Il prezzo da pagare per l’avvocato senza procura

Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale.

Lo ha chiarito la Suprema Corte con ordinanza n. 15895/17 depositata il 26 giugno. Il caso. Accertata l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra lavoratrice e datrice di lavoro, la Corte d’Appello di Roma condannava quest’ultima al pagamento di somme in favore della lavoratrice a titolo di differenze retributive. La datrice di lavoro ricorre in Cassazione, assistita dal suo avvocato il quale, nell’intestazione del ricorso, dichiara di rappresentarla e difenderla sulla base di una delega in calce al ricorso di appello. Procura in margine o in calce al ricorso. La Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso in virtù del principio giurisprudenziale secondo cui ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata . Pertanto, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso . L’avvocato deve pagare le spese. Inoltre, la Corte afferma che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese dell’avvocato, in virtù del principio di diritto secondo cui in materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 10 maggio – 26 giugno 2017, n. 15895 Presidente Curzio – Relatore Esposito Rilevato in fatto che con sentenza del 3/11/2015 la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, accertata l’esistenza tra B.M. , datrice di lavoro, e M.R. , lavoratrice, di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel IV livello del CCNL commercio a decorrere dal 1/10/1991, aveva condannato l’odierna ricorrente al pagamento di somme a titolo di differenze retributive che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la B. sulla base di un unico motivo, illustrato mediante memoria che la M. ha resistito con controricorso. Considerato in diritto che l’Avv. Fabio Pinci ha dichiarato, nell’intestazione del ricorso per cassazione, di rappresentare e difendere B.M. sulla base di delega in calce al ricorso in appello che, tale essendo l’unica fonte dello ius postulandi, il ricorso è inammissibile, a nulla rilevando la qualità di avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti del difensore, poiché, come ripetutamente chiarito da questa Corte ex plurimis Cass. 13558/2012 , Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio” che la rilevata inammissibilità non può essere superata con l’esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall’art. 182, comma 2, c.p.c. norma richiamata dalla ricorrente nelle memorie , sia perché si verte in tema di procura del tutto mancante, sin dall’origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale l’atto introduttivo del giudizio civile per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato non può essere qualificato come tale si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016 , sia perché l’invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l’espletamento di un’attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016 che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio” così Cass. 11551 /2015, conforme Cass. n. 58 del 07/01/2016 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avv. Fabio Pinci al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.