La sorte dell'opposizione in caso di procedura esecutiva estinta

L'estinzione dell'esecuzione per rinuncia comporta il venir meno dell'interesse ad agire dell'opposizione alla medesima esecuzione, proposta successivamente con riferimento alle spese indicate a precetto che esaurisce i propri effetti nella procedura estinta . Il rilievo della carenza, operabile d'ufficio in ogni stato e grado, in grado di legittimità comporta la cassazione della sentenza senza rinvio.

Tale, in sintesi, il contenuto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13817/17 depositata il 31 maggio. Il caso. Il ricorso in cassazione avviene in seguito al rigetto di un'opposizione per tardività dopo avere qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, il tribunale ne dichiarava la tardività in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma di riferimento l'art. 617 c.p.c. . Veniva altresì rigettata per carenza dei presupposti - la domanda risarcitoria proposta contro il creditore per abuso di diritto avvenuto con la notifica a pioggia dei pignoramenti presso terzi. L'opponente impugna allora la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo che non di opposizione gli atti esecutivi, ma di opposizione all'esecuzione trattavasi contestandosi il diritto ad agire in via esecutiva per un importo superiore a quello spettante, asserendo la non debenza di alcune voci indicate a precetto e che, dunque, il rimedio non soggiacesse al termine di venti giorni primo motivo che, comunque, detto termine non poteva ritenersi decorso, non essendo mai stato notificato il pignoramento al debitore, evento a partire del quale doveva conteggiarsi il termine per l'opposizione la notifica era infatti stata effettuata solo ai terzi secondo motivo infine si contesta l'esclusione nella sentenza della fattispecie dell'abuso di diritto nella molteplice notifica di pignoramenti a fronte dell'esiguità del credito con l'intenzione di arrecargli discredito commerciale e d'immagine terzo motivo . Come vedremo, innanzitutto la Corte rileva l'ammissibilità del ricorso, ove sia come affermerà essere opposizione all'esecuzione. A tale elemento essenziale ai fini della decisione, se ne aggiunge un altro, rilevato dal creditore solo nel terzo grado di giudizio l'opposizione era stata proposta dopo l'estinzione della procedura esecutiva, avvenuta per rinuncia del creditore elemento non da poco, che determinerà l'esito della controversia. Qualificazione e rimedio giurisdizionale esperibile. La Corte dichiara innanzitutto ammissibile il ricorso non si tratta di applocare il regime ratione temporis vigente per il ripristino dell'appellabilità della sentenza ex art. 616 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009 , qualora l'opposizione verrà qualificata come all'esecuzione e non agli atti esecutivi precisa che tale qualificazione, già presente in atti, e peraltro corretta, proviene dal ricorrente e non dal tribunale, ma è al giudice che emette il provvedimento impugnato che spetta la qualifica in vista dell'individuazione del rimedio giurisdizionale esperibile fermo il potere del giudice a cui il rimedio è proposto di procedere ad una diversa qualifica, anche in vista dell'ammissibilità dell'impugnazione già in tal senso altre sentenze, richiamate nel provvedimento . La contestazione di alcune voci a precetto è un'opposizione all'esecuzione. Perchè, sì, afferma la Corte, è un'opposizione all'esecuzione nel contestare alcune voci indicate a precetto si contesta il diritto della parte ad agire per quell'importo ed in tal senso la Corte richiama precenti decisioni . Rilevabilità d'ufficio della carenza di interesse ad agire. Come accennato, la procedura si era estinta prima ancora della proposizione dell'opposizione, per rinuncia del creditore procedente. Il dato è rilevato dal creditore solo in grado di legittimità, ma, comunque, osserva la Corte, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, dal momento che incide sulla carenza originaria di interesse ad agire interesse prescritto dall'art. 100 c.p.c. e, dunque è requisito per la trattazione nel merito anche su questo punto la decisione si riporta a precedenti giurisprudenziali . Procedura estinta, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione . Anche sotto tale aspetto rileva la distinzione tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione. L'opposizione agli atti esecutivi non ha ragion d'essere se la procedura esecutiva è estinta mentre l'interesse non viene necessariamente meno se l'opposizione è all'esecuzione, dal momento che titolo esecutivo e credito sopravvivono alla procedura esecutiva ormai estinta dunque permane del debitore ad opporsi ad essi e ad ottenere un provvedimento sul punto non mancano precedenti, citati in sentenza . Opposizione contro precetto. Se però, pur trattandosi di opposizione all'esecuzione, essa è tutta incentrata su voci esame del titolo esecutivo , consultazioni con il cliente , corrispondenza informativa con il cliente di spese del precetto, la conclusione, afferma la Corte, deve essere diversa in quanto il precetto, con l'estinzione della procedura e quindi del pignoramento, perde la propria