Sfogo su Facebook contro l’azienda: niente licenziamento

Pur essendo censurabile lo scritto pubblicato online dalla dipendente, i giudici non lo ritengono sufficiente per dare solidità al provvedimento adottato dalla società. In sostanza il comportamento tenuto dalla donna non ha rilievo disciplinare.

Rabbia sfogata su Facebook contro la azienda. Le parole utilizzate dalla dipendente sono censurabili ma, secondo i giudici, non sufficienti per giustificarne il licenziamento Cassazione, sentenza n. 13799/2017, sez. Lavoro, depositata oggi . Social. Contesto della vicenda è una realtà imprenditoriale operativa nel Sud Italia. A far scoppiare la bagarre sono alcune frasi pubblicate online da una lavoratrice, che su Facebook critica aspramente, e in modo non proprio sobrio, l’azienda e l’amministratore. E l’episodio è ritenuto sufficiente dalla società per cacciare la dipendente. Il provvedimento però è destinato anch’esso a scatenare reazioni opposte. Così in Tribunale si definisce legittimo il licenziamento, perché le frasi pubblicate sul social network sono consistite in una gratuita denigrazione e sono caratterizzate dalla precisa intenzione di ledere, con l’attribuzione di un fatto oggettivamente diffamatorio, la reputazione del proprio datore di lavoro . Ma in appello le valutazioni dei giudici sono opposte essi ritengono incomprensibile il licenziamento, con conseguente condanna dell’azienda a versare un adeguato risarcimento alla oramai ex dipendente. Vittoria. A fare chiarezza provvedono i magistrati della Cassazione. La decisione ultima e definitiva è sfavorevole all’azienda, che vede respinte tutte le contestazioni mosse rispetto alle valutazioni compiute in appello. E questo significa, ovviamente, vittoria per la lavoratrice. Decisiva è la constatazione, spiegano i giudici, della sostanziale non illiceità dei fatti addebitati e oramai acclarati. In sostanza, lo sfogo online dell’ex dipendente nei confronti dell’azienda è ritenuto di rilievo disciplinare nullo o sostanzialmente inapprezzabile . Di conseguenza, una volta accertata la insussistenza dell’antigiuridicità del comportamento tenuto dalla donna, è automaticamente esclusa la correttezza del licenziamento adottato dalla società.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 gennaio – 31 maggio 2017, numero 13799 Presidente Di Cerbo – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con ricorso davanti al Tribunale di Cosenza, proposto ex articolo 1, co. 48, L92\2012, Anumero Be., dipendente della società Lutirom s.r.l. con mansioni di addetta alle macchine [ed inquadrata al 2.livello del CCNL per le Piccole e Medie Industrie del Settore Metalmeccanico], impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla convenuta in data 14.2.2013 al fine di sentirne dichiarare la nullità, inefficacia o comunque l'illegittimità e conseguentemente ottenere la condanna della Lutirom s.r.l. al risarcimento del danno a norma dell'articolo 18 L. numero 300\70, nel testo modificato dalla Lnumero 92\2012. Costituendosi nella fase di cognizione sommaria, la Lutirom s.r.l. chiedeva il rigetto della domanda proposta dalla lavoratrice, adducendo la piena legittimità del provvedimento espulsivo. Il Tribunale, con ordinanza del 17\12\2013, emessa ai sensi del successivo comma 49 della legge 92\12, annullava il licenziamento e condannava la società convenuta alla immediata reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro oltre che al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra. Il datore di lavoro proponeva opposizione ai sensi del comma 51, assumendo la piena legittimità del provvedimento sanzionatolo espulsivo, stante il contenuto oggettivamente diffamatorio, sia nei confronti della stessa società che nei confronti della legale rappresentante, delle espressioni postate dalla lavoratrice sulla propria pagina 'Facebook'. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 13\1\2015, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria in considerazione della natura pacifica dei fatti posti a fondamento del licenziamento, accoglieva l'opposizione proposta, ritenendo il licenziamento legittimo, in quanto le frasi utilizzate dalla Be. nei confronti della datrice di lavoro sarebbero consistite in una gratuita ed esorbitante denigrazione e caratterizzate dalla precisa intenzione di ledere, con l'attribuzione di un fatto oggettivamente diffamatorio, la reputazione del proprio datore di lavoro . Avverso tale sentenza proponeva reclamo, ex artt. co. 58, la Be., ribadendo le richieste già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio. La Lutirom s.r.l., regolarmente costituitasi, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del reclamo per violazione del termine di notifica di cui al comma 52 dell'arti L.numero 92\12, e, nel merito, ne chiedeva il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ammessa la prova testimoniale chiesta da entrambe le parti ed esaminati i soli testi della reclamante, stante l'omessa comparizione della reclamata all'udienza, la causa veniva decisa dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza depositata il 30 luglio 2015 dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, con condanna della società al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento alla data del 23.12.13, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ed al versamento di ulteriori 15 mensilità a titolo di indennità sostitutiva della reintegra. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Lutirom s.r.l., affidato ad otto motivi, poi illustrati con memoria. Resiste la Be. con controricorso. Motivi della decisione 1.-Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'articolo 435 c.p.comma in combinato disposto con gli artt. 153, 154, 156, comma 2, 157 e 164 c.p.c, oltre che dell'articolo 1, comma 52, L numero 92\12. Lamenta che la Be. aveva notificato il reclamo senza l'osservanza dei termini in questione, ed in particolare di quello di trenta giorni stabilito, a suo avviso, a garanzia del diritto di difesa del reclamato. Evidenzia che il reclamo venne notificato alla società il 20.4.15, mentre l'udienza di discussione era stata fissata per il 19.5.15. Richiama al contempo il principio del necessario rispetto del termine perentorio di 25 giorni a difesa, di cui all'articolo 435 c.p.comma Cass. ord. numero 22508\12, pag. 38 odierno ricorso , da intendersi a suo avviso come trenta giorni prima dell'udienza in base al comma 52 dell'articolo 1 L. numero 92\12. Il motivo, che presenta un evidente profilo di inammissibilità non avendo prodotto né il decreto presidenziale di fissazione di udienza da parte della Corte d'appello, né la memoria di costituzione in appello della società oggi ricorrente, è infondato per due ordini di ragioni. In primo luogo nella parte in cui richiama il termine a difesa di 25 giorni di cui all'articolo 435 c.p.c, termine che nella specie risulta rispettato. In secondo luogo in quanto la società si è comunque costituita difendendosi nel merito, con effetto, pertanto, sanante, cfr. da ultimo Cass. numero 25684\15 Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'articolo 435, comma 3, c.p.c, deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio della notificazione che non produce alcuna nullità se l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione dell'appellato . E' poi vero che qualora vi sia stata doglianza sul rispetto del termine a difesa, o sia esplicitamente richiesto dalla parte, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza Cass. numero l8165\04, Cass. numero 21957\14 , e tuttavia l'odierna ricorrente non ha prodotto la relativa documentazione né ha chiarito adeguatamente in qual modo, quando ed in quali termini una richiesta in tal senso sarebbe stata formulata in sede di appello, impedendo così al giudice di legittimità di essere giudice anche del fatto processuale cfr. Cass. sez. unumero numero 8077\12 . 2.- Con il secondo ed il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c, per non avere la sentenza impugnata esaminato l'eccezione di inammissibilità del reclamo per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 343 e 434 c.p.comma risolvendosi l'atto nella pedissequa reiterazione degli argomenti già dedotti in primo grado e disattesi dal giudicante. Allo scopo riproduce in ricorso l'intero atto di reclamo in copia fotostatica, a sua volta, in tesi, riproduttivo delle pagine 4-13 della memoria di costituzione in fase di opposizione, anch'esse riprodotte in copia nell'odierno ricorso. I motivi, strettamente connessi, sono inammissibili per due ordini di ragioni innanzitutto in quanto l'eccezione risulta implicitamente esaminata e respinta dalla sentenza impugnata in secondo luogo per la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ed invero quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, numero 6, e 369, secondo comma, numero 4, cod. procomma civ. , cfr. Cass. sez. unumero numero 8077\12, non rispettate dalla ricorrente mediante la riproduzione fotografica di vari documenti, affidando inammissibilmente alla Corte di cassazione la selezione delle parti rilevanti ai fini del decidere cfr. Cass. 7 febbraio 2012 numero 1716 . 3.