Assente per malattia, fa servizio ai tavoli in pizzeria: licenziato

Sanzionato in modo definitivo un operaio. Fatale la sua scelta di non rimanere a casa a riprendersi dal trauma che lo ha obbligato a prendere un periodo di malattia. Legittimo, secondo i giudici, il drastico provvedimento adottato dall’azienda.

Operaio costretto a casa, a seguito di un trauma a un calcagno. Incontestabile il suo diritto a un periodo di malattia. Molto più discutibile, invece, la sua scelta di non restare tra le mura domestiche a riposarsi, e di andare a fornire il proprio aiuto in una pizzeria, servendo addirittura ai tavoli. Per l’azienda, e ora anche per i giudici, è inevitabile il licenziamento Cassazione, sentenza numero 10416, sezione lavoro, depositata oggi . Servizio. Prima in Tribunale e poi in Corte d’appello vengono respinte le obiezioni mosse dal dipendente di un’azienda che realizza prodotti chimici. La condotta da lui tenuta, difatti, viene ritenuta sufficiente per legittimarne il licenziamento. Facilmente ricostruita la vicenda il lavoratore ha ottenuto un periodo di malattia a causa di un problema fisico – un trauma contusivo al calcagno sinistro –, ma durante i giorni di legittima assenza è stato beccato a svolgere attività lavorativa per diverse ore in una pizzeria . Su questo dato di fatto non ci sono contestazioni, ed esso, ribadiscono i magistrati della Cassazione, è sufficiente per valutare come comprensibile la reazione adottata dall’azienda. In sostanza, secondo i giudici del ‘Palazzaccio’, il lavoratore ha evidentemente violato i propri doveri, ledendo gravemente la fiducia della società . Questa valutazione è poggiata su una semplice considerazione lo svolgimento di attività presso una pizzeria, con conseguente servizio ai tavoli – come accertato dall’ attività investigativa svolta dal datore di lavoro – è indice di una scarsa attenzione dell’operaio alla propria salute e ai relativi doveri di cura .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 maggio 2016 – 27 aprile 2017, n. 10416 Presidente Nobile – Relatore Leo Svolgimento del processo Con sentenza emessa in data 9/7/2013, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto da M. V., nei confronti della Chemtura Italy S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto le domande del M. volte ad ottenere l'accertamento allo stesso intimato dalla società datrice di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della Chemtura al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore perdute. Per la cassazione della sentenza ricorre il M. articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria depositata ex art. 378 del codice di rito. La Chemtura Italy S.r.l. resiste con controricorso e deposita altresì memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 ss c.p.c 21106, 2110, 2119 cc 1 e 5 della legge n. 604/66 5 e 7 della legge n. 300/70 51 CCNL Industria Chimica, lamentando che la Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione la giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale l'eventuale svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia non è vietata, ma deve essere valutata caso per caso a seconda dell'attività e del tipo di patologia e della possibilità che l'attività lavorativa svolta pregiudichi oppure ostacoli il recupero delle energie psico-fisiche ed altresì che. nella specie, essendo stato accertato che il lavoratore era affetto da contusione al calcagno sinistro, la presunta attività lavorativa svolta in luogo diverso da quello di lavoro non ne abbia affatto pregiudicato la guarigione ai fini di una pronta ripresa del servizio pertanto, la Corte di Appello avrebbe errato nel reputare che l'addebito contestato al M. fosse rivolto a negare la sussistenza della malattia a fondamento dell'astensione dal lavoro. 1.1. Il motivo non è fondato, poiché la Corte di merito ha operato una corretta sussunzione della fattispecie nella normativa relativa all'obbligo di entrambe le parti di attenersi ai doveri di correttezza e buona nell'attuazione del rapporto di lavoro artt. 1175 e 1375 cc. Tali disposizioni sono caratterizzate dalla presenza di elementi normativi e di clausole generali Generalklauseln , il cui contenuto, elastico ed indeterminato, richiede, nel momento giudiziale e sullo sfondo di quella che è stata definita la spirale ermeneutica tra fatto e diritto , di essere integrato, colmato, sia sul piano della quaestio facti che della quaestio iuris, attraverso il contributo dell'interprete, mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla coscienza sociale o dal costume o dall'ordinamento giuridico o da regole proprie di determinate cerchie sociali o di particolari discipline o arti o professioni, alla cui stregua poter adeguatamente individuare e delibare altresì le circostanze più concludenti e più