Crisi economica e fatturato in calo: dipendente cacciata e sostituita dall’amministratore

Per i Giudici la scelta compiuta dall’azienda è comprensibile alla luce dei numeri che ne attestano le difficoltà. Significativa anche la scelta di non sostituire la lavoratrice, collocata nel settore commerciale, ma di affidarne le relative mansioni all’amministratore della società.

Azienda in crisi. Evidente il calo a livello di fatturato. Legittimo di conseguenza il licenziamento di una lavoratrice collocata nel settore commerciale e sostituita dall’amministratore della società Cassazione, sentenza n. 13808/17, sez. Lavoro, depositata il 31 maggio . Congiuntura. Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in appello, non è censurabile la linea seguita dall’azienda. In sostanza, sono ritenute solide le ragioni poste alla base del licenziamento, ossia calo del fatturato, mancata assunzione di altro personale e calo del numero di dipendenti . Detto in parole povere, la scelta compiuta dalla società è considerata logica conseguenza della soppressione del posto di lavoro occupato dalla dipendente, soppressione dovuta alla congiuntura economica e alla contrazione dell’ attività commerciale . Questa visione viene condivisa dai magistrati della Cassazione, che respingono le obiezioni proposte dal legale della lavoratrice. Definitivo, quindi, il licenziamento. Per i Giudici è evidente il nesso tra la riduzione dell’attività produttiva, la necessità di riorganizzazione del lavoro e la soppressione del singolo posto di lavoro . E significativa è ritenuta anche la scelta di affidare all’amministratore della società le mansioni in origine assegnate alla persona licenziata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 febbraio – 31 maggio 2017, n. 13808 Presidente Di Cerbo – Relatore Cinque Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 731/2014 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia n. 66/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia con la quale era stata respinta la domanda, proposta da M.S. , volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento,intimatole in data 4.2.2009 dalla società ECO CERAMICA spa per giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione del posto di lavoro, con conseguente richiesta di applicazione della tutela reintegratoria e di risarcimento dei danni. 2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno affermato, per quello che interessa in questa sede, che a sia nella lettera di licenziamento del 4.2.2009, che nella risposta della società datata 17.2.2009, erano state sufficientemente precisate le ragioni poste alla base del licenziamento b era stata data la prova dei fatti fondanti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il calo del fatturato, la mancata assunzione di altro personale per svolgere le mansioni della ricorrente, il calo nel corso degli anni del numero dei dipendenti c dalla legittimità e fondatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo derivava conseguentemente la infondatezza dell’asserito carattere discriminatorio del recesso d non era fondata la censura relativa alla violazione dei criteri di scelta atteso che la questione non era stata sollevata in primo grado e sull’obbligo di repechage la ricorrente non aveva saputo indicare una possibile occupazione alternativa e la società aveva fornito la prova dell’impossibilità di adibirla ad altre mansioni f infondate erano anche le richieste relative ad un patito demansionamento e al mobbing di cui sarebbe rimasta vittima la M. , nonché quella diretta ad ottenere un inquadramento superiore. 3. Per la cassazione propone ricorso M.S. affidato a due motivi. 4. Resiste con controricorso ECO CERAMICA spa. 5. Non ha svolto, restando intimata, attività difensiva la Consigliera di parità della Provincia di Reggio Emilia. 6. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cpc. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione di legge per errata e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966, nel testo vigente nel 2009, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 cpc. Deduce che la motivazione del recesso non avrebbe dovuto riguardare solo la complessiva condizione del datore di lavoro, come ritenuto nella gravata sentenza, ma anche le specifiche ragioni di soppressione dell’attività del dipendente di talché sarebbe stato possibile individuare con chiarezza e precisione la causa del licenziamento. Inoltre, sostiene che la Corte territoriale non aveva affrontato il tema della comparazione della sua posizione con quella di altri dipendenti che, sebbene non affrontata con il ricorso di primo grado, comunque avrebbe dovuto essere esaminata perché era stata proprio la mancanza nella motivazione del licenziamento dell’indicazione dei criteri di scelta ad avere determinato il difetto della formulazione di una specifica doglianza sul punto. 2. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge, per errata e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 604/1966, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, sia per la mancata indagine sulla effettività della ragione addotta, perché il ravvisato calo del fatturato si era verificato in misura minore nelle zone di competenza di essa ricorrente, sia per la mancata considerazione del fatto che il licenziamento avrebbe dovuto essere considerato l’extrema ratio, a fronte di una situazione in cui il recesso per una sola dipendente, nella zona in cui non vi era il peggior calo di fatturato, era in contraddizione con l’idea di un licenziamento per contenimento dei costi. 3. Il primo motivo non è fondato. 4. Deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da questa Corte per tutte Cass. 18.6.1988 n. 6091 , secondo il quale la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa ossia tale da consentire al lavoratore di individuare, con chiarezza e precisione, la causa del suo licenziamento così da potere esercitare un’adeguata difesa svolgendo e offrendo idonee osservazioni e giustificazioni. 5. Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha ravvisato tali caratteristiche nella comunicazione del licenziamento del 4.2.2009 e in quella successiva del 17.2.2009 di esplicitazione dei motivi, dove si è fatto riferimento 1 alla difficile congiuntura economica con il conseguente calo dell’attività commerciale 2 alla necessità di riorganizzazione aziendale con razionalizzazione del reparto commerciale 3 alla soppressione del posto della M. 4 alla assegnazione delle mansioni da essa svolte all’amministratore della società. 6. Il licenziamento, sotto il profilo della completezza formale delle indicazioni delle ragioni a tutela del diritto di difesa del lavoratore e della indicazione delle fonti di prova della giustificazione dello stesso, è stato, pertanto, correttamente motivato in ossequio al principio giurisprudenziale sopra evidenziato. 7. Con riferimento alla asserita violazione dei criteri di scelta, poi, non sussiste alcuna omessa pronuncia perché la questione, come rilevato dai giudici di seconde cure, è stata tardivamente sollevata solo in appello venendo, pertanto, correttamente respinta. 8. Né può ipotizzarsi ab origine una lesione del diritto di difesa della lavoratrice perché, se anche la necessità di prospettare la suddetta problematica fosse sorta solo con le difese svolte dalla società in primo grado per la asserita genericità della motivazione del licenziamento , la ricorrente avrebbe potuto e dovuto chiedere, in quella sede, l’autorizzazione ex art. 420 cpc a modificare ed integrare la domanda ma non a presentare la questione solo in grado di appello, così incorrendo nel vizio di inammissibilità della doglianza per palese intempestività della stessa. 9. Il secondo motivo è anche esso infondato. 10. Si richiamano, al riguardo, i principi espressi dalla recente sentenza di questa Corte Cass. 7.12.2016 n. 25201 , cui si intende dare continuità, secondo cui non spetta al giudice surrogarsi nella scelta del licenziamento, tenuto conto della inevitabile mancanza di strumenti conoscitivi e predittivi che consentano di valutare quale possa essere la migliore opzione per l’impresa e per la collettività. 11. La scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non è, infatti, sindacabile nei suoi profili di congruità e di opportunità, in ossequio all’art. 41 Cost., se non attraverso il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso. 12. Nella fattispecie in esame, alcuna violazione dell’art. 3 legge n. 604/1966 è ravvisabile in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha accertato l’esistenza del calo dell’attività commerciale della società ha verificato che la sostituzione della M. non era avvenuta con altro lavoratore assunto ma devolvendo i suoi compiti all’amministratore della società ha, infine, appurato il nesso di causalità tra l’accertata ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e l’intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata riorganizzazione. 13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto. 14. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto per quelle relative all’intimata che non ha svolto attività difensiva. 15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.