Ammalato si dimette ma non prende la disoccupazione

Le dimissioni rassegnate per ragioni di salute non sono involontarie pertanto ad esse non consegue il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione nel caso di specie, quella ex l. n. 448/1998 .

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12565/2017, depositata il 18 maggio 2017 gli orientamenti in tema di dimissioni più o meno involontarie e diritto all’indennità di disoccupazione continuano ad alternarsi. Si dimette il panettiere allergico alle farine. Un lavoratore dipendente con mansioni di panificatore e panettiere si dimetteva per ragioni di salute, derivanti da sopravvenuta allergia alle farine. Siffatta patologia rendeva evidente l’impossibilità di reimpiegare utilmente il lavoratore all’interno della panetteria presso cui lavorava egli, quindi, non aveva scelta doveva lasciare il posto di lavoro. Rassegnava dunque le sue dimissioni per ragioni di salute e chiedeva all’INPS l’erogazione dell’indennità di disoccupazione, prevista ratione temporis dalla l. 448/1998. L’Istituto previdenziale negava l’indennità in ragione del fatto che l’assegno di disoccupazione non spetta in caso di dimissioni per ragione di salute, ma solo in caso di dimissioni per giusta causa, così come definita dall’art. 2119 c.c Le difese dell’INPS si fondavano su alcune importanti pronunce giurisprudenziali tra le quali, Cass., 29481/2008 e Corte Cost., 269/2002 secondo cui l’indennità di disoccupazione spetta in caso di dimissioni involontarie, cioè rassegnate a causa di un comportamento di un soggetto diverso dal lavoratore oppure riconducibili ad una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la prosecuzione, anche in via provvisoria. Questo filone giurisprudenziale fa riferimento, quindi, ad un fatto grave imputabile al datore di lavoro o a un terzo, non già alla situazione soggettiva del lavoratore la cui scelta, ancorché dettata da amari motivi di salute, è comunque volontaria. Diversamente, i giudici di merito, sia di primo sia di secondo grado, si erano discostati da tale orientamento, accordando al panettiere allergico alle farine il diritto all’assegno di disoccupazione, in ragione della natura involontaria delle sue dimissioni. Tribunale e Corte d’appello si ponevano in linea con una parte della giurisprudenza di legittimità Cass., 1105/2015 , secondo cui le dimissioni per giusta causa e quelle determinate da ragioni di salute sono, in egual misura, involontarie, non lasciando al lavoratore alcuna scelta, se non quella di abbandonare l’impiego. La regola generale indennità di disoccupazione solo in caso di licenziamento o dimissioni involontarie. La norma di riferimento è l’art. 45 l. n. 1827/1935, che già aveva introdotto la necessità di uno stato di disoccupazione involontaria. Con la legge finanziaria del 1999 l. n. 448/1998 si volle porre un freno alla spesa pubblica, ancorando il diritto all’indennità di disoccupazione allo stato di bisogno del lavoratore determinato da situazioni rigorosamente involontarie ed indicando nelle dimissioni una condotta certamente volontaria. Si venne, quindi a delineare uno spartiacque dimissioni scaturite da determinazioni del lavoratore, indipendenti da condotte datoriali o di terzi ostative al percepimento dell’indennità e dimissioni involontarie, in quanto determinate da condotte datoriali che rendevano obbligata la scelta del dipendente. All’interno di tale ambito si collocano le dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c Eccezione alla regola Sebbene con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione aderisca alla regola generale riconoscendo il diritto all’indennità di disoccupazione solo – ed esclusivamente – nei casi di dimissioni per giusta causa, è opportuno dare atto come fa peraltro la stessa Corte di un orientamento contrario che supera la nozione di giusta causa e definisce involontarie anche le dimissioni rassegnate per una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In presenza, quindi, di una condizione di improseguibilità del rapporto, l’atto di dimissioni sarebbe comunque involontario anche ai sensi dell’art. 38 Cost Nel caso di specie, però, la Corte di Cassazione nega il diritto all’indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni per ragioni di salute, poiché, in caso contrario, l’assegno di disoccupazione appresterebbe una tutela non tanto per l’assenza di impego, quanto piuttosto per l’esistenza di un morbo, distraendosi, quindi, dal suo scopo. Considerato che esistono specifiche tutele per l’assenza dal lavoro