pertinenti rispetto a quelle regole, a quelle valutazioni, a quei giudizi di valore, e tali non solo da contribuire, mediante la loro sussunzione, alla prospettazione e configurabilità della tota res realtà fattuale e regulae iuris , ma da consentire inoltre al giudice di pervenire, sulla scorta di detta complessa realtà, alla soluzione più conforme al diritto, oltre che più ragionevole e consona. Queste specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica, come in più occasioni sottolineato da questa Corte, e la disapplicazione delle stesse è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Pertanto, l'accertamento della ricorrenza, in concreto, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel giudizio di legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards conformi ai valori dell'ordinamento esistenti nella realtà sociale Cass. n. 25044/15 Cass. n. 8367/2014 Cass. n. 5095/11 . Ciò premesso, è pure da osservare che. relativamente al profilo controverso riguardante l'ipotizzata fraudolenta simulazione dello stato di malattia, questa Corte ha, in più occasioni, affermato cfr., tra le molte, Cass. nn. 17625/14, 21253/12 che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia. Correttamente, al riguardo, la Corte di merito, una volta valutate le emergenze istruttorie, ha altresì sottolineato che la società datrice di lavoro ha contestato specificamente al M. il fatto di avere svolto continuativamente, durante il periodo di malattia, attività lavorativa presso una pizzeria dalle ore 19,00 sino alla chiusura e, conseguentemente, di avere in tal modo violato i propri doveri, ledendo gravemente la fiducia della società. Per la qual cosa, essendo stato gravemente violato il vincolo fiduciario, la Corte di merito, conformemente agli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte cfr ex plurimis. Cass. nn. 4869/14, 15476/12, 17128/02 , ha reputato corretta la decisione del primo giudice che ha respinto le domande del M La Corte territoriale, dunque, ha ribadito il corretto principio di diritto alla stregua del quale il lavoratore assente per malattia, che quindi legittimamente non effettua la prestazione lavorativa, non per questo deve astenersi da ogni altra attività, ma quest'ultima, non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì conforme all'obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia con conseguente recupero dell'idoneità al lavoro Cass. n. 9474/09 . E, nel caso di specie, lo svolgimento di attività lavorativa presso una pizzeria, con conseguente servizio ai tavoli - così come accertato all'esito dell'attività investigativa svolta dal datore di lavoro, suffragata dalle prove espletate nel corso dell'istruttoria -certamente è indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura, data la patologia a causa della quale si era assentato dal luogo di lavoro trauma contusivo con enterite calcifica al calcagno sinistro . 2. Con il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deducendo l'erroneità della motivazione della sentenza oggetto del giudizio di legittimità laddove afferma che alla luce dei rilievi fotografici acquisiti al processo, nonché delle deposizioni testimoniali, deve ritenersi che l'uso prolungato dell'arto inferiore sinistro per svolgere mansioni di servizio presso una pizzeria pone una secca alternativa fra la prova del carattere fraudolento o simulato della malattia denunziata, oppure la prova del comportamento gravemente imprudente del lavoratore che, in tal modo, aggrava la patologia oppure la pregiudica . 2.1 Il motivo è inammissibile. Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014 . per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 9 luglio 2013. nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 , come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico Cass. n. 21152 del 2014 , con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza così radicale da comportare in linea con quanto previsto dall'art. 132, n. 4. c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione . E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015 che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla configurazione del licenziamento di cui si tratta come licenziamento per giusta causa, essendo stato gravemente leso il vincolo fiduciario. Infatti, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, la Corte ha rettamente declinato le ipotesi in cui ricorre quest'ultimo tipo di licenziamento, con riferimenti agli arresti giurisprudenziali di legittimità, ed ha spiegato i motivi per i quali sia da considerare proporzionata, nella fattispecie, la risoluzione del rapporto di lavoro. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13. comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13. comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.