Guanti nuovi forniti dall’impresa e ritrovati nello zaino dell’operaio: eccessivo il licenziamento

Certo il rinvenimento effettuato in occasione di un controllo a campione. Manca però la prova che il lavoratore abbia intenzionalmente sottratto il materiale. Sproporzionata, secondo i giudici, la reazione dell’azienda.

Il controllo inchioda l’operaio nel suo zaino vengono ritrovati cinque paia di guanti nuovi, messi a disposizione dall’azienda e solitamente utilizzati durante le lavorazioni realizzate nello stabilimento. Ciò nonostante, è eccessivo il licenziamento. Di conseguenza, i giudici ordinano la reintegrazione del lavoratore, che ottiene anche un adeguato risarcimento Cassazione, sentenza n. 10436, sez. Lavoro, depositata il 27 aprile 2017 . Controllo. Certa e verificata la contestazione mossa dalla società al proprio dipendente. Egli, durante un controllo a campione effettuato all’uscita dallo stabilimento, è stato beccato in possesso di cinque paia di guanti nuovi, di quelli in uso nel suo reparto . Per i giudici d’appello, però, non si può parlare di sottrazione di bene aziendale , né si può dare per scontata l’intenzionalità della condotta . Di conseguenza, è sproporzionato il licenziamento. E questa visione viene condivisa ora dai magistrati della Cassazione, che ritengono esagerata la misura sanzionatoria adottata dall’azienda nei confronti dell’operaio. Anche, anzi soprattutto, perché l’atteggiamento del lavoratore in occasione del controllo pare idoneo a riflettere la plausibilità del rinvenimento nello zaino di più paia di guanti , plausibilità che, aggiungono i giudici, avvalorata dalla impossibilità della società di dar conto delle consegne effettuate ai lavoratori . Tirando le somme, manca la prova certa, secondo i giudici, dell’ intento predatorio nella condotta tenuta dall’operaio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 gennaio – 27 aprile 2017, n. 10436 Presidente Nobile – Relatore De Marinis Fatti di causa Con sentenza del 3 aprile 2014, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino, accoglieva la domanda proposta da L.E. nei confronti della Denso Thermal System S.p.A, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli per sottrazione di beni aziendali pronunziando l’ordine di reintegrazione e la condanna della Società al risarcimento del danno commisurato alle mensilità maturate dalla data del licenziamento. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, pur a fronte della veridicità del fatto storico del possesso delle cinque paia di guanti nuovi di quelli in uso presso il suo reparto, inconfigurabile nella specie l’ipotesi addebitata della sottrazione o comunque l’intenzionalità della condotta, risultandone sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il L Ragioni della decisione Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte l’omessa considerazione, ai fini della formazione del proprio convincimento, delle dichiarazioni e del comportamento tenuto dal lavoratore all’atto del controllo a campione subito nonché sulle modalità attraverso le quali il lavoratore nel corso della giornata si era procurato guanti in misura palesemente eccedente le proprie necessità ed il posizionamento degli stessi nella borsa con cui li recava fuori dello stabilimento. Il secondo motivo è inteso a denunciare, anche sotto il profilo della nullità della sentenza, la violazione dell’obbligo di motivazione della stessa di cui agli artt. 132, comma 2, c.p.c., 118, Disp. Att. c.p.c. e 111 Cost., che si assume essere meramente apparente, in particolare, relativamente al giudizio in ordine alla carenza di intenzionalità della sottrazione di beni dell’azienda. I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono qui essere trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili. In effetti, da un lato, il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, denunciato con il primo motivo, oltre ad essere formalmente dedotto in termini non conformi al disposto dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nuovo testo, nell’interpretazione di questo accolta da questa Corte cfr. Cass. 22.9.2014, n. 19881 , non sembra ravvisabile in termini sostanziali, trovandoci qui di fronte ad una mera rilettura da parte della Società ricorrente di atti processuali e dichiarazioni testimoniali già tenuti presenti dalla Corte territoriale - che, non a caso, si pronunzia su entrambi gli aspetti fattuali oggetto della rivisitazione operata dalla Società ricorrente, la reazione del lavoratore all’atto del controllo e le regole di distribuzione dei guanti - rilettura finalizzata a valorizzarne i contenuti suscettibili di porsi in contrappunto alla valutazione datane dalla Corte territoriale intorno al nodo cruciale della riconducibilità della condotta del lavoratore all’intento dell’appropriazione e del trafugamento di materiale aziendale dall’altro il convincimento sul punto maturato in termini negativi dalla Corte territoriale risulta sorretto da una motivazione che, muovendo dalla considerazione dell’atteggiamento del lavoratore all’atto del controllo, valutato come idoneo a riflettere la plausibilità del rinvenimento nello zaino di più paia di guanti, plausibilità avvalorata dall’impossibilità della Società di dar conto delle consegne effettuate ai lavoratori e approdando, a questa stregua, alla conclusione del mancato raggiungimento della prova certa dell’intento predatorio ed alla negazione, pertanto, della riferibilità della condotta alla norma collettiva invocata e della proporzionalità della sanzione irrogata, non può ritenersi illogica, perplessa ed, in ultima analisi, apparente e, quindi, nulla, così da legittimare la cassazione della sentenza impugnata. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.