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.comma per omessa pronuncia sulla eccezione di incapacità a testimoniare delle persone indicate come testi da parte reclamante, avendo esse subito analoghi licenziamenti. Il motivo è inammissibile posto che la sentenza impugnata ha implicitamente esaminato la questione, ammettendo la prova applicando il principio secondo cui l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'articolo 246 cod. procomma civ., è quello giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, sicché la circostanza che penda una diversa, anche se analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, mentre la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità del teste involgono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito Cass. numero 14612\06, Cass. numero 9652\03 , insindacabile in sede di legittimità, a maggior ragione nel regime di cui al novellato numero 5 dell'articolo 360, comma 1, c.p.comma 5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 18, commi 4 e 5, L. numero 300\70, nel testo modificato dalla L. numero 92\12. Lamenta che la sentenza impugnata non osservò il principio secondo cui l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, numero 300, come modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, numero 92, distingue il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, sicché ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro Cass. numero 23669/14 . Il motivo è infondato avendo questa Corte in seguito chiarito che l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'articolo 18 stat.lav., come modificato dall'articolo 1, comma 42, della L. numero 92 del 2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché anche in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità Cass. numero 20540\15 . Con la successiva Cass. numero 18418\16 si è al riguardo chiarito che l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità o lievità del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale. Nella specie la sentenza impugnata ha accertato la sostanziale non illiceità dei fatti addebitati, e tale accertamento non ha formato oggetto di adeguata censura ad opera della ricorrente. Deve peraltro chiarirsi che non può ritenersi relegato nell'ambito del giudizio di proporzionalità qualunque fatto accertato teoricamente censurabile ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti pur sussistenti, ma di rilievo disciplinare nullo o sostanzialmente inapprezzabile. L'accertata insussistenza dell'antigiuridicità del comportamento, oltre che dal pur non vincolante decreto di archiviazione disposto dal competente g.i.p. il 14.3.14, è stata adeguatamente valutata dalla corte di merito, sicché, anche per l'assenza di specifiche censure sul punto da parte della società ricorrente, la censura deve essere respinta. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.comma per vizio di ultrapetizione, per avere la sentenza impugnata applicato la tutela cd. reale, pur a fronte delle conclusioni contenute nell'atto di appello, con cui la Be. chiedeva la tutela meramente obbligatoria, anche in considerazione della nullità del ramo di azienda ceduto. Il motivo è infondato, in quanto basato sulle sole conclusioni peraltro solo dedotte dell'atto, che invece, come esposto nello storico di lite dell'odierno ricorso, ampiamente si diffonde sull'applicabilità della tutela reale, anche in base alla nullità della cessione del ramo di azienda, del resto e conseguentemente ampiamente esaminate dalla corte di merito. 7.- Con il settimo motivo la ricorrente denuncia l'erroneo esame, apprezzamento e valutazione di circostanze di fatto da parte del giudice di merito quali l'effettiva presenza, ai fini della recidiva, di precedente disciplinare della Be. la gravità o meno della frase 'postata' su Facebook dalla ricorrente l'effettiva cessione di ramo di azienda alla luce della documentazione in atti . Trattasi esplicitamente di censura inerente l'accertamento ed apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, inammissibile in questa sede alla luce del novellato numero 5 dell'articolo 360, comma 1, c.p.c, anche alla luce di quanto osservato nel precedente punto 6. 8.- Con l'ottavo motivo la ricorrente si duole della quantificazione della spese operata dalla sentenza impugnata, lamentandone il contrasto col D.M. numero 55\2014. Anche tale motivo è inammissibile, non spiegando la ricorrente perché la quantificazione delle spese di primo grado in complessivi Euro.5.500,00 e di appello in complessivi Euro. 6.900,00 siano violativi dei parametri fissati nel D.M. citato. Questa Corte ha al riguardo già affermato che in tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci reclamate, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore Cass. 2.10.14 numero 20808 . 9.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi nei confronti dei difensori della Be., dichiaratisi antecipanti. P.Q.M. La Corte rigetta II ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro.200,00 per esborsi, Euro.5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi nei confronti degli avv. G. Gr. e A. Am Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 numero 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.