durante lo stato di malattia, al lavoratore ammalato e dimissionario non si concede l’indennità di disoccupazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 febbraio – 18 maggio 2017, numero 12565 Presidente D’Antonio – Relatore Calafiore Fatti di causa La Corte d’appello di Firenze con la sentenza numero 176/2011 ha respinto l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto la domanda di P.R. tesa ad ottenere la condanna dell’Istituto al pagamento dell’indennità di disoccupazione relativamente al periodo successivo alle dimissioni rassegnate, con decorrenza 30 settembre 2006, per ragioni di salute derivanti da allergia alle farine. La Corte territoriale, posto che l’INPS non aveva messo in discussione il principio della piena corrispondenza ai fini della prestazione in oggetto tra dimissioni per giusta causa e licenziamento, ha ritenuto che la natura della patologia asma bronchiale da allergia alle farine rendeva evidente l’impossibilità di utile reimpiego del lavoratore all’interno della panetteria presso cui il medesimo lavorava. Le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 269/2002, infine, rendevano evidente-secondo la Corte territoriale - che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 34 comma 5 della legge m. 448/1998 non potesse che rendere ininfluente, ai fini del riconoscimento del diritto, la circostanza che le dimissioni non fossero state rassegnate in conseguenza della condotta datoriale, come, in contrario, preteso da Cassazione numero 29841/2008. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo illustrato da memoria. L’intimato ha depositato procura speciale unitamente ad atto di costituzione. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia, ai sensi dell’art. 360 nnumero 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 cod.civ., 34 comma 5 L. numero 448/1998 e 45 terzo comma r.d.l. numero 1827/1935. Il ricorrente, nell’illustrare il motivo, evidenzia l’erroneità della sentenza impugnata in ragione del fatto che l’indennità di disoccupazione, che l’art. 34 comma 5 della legge numero 448/1998 prevede non debba essere corrisposta nell’ipotesi di dimissioni, è stata riconosciuta a P.R. a seguito di dimissioni rassegnate per motivi di salute, estranee alla nozione di giusta causa delineata dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza numero 29481/2008, e da quella costituzionale, con la sentenza numero 269/2002, legata alla ricorrenza di fatti o circostanze comunque riferibili al datore di lavoro. 2. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. l’INPS ha ulteriormente sostenuto la propria tesi pur mostrandosi consapevole del diverso orientamento espresso da questa Corte di cassazione con la sentenza numero 11051 del 28 maggio 2015 che ha qualificato come difforme rispetto al precedente di questa Corte richiamato in ricorso. 3. La disciplina dell’indennità di disoccupazione applicabile alla fattispecie ratione temporis è contenuta nell’art. 34 comma cinque della legge numero 448 del 1998 legge finanziaria per l’anno 1999 e non risente delle recenti innovazioni in materia di trattamento di disoccupazione introdotte dalla legge numero 92 del 2012 e dal d.lgs. numero 22 del 2015, attuativo della legge delega numero 183 del 2014. 4. La disposizione contenuta nel citato articolo 34 comma cinque della legge numero 448/1998 prevede che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, numero 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, numero 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, numero 160, e successive modificazioni e integrazioni. 5. La norma cardine è, dunque, l’art. 45 del regio decreto legge numero 1827 del 1935 che, come è noto, già aveva individuato per la erogazione dell’indennità la necessità di uno stato di disoccupazione involontaria. La legge finanziaria per l’anno 1999, legge numero 448/1998, in relazione all’erogazione del trattamento di disoccupazione, si pose, dunque, come freno alla spesa pubblica ed ancorò la concessione del medesimo trattamento al requisito della necessaria dipendenza dello stato di bisogno del lavoratore da situazioni rigorosamente involontarie, indicando nelle dimissioni una condotta certamente ostativa all’erogazione, laddove in precedenza le dimissioni volontarie non erano state di ostacolo alla erogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria ex art. 73 reg.d.l. numero 1827/1935 conv. in L. 1155/1936, comportando solo una riduzione del periodo indennizzabile v. Cass. numero 8970/1995 . 