efficacia art. 481 c.p.c. . Secondo la Corte, dunque, come per l'opposizione agli atti esecutivi e la pignorabilità dei beni argomenti su cui già vi sono precedenti, citati in sentenza , anche in questo deve concludersi - con una decisione che a chi scrive risulta innovativa sul punto specifico - per la carenza di interesse ad agire. Cassazione senza rinvio e compensazione delle spese. Abbiamo dunque, nel caso di specie, una carenza di interesse ad agire, non già sopravvenuta, ma addirittura originaria rilevabile in ogni stato e grado del processo, che assorbe ogni altra questione e, dunque, in grado di legittimità comporta la cassazione della sentenza senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c Segue la compensazione delle spese dal momento che entrambe le parti, l'una proponendo opposizione a procedura estinta, l'altra non rilevando sollecitamente la circostanza, hanno avuto un comportamento tale da integrare le gravi ed eccezionali ragioni che per l'art. 92 c.p.c., nella forma applicabile ratione temporis cioè prima della modifica ad opera del d.l. n. 132/2104 , giustificano la compensazione delle spese.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 marzo 31 maggio 2017, n. 13817 Presidente Nobile Relatore Patti Fatti di causa Con sentenza 21 ottobre 2011, il Tribunale di Parma rigettava le domande proposte da N.F.V. di opposizione al precetto e al pignoramento presso terzi, rispettivamente intimatogli e notificatogli dal creditore F.M. , siccome inammissibili per tardività, in quanto introdotte con ricorso depositato oltre il termine perentorio di venti giorni prescritto dagli artt. 617 e 618bis c.p.c. e la domanda risarcitoria per abuso di diritto nella notificazione di pignoramenti presso banche a pioggia , siccome infondata nell’insussistenza dei suoi presupposti. Con atto notificato il 18 gennaio 2012, N.F.V. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste F.M. con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea qualificazione della propria opposizione al precetto alla stregua di opposizione alla regolarità formale del precetto ai sensi dell’art. 617, primo comma c.p.c. , anziché all’esecuzione e pertanto proponibile senza termini perentori da rispettare, a norma dell’art. 615 c.p.c. , avendo ad oggetto la contestazione del diritto ad agire in via esecutiva per importo superiore a quello spettante in quanto non dovute le voci di diritti quali esame titolo esecutivo , consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa con il cliente . 2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 617, primo comma c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea pronuncia di inammissibilità dell’opposizione al pignoramento presso terzi, in quanto tardiva rispetto al termine perentorio di venti giorni stabilito dalla norma denunciata, fatto erroneamente decorrere dalla notificazione del suddetto atto esecutivo dalla data in cui avvenuta agli istituti di credito terzi pignorati il 2 aprile 2010 , anziché al debitore esecutato nei cui confronti mai avvenuta . 3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1227 c.c. ed erronea pronuncia rectius motivazione su un punto decisivo controverso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per l’esclusione, in base a ragioni incongrue, dell’abuso del diritto nelle modalità di esercizio da F. del proprio diritto di creditore in realtà neppure tale, in quanto tenuto nei propri confronti per somme maggiori di quella intimata in pagamento con precetto ed oggetto di pignoramento , avendo egli agito in modo non proporzionato alla modestia del credito con l’intenzione di arrecargli discredito commerciale e d’immagine. 4. In via preliminare, deve essere dichiarata l’ammissibilità del ricorso, disattendendo la deduzione di F.M. in memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. di sua inammissibilità, qualora qualificata l’opposizione proposta da N.F.V. , non già agli atti esecutivi come ritenuto dal Tribunale, bensì all’esecuzione come assunto dal medesimo con il primo motivo di ricorso. Non si tratta, infatti, di applicare il regime processuale vigente ratione temporis, ossia di appellabilità di una sentenza come appunto quella del Tribunale di Parma pubblicata in data successiva al 4 luglio 2009 per il ripristino del regime di impugnabilità, a norma dell’art. 616 c.p.c., come novellato dagli artt. 49, secondo comma e 58, secondo comma l. 69/2009 , che sia stata resa in esito ad un giudizio qualificato di opposizione all’esecuzione Cass. 17 agosto 1011, n. 17321, con principio affermato ai sensi dell’art. 360bis, n. 1 c.p.c. Cass. 24 giugno 2014, n. 14332 . Nel caso di specie, una tale qualificazione, peraltro corretta avendo il giudizio ad oggetto la contestazione della spettanza di voci di spese legali del precetto, quali esame titolo esecutivo , consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa con il cliente così ponendo in discussione il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, sia pure limitatamente a taluno dei crediti in esso esposti sicché la relativa azione deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione Cass. 3 maggio 2011, n. 9698 Cass. 12 marzo 2013 , non è stata tuttavia operata dal giudice a quo, ma dal ricorrente quale ragione di doglianza della qualificazione del giudizio alla stregua di opposizione agli atti esecutivi. Ed è noto come l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale debba essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell’azione data dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice ad quem di operare un’autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche di ammissibilità stessa dell’impugnazione Cass. 2 marzo 2012, n. 3338 Cass. 22 ottobre 2015, n. 21520 Cass. 22 giugno 2016, n. 12872 . 