Rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto: quale norma applicare?

La Cassazione affronta la questione relativa all’individuazione della disciplina applicabile in tema di integrazione salariale e contributiva per i lavoratori esposti alle polveri d’amianto in relazione alle diverse normative succedutesi nel tempo.

Questo il tema affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9730/17 depositata il 18 aprile. Il caso. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta da un lavoratore per l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della contribuzione ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 per essere stato esposto all’amianto per oltre 10 anni nello svolgimento della propria attività lavorativa. La Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’interessato condannando l’INPS a rivalutare la contribuzione in applicazione dell’art. 47 d.l. n. 269/2003. Il lavoratore ricorre in Cassazione censurando l’applicazione della suddetta norma e l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di merito in relazione all’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis , evidenziando la disparità di trattamento per i lavoratori ugualmente esposti alle polveri di amianto basata sulla data di presentazione della domanda amministrativa. Regime previdenziale. La Corte di Cassazione sottolinea in primo luogo che dall’interpretazione dell’art. 3, comma 132, l. n. 350/2003 che in relazione alla disciplina introdotta dall’art. 47 d.l. n. 269/2003 ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina per i lavoratori che al 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto al conseguimento dei benefici di cui alla l. n. 257/1992 ovvero avessero avanzato domanda in tal senso discende che il diritto che deve essere maturato è quello alla pensione e che, tra coloro che ancora non avessero maturato tale diritto, la salvezza del regime precedente è riconosciuta a chi avesse avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva. Il Collegio chiarisce poi la portata del d.m. 27 ottobre 2004 che, quale atto normativo secondario emanato in attuazione del d.l. n. 269/2003, non impatta sulla soluzione del caso in oggetto che deve essere individuata unicamente nel contesto normativo primario. Disparità di trattamento. Inoltre i dubbi di disparità di trattamento sono già stati affrontati e risolti dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 376/08, ha sottolineato l’ampia discrezionalità legislativa nella fissazione di norme transitorie dettate per agevolare il passaggio da un regime all’altro tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all’individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale . Il ricorso risulta in conclusione fondato nella parte in cui deduce l’omesso esame, da parte dei giudici di merito, di un documento prodotto in atti da cui risulterebbe la presentazione della domanda all’INAIL in data antecedente al 2 ottobre 2003, documento potenzialmente decisivo per la soluzione del caso. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 gennaio – 18 aprile 2017, n. 9730 Presidente D’Antonio – Relatore Spena Fatti di causa Con ricorso al Tribunale di Genova C.M. agiva nei confronti dell’INPS per l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della contribuzione ai sensi dell’articolo 13 co. 8 L. 297/1992, per essere stato esposto all’amianto per un periodo ultradecennale nel corso della attività lavorativa prestata presso la PIAGGIO AERO INDUSTRIES spa. Il giudice del lavoro, riunito il giudizio a quello promosso da altri lavoratori F.C. e L.M. , con sentenza del 18.11.2008 nr. 1892/2008 , rigettava la domanda. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 3.12-31.12.2010 nr. 885/2010 , in parziale accoglimento dell’appello del C. condannava l’INPS a rivalutare la contribuzione, applicando il coefficiente di 1,25 in relazione al periodo decorrente dal 14.10.1981 al 31.12.1992. La Corte territoriale, accertata la esposizione ultradecennale, riteneva applicabile la previsione dell’articolo 47 DL 269/2003 esponeva che il C. aveva presentato la domanda amministrativa nell’anno 2005 e dunque non rientrava nella platea dei lavoratori per i quali -ai sensi dell’articolo 47 co 6 bis DL 269/2003 e dell’articolo 3 co.132 L. 350/2003-continuavano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell’articolo 13 co. 8 L. 257/1992. Su tale regime non aveva inciso la disciplina introdotta dall’articolo 1 co. 20 e 21 L. 247/2007. Andava invece disapplicata, perché non conforme a legge, la diversa disposizione di diritto intertemporale contenuta nell’articolo 1 co. 2 DM 27.10.2004. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.M. , articolando un unico motivo. L’INPS ha depositato procura alle liti. Ragioni della decisione Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunziato - ai sensi dell’articolo 360 nr.3 e nr. 5 cpc - violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 co. 8 L. 27 marzo 1992, n. 257, dell’articolo 47 DL 30 settembre 2003, n. 269, dell’articolo 1 co 2 DM 27 ottobre 2004, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, degli articoli 1,2,12 disp.prel.cod.civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura investe la statuizione di applicabilità della disciplina dell’articolo 47 DL 269/2003. Il ricorrente ha dedotto l’errore del giudice del merito nella ricostruzione del fatto, in quanto la domanda di riconoscimento della esposizione all’amianto era stata presentata all’INAIL in data 1.2.2001, come dal documento prodotto nel primo grado documento affoliato sub nr. 4 . In ogni caso era stata avanzata richiesta di