Cassiera poco seria: se il vincolo di fiducia si spezza è (giusta) causa di licenziamento

L’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento nei contratti collettivi ha mera valenza esemplificativa e non esclude la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione

che il grave inadempimento o il grave comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Lo chiarisce la Suprema Corte con sentenza n. 19022/17 depositata il 31 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza resa dal Giudice di prime cure, respingeva la domanda con cui la lavoratrice chiedeva che venisse accertata l’illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimatogli per aver omesso di registrare e di versare in cassa il corrispettivo della vendita di pacchetti di sigarette. Avverso tale provvedimento la lavoratrice ricorre in Cassazione censurando, fra l’altro, la parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto compromesso il vincolo di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro, nonostante i fatti contestati integrassero condotte punibili con sanzioni conservative, in violazione di quanto previsto nel CCNL dipendenti Turismo e Pubblici Esercizi. Vincolo di fiducia compromesso è giusta causa. La Cassazione, a tal proposito, rileva l’orientamento ormai consolidato secondo cui l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile . Ciò è vero, però, alla sola condizione che il grave inadempimento o il grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore . Secondo gli Ermellini, la valutazione dei fatti condotta dai Giudici di merito si attiene al principio giurisprudenziale riportato, poiché ha ricostruito i fatti commessi dalla lavoratrice sulla base dei suoi profili soggettivi e oggettivi in relazione alla nozione legale di giusta causa di licenziamento ex art 2119 c.c. e non sulla base delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. Pertanto, al S.C. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 gennaio – 31 luglio 2017, n. 19022 Presidente Di Cerbo – Relatore Della Torre Fatti di causa Con sentenza n. 6659/2015, depositata il 30 settembre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda, con la quale D.I.M. aveva chiesto che venisse accertata la illegittimità del licenziamento per giusta causa alla stessa intimato, con lettera del 6/6/2013, da Nuova Sidap S.r.l. a motivo della omessa registrazione e del mancato versamento in cassa, nei giorni 21, 23 e 24 maggio 2013, del corrispettivo della vendita di pacchetti di sigarette. La Corte rilevava, a sostegno della propria decisione, che gli addebiti avevano trovato conferma nelle dichiarazioni degli informatori sentiti nella fase sommaria del giudizio di primo grado e, in particolare, in quelle rese dal dipendente dell’agenzia investigativa che aveva fatto gli acquisti e che aveva riconosciuto nella D.I. la dipendente addetta alla cassa. La Corte riteneva, poi, che non rilevasse nella specie la mancanza di adeguate istruzioni sull’uso della cassa, tenuto conto della semplicità dell’adempimento e del fatto che gli episodi oggetto di contestazione disciplinare erano avvenuti dopo diciotto turni di lavoro ripartiti, per tre - quattro volte a settimana, su di un arco temporale di quaranta giorni riteneva altresì che non potesse attribuirsi rilievo al malfunzionamento della cassa, che non si era in alcun modo verificato in occasione delle operazioni di vendita contestate rilevava infine che la lavoratrice aveva restituito l’importo di Euro 85,00 in data 24/5/2013 e sottoscritto una dichiarazione che spiegava come tale somma fosse il risultato di omesse registrazioni di cassa durante il proprio turno di lavoro. Sulla base di tali rilievi e considerazioni riteneva conclusivamente la Corte territoriale che la condotta, così posta in essere, fosse idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro, attesa la rilevanza penale e l’insidiosità della stessa, la plurima reiterazione, la violazione dell’obbligo primario che caratterizza la mansione. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la D.I. con quattro motivi la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Con il primo motivo la ricorrente, deducendo il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., si duole che la Corte abbia omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio costituito dalla presenza di più addetti sulla stessa cassa durante il medesimo turno di servizio, prendendo in considerazione solo le dichiarazioni di uno degli informatori sentiti nella fase sommaria e, quindi, fornendo una motivazione insufficiente e lacunosa. Con il secondo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 n. 5. la ricorrente si duole che la Corte abbia omesso di esaminare altri fatti decisivi per il giudizio e cioè la mancata formazione della lavoratrice nell’uso della cassa ed il malfunzionamento di questa, rendendo anche su tali punti una motivazione lacunosa. Con il terzo motivo, deducendo nuovamente il vizio di cui all’art. 360 n. 5, la ricorrente si duole che la Corte abbia omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio costituito dall’inesistenza di una confessione della lavoratrice. Con il quarto motivo, infine, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 201 e 204 CCNL dipendenti Turismo e Pubblici Esercizi e violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto compromesso irreparabilmente il vincolo di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, nonostante che i fatti contestati fossero tali da integrare condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle richiamate previsioni collettive e per non essersi avveduta dell’assoluta genericità del contenuto della lettera di contestazione, la quale non aveva chiarito come la datrice di lavoro avesse accertato l’omesso versamento del corrispettivo degli acquisti. Il primo e il secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili e per identica ragione. Entrambi, infatti, dolendosi la ricorrente di una motivazione insufficiente e lacunosa, non si conformano allo schema normativo del nuovo vizio motivazionale , quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 30 settembre 2015 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore 11 settembre 2012 della novella legislativa. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato a seguito dei recenti interventi, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia con la conseguenza che nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie . È peraltro da rilevare che i fatti allegati come decisivi , di cui la Corte di appello avrebbe omesso l’esame la presenza di più addetti sulla stessa cassa durante il medesimo turno di servizio, quanto al primo motivo la mancata formazione della lavoratrice nell’utilizzo della cassa ed il malfunzionamento della cassa cui la medesima era addetta, quanto al secondo , hanno formato oggetto di espressa valutazione nella sentenza, pur con esiti difformi da quelli proposti, là dove la Corte di appello ha ritenuto 1 privi di consistenza i dubbi sulla riferibilità della condotta alla ricorrente in ragione dell’uso della cassa da parte di altri dipendenti , alla luce delle dichiarazioni del teste che ebbe ad effettuare gli acquisti cfr. sentenza, p. 3, ultimo capoverso , e rilevato poi come la D.I. , nel restituire l’importo di Euro 85,00, avesse spiegato, sottoscrivendo una dichiarazione in tal senso, che le ragioni del pagamento erano le omesse registrazioni in cassa durante il turno p. 4, terzultimo capoverso 2 là dove ha escluso di poter attribuire un qualche rilievo alla mancanza di adeguate istruzioni sull’uso della cassa, prima della utilizzazione presso la stessa , per la semplicità delle operazioni e per un uso dello strumento più che congruo in rapporto alle necessità di addestramento, e altresì al malfunzionamento della cassa , per quanto emerso dall’istruttoria p. 4, prima parte . Il terzo motivo risulta inammissibile per un duplice ordine di considerazioni in primo luogo, se esso si rivolge al fatto che la lavoratrice abbia reso dichiarazioni di portata decisiva , allora non può che ribadirsi ciò che si è già sopra osservato sub 1 , vale a dire che il fatto storico di tali dichiarazioni è stato ben presente alla ricognizione condotta dal giudice di appello, costituendo oggetto di specifico ed espresso esame in secondo luogo, se esso muove, invece, una censura nei confronti del significato e della portata probatoria che alle dichiarazioni in oggetto il giudice ha inteso assegnare come peraltro sembra indicare il contenuto sostanziale del motivo , allora non pare dubbio che la critica avrebbe dovuto trovare il proprio mezzo nel vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge art. 360 n. 3 , con riferimento all’art. 2735 c.c., in tema di confessione stragiudiziale. Il quarto motivo è infondato per ciò che attiene al suo primo profilo. Al riguardo, è assorbente rilevare, in continuità con un consolidato orientamento di questa Corte, che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrarlo che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore Cass. n. 5372/2004. Conformi fra le molte n. 4060/2011 n. 2830/2016. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel recepire il richiamato orientamento giurisprudenziale, ha valutato la condotta contestata alla lavoratrice sulla base della nozione legale di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e non sulla base delle ipotesi elencate dalla contrattazione collettiva. Il giudice di appello, sulla corretta premessa dell’adesione a tale indirizzo giurisprudenziale, ha, quindi, ricostruito la condotta della lavoratrice nei suoi profili soggettivi e oggettivi, in particolare ponendone in evidenza la illiceità anche sul piano penale, l’insidiosità, la frequente reiterazione e la violazione di obblighi primari attinenti allo svolgimento delle mansioni di cassa, così da esattamente concludere, anche in relazione all’art. 2106 c.c., nel senso di una lesione ormai irreparabile del vincolo fiduciario che deve sussistere tra datore di lavoro e lavoratore. Il motivo in esame risulta, poi, inammissibile, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970 per difetto di specificità della contestazione disciplinare, non essendo dedotto che tale questione sia stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e comunque, stante l’assorbimento di essa in conseguenza dell’esito vittorioso del giudizio di primo grado per la D.I. , nuovamente riproposta ex art. 346 c.p.c. al giudice di appello. Il ricorso deve conclusivamente essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.