5. Ebbene, tanto premesso in ordine alla corretta esperibilità dell’odierno ricorso, il collegio rileva, anche su segnalazione del controricorrente a pg. 16 del controricorso, ribadita a pg. 5 della memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. , come la procedura esecutiva sia stata estinta, per rinuncia del creditore procedente, già in data 19 aprile 2010 docomma del fascicolo di primo grado di F. e quindi addirittura prima dell’introduzione del giudizio di opposizione esecutiva con ricorso depositato il 3 maggio 2010 senza peraltro che tale circostanza risulti essere stata esplicitamente rappresentata al primo giudice. Ben si comprende come un tale dato, ritualmente acquisito agli atti di causa, ridondi su un’evidente carenza originaria di interesse ad agire, per estinzione della procedura avverso la quale è stata proposta opposizione. E la carenza di un tale interesse, richiesto dall’art. 100 c.p.c., è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda Cass. 7 marzo 2002, n. 3330 Cass. 30 giugno 2006, n. 15084 Cass. 29 settembre 2016, n. 19268 . 6. Al riguardo, è principio consolidato in materia che, ove siano state proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del processo esecutivo comporti la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi permanendo invece l’interesse alla decisione per le opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all’esistenza del titolo esecutivo o del credito Cass. 16 novembre 2005, n. 23084 Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498 Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353 Cass. 10 luglio 2014, n. 15761 . E ciò si comprende per l’autonomia dell’accertamento in ordine all’esistenza del titolo esecutivo e del credito rispetto alla vicenda della singola procedura esecutiva, che non esaurisce la spendibilità del titolo né, tanto meno, del credito. Diversa è invece l’ipotesi, come appunto quella di specie, di un’opposizione all’esecuzione esclusivamente incentrata su voci esame titolo esecutivo , consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa con il cliente di spese dell’atto di precetto, che, con l’estinzione della procedura e quindi del pignoramento, perde la propria efficacia art. 481 c.p.c. . E ciò comporta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, proprio come per le opposizioni agli atti esecutivi e, del tutto analogamente, all’opposizione ad esecuzione riguardante la pignorabilità dei beni art. 615, secondo comma c.p.c. , in cui parimenti cessa l’interesse quando il pignoramento sia caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose consistente nell’inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento Cass. 16 novembre 2005, n. 23084 Cass. 12 settembre 2014, n. 19270 . 7. E allora, l’accertata carenza di interesse di N.F.V. , per le ragioni esposte, all’opposizione all’esecuzione al le voci di spesa del precetto, non già sopravvenuta, ma addirittura originaria, come sopra rilevato, comporta, in assorbimento di ogni altra questione dedotta con i motivi formulati, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, a norma dell’art. 382, ult. comma, ult. parte c.p.c., perché la causa non poteva essere promossa, sulla base del seguente principio di diritto L’estinzione dell’esecuzione per rinuncia, anteriore alla proposizione di un’opposizione avverso di essa in riferimento esclusivo alle spese di precetto che esaurisce i propri effetti nella procedura estinta , ne comporta la carenza di interesse originaria, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, in quanto requisito per la trattazione nel merito della domanda con la conseguenza che, ove un tale rilievo sia compiuto nel giudizio di legittimità, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere promossa . 8. I comportamenti, anche extraprocessuali, tenuti da entrambe le parti e consistiti nella proposizione di un giudizio di opposizione avverso esecuzione estinta e nella mancata tempestiva prospettazione della circostanza al giudice di merito, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell’art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis Cass. 13 luglio 2015, n. 14546 Cass. 31 maggio 2016, n. 11217 Cass. 14 luglio 2016, n. 14411 , che giustificano la compensazione delle spese dell’intero procedimento tra le parti medesime. P.Q.M. La Corte provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ult. comma, ult. parte c.p.c., perché la causa non poteva essere promossa. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero procedimento.