6. L’introduzione di tale condizione negativa delineò un confine tra dimissioni scaturite da determinazioni del dipendente indipendenti da condotte datoriali o di terzi, certamente ostative alla erogazione del trattamento, e dimissioni che dovevano definirsi sostanzialmente involontarie perché determinate da condotte datoriali che rendevano obbligata la scelta del dipendente. All’interno di tale ambito hanno trovato ingresso le dimissioni rassegnate per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ 7. La Corte Costituzionale, adita al fine di risolvere la questione di costituzionalità dell’art. 34 comma cinque della legge numero 448/1998 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. in relazione ad ipotesi di dimissioni per giusta causa derivante dal persistente inadempimento del datore di lavoro nella corresponsione delle retribuzioni, con la sentenza numero 269/2002, ebbe modo di chiarire che sebbene l’enunciato contenuto nell’art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, numero 448, non contempli espressamente l’ipotesi di dimissioni per giusta causa occorre tener presente che nel nostro ordinamento, l’ipotesi della giusta causa è presa in considerazione dall’art. 2119 cod. civ 8. Ai fini della suddetta qualificazione del recesso del contraente, tale norma richiede che si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto . In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l’atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione, involontario. Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione art. 2119 cod. civ. , comportano, dunque, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell’ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa. 9. Questa Corte di cassazione v. da ultimo Cass. numero 17303/2016 a proposito di giusta causa in ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto , peraltro, ha sempre ritenuto che la nozione di giusta causa, sia da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento cfr. da ult. Cass. numero 25384 del 2015 ovvero ad un’altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario v. in tal senso Cass. numero 3136 del 2015 , mentre esula da tale nozione l’impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa derivante da stato di malattia. 10. Proprio con riferimento a fattispecie analoga alla presente, in cui la perdita del lavoro derivava da dimissioni motivate da stato di malattia, questa Corte di cassazione con la sentenza numero 29481/2008 ha ribadito, uniformandosi alla citata giurisprudenza costituzionale, che la disoccupazione è involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegnate per il comportamento di un altro soggetto, ovvero riconducibili ad una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione. Si fa riferimento, con evidenza, al fatto del datore di lavoro o al fatto del terzo, non già alla situazione soggettiva del lavoratore, la cui scelta, ancorché dettata da motivi di salute, rimane tuttavia volontaria. 11. Peraltro, interpretando l’art. 34 comma cinque della legge numero 44/1998 in modo da escludere dal divieto di erogazione dell’indennità di disoccupazione anche l’ipotesi di dimissioni volontarie motivate da malattia si finirebbe per orientare la prestazione medesima verso il soddisfacimento di bisogni diversi da quelli cui mira il trattamento dell’indennità di disoccupazione espressamente disciplinato sulla base di una fattispecie concreta che la norma individua in modo espresso, laddove, peraltro, l’ordinamento appresta altre e specifiche tutele al lavoratore che versa in stato di malattia o che si dimostri essere inidoneo definitivamente all’espletamento delle proprie mansioni. 12. A tale orientamento deve darsi continuità per le ragioni sin qui rappresentate che lo fanno preferire al recente arresto di Corte di cassazione numero 1105/2015 che ha ritenuto di poter ricondurre alla medesima ratio delle dimissioni per giusta causa le dimissioni motivate da ragioni di salute. 13. La Corte di Appello impugnata ha, dunque, in sostanza esteso la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale numero 269/2002 ad un caso diverso e non contemplato dalla medesima, vale a dire alle dimissioni per motivi di salute che non sono coperte dalla sentenza in parola. 14. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito col rigetto della domanda introduttiva. 15. Stante la non uniformità dei precedenti di legittimità le spese di tutti i gradi del giudizio vanno compensate. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.R. dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.