Intervenuta prescrizione, addio alla maggiorazione per le quote fisse

Il diritto al conseguimento delle maggiorazioni per le cd. quote fisse previste art. 10 l. n. 160/1975 è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16996/17 depositata il 10 luglio. La vicenda. La Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda attorea diretta alla riliquidazione della propria pensione di reversibilità con il computo degli aumenti di quota fissa ex art. 10 l. n. 160/1975. L’INSP ricorre per la cassazione della pronuncia tornando ad invocare l’avvenuta prescrizione del diritto alle cd. quote fisse, già inutilmente invocata in appello. Prescrizione. Sul tema, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il diritto al conseguimento delle maggiorazioni per le cd. quote fisse previste art. 10 l. n. 160/1975 è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Stante dunque l’avvenuta abrogazione della norma da parte dell’art. 21 l. n. 730/1983, non può essere riconosciuto tale diritto se la domanda amministrativa è stata proposta decorsi dopo 10 anni dal 30 aprile 1984, data di entrata in vigore della disposizione abrogativa. Non essendosi la sentenza impugnata conformata a tale principio, la Corte cassa la pronuncia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito e rigetta la domanda attorea.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 marzo – 10 luglio 2017, n. 16996 Presidente Mammone – Relatore Cavallaro Fatti di causa Con sentenza depositata il 7.3.2011, la Corte d’appello di Cagliari-sez. distaccata di Sassari confermava la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di L.T. volta alla riliquidazione della propria pensione di reversibilità, liquidata in regime internazionale, con il computo, nella relativa base di calcolo, degli aumenti in quota fissa di cui all’art. 10, l. n. 160/1975. La, Corte, per quanto qui ancora rileva, rigettava, l’eccezione di prescrizione sollevata sul punto dall’INPS, avallando il ragionamento seguito dal primo giudice secondo cui la prescrizione non poteva investire le quote fisse, trattandosi non di un diritto autonomo del pensionato, ma di una parte del trattamento previdenziale percepito, non soggetto come tale a prescrizione se non per i singoli ratei. Contro tale pronuncia ricorre l’INPS, affidando le proprie censure ad un unico motivo, illustrato con memoria. L.T. resiste con controricorso. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 2934 c.c. in relazione agli artt. 10, l. n. 160/1975, e 21, l. n. 730/1983, per avere la Corte di merito confermato la statuizione di primo grado anche in punto di infondatezza dell’eccezione di prescrizione, così avallando il ragionamento del primo giudice secondo cui le c.d. quote fisse dovevano ritenersi parte del trattamento previdenziale e non già oggetto di un diritto autonomo. Il motivo è fondato, avendo questa Corte già consolidato il principio secondo cui il diritto al conseguimento delle maggiorazioni per le c.d. quote fisse previste per la perequazione automatica delle pensioni dall’art. 10, l. n. 160/1975, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e, in considerazione dell’avvenuta abrogazione della norma da parte dell’art. 21, l. n. 730/1983, che ne ha determinato il venir meno a decorrere dal 30 aprile 1984, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa sia proposta decorsi dieci anni da tale data Cass. n. 20507 del 2015 . Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo incontroverso che la domanda amministrativa volta al conseguimento degli aumenti in cifra fissa sulla pensione di reversibilità dell’odierna controricorrente sia stata presentata il 2.8.2005 così la sentenza di prime cure, allegata al ricorso per cassazione e trascritta nella sua parte dispositiva ivi, pagg. 2-3 , la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da L.T. . Tenuto conto che il consolidamento del principio di diritto anzidetto è avvenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale e dello stesso ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di L.T. . Compensa le spese dell’intero processo.