mammone – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 1.9.2010, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’INPS avverso la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto solo parzialmente ripetibili le somme richieste dall’ente a J.Q. che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, affidandosi ad un unico motivo di censura con cui ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata ex artt. 334 e 436 c.p.c. per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile l’appello incidentale a seguito di rinuncia dell’appellante all’appello principale che J.Q. non ha svolto in questa sede attività difensiva che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto che questa Corte, componendo il contrasto insorto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità circa la sorte dell’impugnazione incidentale in caso di rinuncia all’impugnazione principale, ha ormai consolidato il principio secondo cui la disposizione dell’art. 334, comma 2, c.p.c., a norma della quale, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia, non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale, non avendo la parte destinataria della rinuncia alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario e implicando l’assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale la conclusione aberrante di rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale Cass. S.U. n. 8925 del 2011 che, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso dell’INPS, va cassata e la causa rinviata per l’esame del merito dell’impugnazione incidentale alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.