informativa all’INAIL o di acquisizione del fascicolo della fase amministrativa. Il giudice dell’appello, in violazione dell’articolo 184 co.4 cpc, non aveva neppure invitato le parti alla discussione sul punto della normativa applicabile. Il ricorrente ha in ogni caso denunziato la erroneità della interpretazione della normativa di riferimento adottata dal giudice dell’appello ed ha assunto che la salvezza della previgente disciplina prevista dall’articolo 3, comma 132 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 in favore dei lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 riguardava coloro che avessero acquisito il diritto alla maggiorazione contributiva, diritto soggettivo distinto dal diritto a pensione. Il giudice dell’appello nell’adottare la contestata interpretazione aveva ritenuto di dover disapplicare il DM 27.10.2004 per contrasto con la disciplina di legge il suddetto decreto ministeriale non era invece disapplicabile perché dotato di forza di legge, essendo stato emanato in attuazione dell’articolo 47 DL 269/2003 nonché confermativo dell’articolo 3 co. 132 L. 350/2003 . In forza della operata disapplicazione si determinava una disparità di trattamento tra i lavoratori egualmente esposti nella attività lavorativa alle polveri di amianto in ragione di un fatto, la presentazione della domanda amministrativa anteriormente al 2.10.2003, non previsto quale presupposto di maturazione del diritto dalla normativa all’epoca vigente. Il ricorrente ha altresì dedotto la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui dava comunque atto della suddetta disparità di trattamento. Il ricorso è fondato, nei sensi di cui segue. Va preliminarmente disattesa la censura in punto di diritto, concernente la non corretta interpretazione della normativa di riferimento. Questa Corte cfr. ex plurimis Cass. nr 9096/2014 Cass. nr. 8649/2012 Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass. n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004 ha ripetutamente affermato che l’articolo 3, comma 132 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - che in relazione alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47, comma 1 ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 ovvero abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’Inail od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data - va interpretato nel senso che a per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione b tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva. Le questioni sollevate sono state già risolte nelle richiamate pronunzie, cui in questa sede va data continuità ed alle cui motivazioni si rinvia, che hanno chiarito che la locuzione della legge 350/2003 - che dispone la salvezza della previgente disciplina nei confronti di coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 - deve intendersi come del tutto equivalente alla espressione lessicale già impiegata dall’articolo 47 co. 6 bis DL 269/2003, che prevede la applicazione delle precedenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 . Nient’affatto decisivo risulta poi quanto disposto dal D.M. 27 ottobre 2004, articolo 1, comma 2 tale decreto, atto di normazione secondaria pur se emanato in attuazione del D.L. n. 269 del 2003, articolo 47, ha recepito, senza nulla aggiungere, la locuzione di cui alla L. n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132 diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 e successive modificazioni sicché la soluzione della questione di causa riposa unicamente sull’individuazione della portata effettiva della normazione primaria sul punto va corretta la motivazione della sentenza impugnata laddove ha interpretato l’articolo 1 co.2 del DM citato come contenente una disciplina diversa da quella di legge, procedendo, poi, alla sua disapplicazione. I dubbi di disparità di trattamento sollevati in relazione alla normativa così interpretata sono stati superati dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2008, che ha sottolineato come al legislatore competa ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all’individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale . Il ricorso è fondato, invece, nella parte in cui viene dedotto l’omesso esame da parte del giudice dell’appello del documento 4 agli atti del fascicolo di primo grado, dal quale risulterebbe la presentazione all’INAIL della domanda di certificazione della esposizione ad amianto anteriormente al 2.10.2003. Il ricorrente ha esposto che la domanda amministrativa all’INAIL del 26.4.2005, con riferimento alla quale il giudice dell’appello aveva individuato la disciplina applicabile, era stata presentata da un diverso ricorrente e che, come risultava agli atti del primo grado, egli aveva presentato domanda di certificazione all’INAIL in data 1.2.2001. Sussiste il vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. nella formulazione vigente ratione temporis . La Corte territoriale, infatti, nell’affermare che il C. aveva presentato domanda amministrativa nell’anno 2005 non ha esaminato il contenuto del documento prodotto in primo grado docomma 4 , attestante la domanda di rilascio della certificazione di esposizione ad amianto presentata all’INAIL. Tale documento è potenzialmente decisivo del giudizio, per quanto sopra osservato circa la salvezza della disciplina ex lege 257/1992 in favore di coloro che avevano presentato domanda amministrativa - anche all’INAIL - entro la data del 2.10.2003. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame dei fatti di causa emendandolo dal vizio rilevato. Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.