Procedimenti giurisdizionali…occhio a chi si notifica l’atto

L’art 10, comma 6, d.l. numero 203/2005 prevede che gli atti relativi ai procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità devono essere notificato all’INPS per cui si attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’ente tutte le capacità connesse alla qualità del difensore, compresa, quindi, quella di ricevere la notifica della sentenza.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza numero 20687/17, depositata il 1° settembre. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava tardivo il gravame sollevato dall’INPS avverso la pronuncia con cui il Tribunale lo aveva condannato al ripristino dell’assegno di invalidità della titolare della prestazione. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso l’Istituto, lamentando la violazione dell’art. 10, comma 6, d.l. numero 203/2005, in relazione agli artt. 417, 285 e 170 c.p.c., per avere la Corte Territoriale dichiarato inammissibile il gravame per decorrenza del termine breve di decadenza, nonostante la notifica della sentenza impugnata fosse stata effettuata alla sede dell’INPS, invece che ai funzionari che avevano assunto la difesa dell’ente in primo grado. La notificazione. Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che sia da applicarsi il principio secondo il quale con l’art 10, comma 6, d.l. numero 203/2005 si prevede che gli atti relativi ai procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità devono essere notificato all’INPS per cui si attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’ente tutte le capacità connesse alla qualità del difensore, compresa, quindi, quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini della decorrenza del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c Pertanto, sulla base di tali valutazioni, la Cassazione ritiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere idonea la notificazione effettuata alla sede dell’INPS e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 aprile – 1 settembre 2017, n. 20687 Presidente Mammone – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 20.6.2011, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, l’appello proposto dall’INPS avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Lecce lo aveva condannato al ripristino dell’assegno di invalidità in favore di R.M. che contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con un unico motivo in cui si lamenta violazione dell’art. 10, comma 6, d.l. n. 203/2005 conv. con l. n. 248/2005 , in relazione agli artt. 417, 285 e 170 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità del gravame per decorso del termine breve di decadenza nonostante che la notifica della sentenza impugnata fosse stata effettuata alla sede INPS di Lecce, in persona del legale rapp.te pro tempore, invece che ai funzionari che avevano assunto la difesa dell’ente in primo grado che R.M. è rimasta intimata che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto che questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui l’art. 10, comma 6, d.l. n. 203/2005 conv. con l. n. 248/2005 , nel prevedere che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità devono essere notificati all’INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c. cfr. da ult. Cass. n. 18154 del 2016 che pertanto ha errato la Corte di merito a ritenere che la notifica effettuata alla sede legale dell’INPS di Lecce, invece che ai funzionari che avevano assunto la difesa dell’Istituto in primo grado, fosse idonea a consentire il decorso del termine breve per impugnare che conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.