Congedo col trucco, lavoratore licenziato

Confermato il drastico provvedimento adottato dall’azienda nei confronti del dipendente, che ha simulato uno stato di malattia per avere un congedo più lungo. Per i giudici si può parlare di giusta causa”.

Congedo più ampio grazie a una finta malattia. La condotta tenuta dal lavoratore è scoperta dall’azienda e punita legittimamente col licenziamento Cassazione, sentenza n. 9598/2017, Sezione Lavoro, depositata il 13 aprile 2017 . Simulazione. Punto di svolta nella battaglia legale tra una società di trasporti e un suo dipendente è la valutazione compiuta in Appello. Per i giudici di secondo grado, difatti, si può parlare, a ragion veduta, di licenziamento per giusta causa , alla luce del programmato illegittimo prolungamento del periodo di congedo, accordato dal 20 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, grazie all’espediente della simulazione di uno stato di malattia dal 17 al 19 dicembre 2013 . Questa visione viene ora condivisa dai magistrati della Cassazione, che respingono le obiezioni mosse dal legale del lavoratore. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è evidente la gravità del comportamento tenuto dal dipendente, tale da rompere in modo irrimediabile l’ elemento fiduciario nel rapporto di lavoro .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9598 Presidente Nobile – Relatore Patti Fatti di causa Con sentenza 27 ottobre 2015, la Corte d’appello di Brescia rigettava la domanda di A.A. di impugnazione del licenziamento intimatogli per giusta causa il 28 febbraio 2014 da S.A.B. Autoservizi s.r.l. così riformando la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione datoriale avverso l’ordinanza emessa in rito Fornero, che aveva invece accolto la domanda del lavoratore. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, contrariamente al Tribunale, la ricorrenza della giusta causa pure contestata e indicata nell’atto di licenziamento nel programmato illegittimo prolungamento del periodo di congedo accordato dal 20 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, mercé l’espediente della simulazione di uno stato di malattia dal 17 al 19 dicembre 2013 fatto diverso dalla mera simulazione di malattia o sotterfugi diretti a sottrarsi all’obbligo di servizio , sanzionato con misura conservativa sospensione dal servizio dall’art. 42 all. A r.d. 148/1931, ritenuto dal primo giudice. Con atto notificato il 3 dicembre 2015 A.A. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste la società datrice con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 42, secondo comma, n. 7 all. A r.d. 148/1931, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sull’erroneo assunto di ricorrenza di una giusta causa non riconducibile ai fatti contestati e pure in contrasto con la previsione tipizzata del codice disciplinare di simulazione di malattia tra l’altro accertata da certificato medico incontestato , semplicemente aggravata da elementi accessori aggravanti, tuttavia non integranti fatti diversi, autonomamente sussumibili nella clausola elastica della giusta causa. 2. Esso è infondato. 2.1. La denunciata violazione della norma di diritto relativa alla giusta causa non sussiste. La censura non pone, infatti, una questione di sindacabilità, sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo di una norma cd. elastica , che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico - sociale Cass. 15 aprile 2016, n. 7568 Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 Cass. 26 aprile 2012, n. 6498 Cass. 2 marzo 2011, n. 5095 Cass. s.u. 18 novembre 2010, n. 23287 . 2.2. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto in ordine al carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, in esito alla valutazione, propria del giudice di merito da un lato, della gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale dall’altro, della proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare Cass. 16 ottobre 2015, n. 21017 Cass. 4 marzo 2013, n. 5280 Cass. 18 settembre 2012, n. 15654 Cass. 2 marzo 2011, n. 5095 Cass. 13 dicembre 2010, n. 25144 . E l’accertamento del principio di proporzionalità, di competenza esclusiva del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità, qualora adeguatamente motivato Cass. 25 maggio 2012, n. 8293 Cass. 7 aprile 2011, n. 7948 Cass. 8 gennaio 2008, n. 144 Cass. 19 gennaio 1998, n. 437 come appunto nel caso di specie, con l’inequivocabile riferimento comprovato alla gravità delle conseguenze della condotta contestata dall’ultimo capoverso di pg. 10 al primo di pg. 11 della sentenza . 2.3. La censura consiste piuttosto in una negazione della pertinenza della norma di legge applicata alla contestazione, infondatamente pretesa solo ex contractu. Ma la giusta causa è stata chiaramente invocata, tanto nella contestazione disciplinare quanto nell’intimazione di licenziamento, sia sotto il profilo della lesione definitiva e irreparabile del vincolo fiduciario nella quale detta clausola elastica appunto consiste , sia del richiamo alla disciplina anche di diritto comune come illustrato dal penultimo capoverso di pg. 5 al primo periodo di pg. 6 della sentenza con la conseguente corretta qualificazione dell’ipotesi di licenziamento intimato. 2.4. Sicché la doglianza ha ad oggetto, non tanto l’esatta interpretazione di norme né il corretto esercizio del processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge denunciata, quanto piuttosto l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento e pertanto il diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 Cass. 2 marzo 2011, n. 5095 . 2.5. E d’altro canto, la sentenza impugnata è insindacabile nell’odierna sede di legittimità, per l’inammissibile sollecitazione ad una rivisitazione critica dell’accertamento e della valutazione probatoria, di competenza esclusiva del giudice di merito ciò esorbitando da ogni profilo di correttezza giuridica e di coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, posto che il sindacato di logicità del giudizio di fatto non equivale a revisione del ragionamento decisorio Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197 Cass. 18 marzo 2011, n. 6288 Cass. 19 marzo 2009, n. 6694 , nel caso di specie motivato con esauriente argomentazione, esente da vizi logici né giuridici per le ragioni illustrate dal secondo capoverso di pg. 7 al primo capoverso di pg. 11 della sentenza anche in riferimento alla valutazione, corretta né contraddittoria, dei limiti di rilevanza probatoria della certificazione medica della malattia, non ostativa all’assunto della sua simulazione in mancanza di esame obiettivo del paziente, avendo essa avuto ad oggetto quanto da questi riferito al medico così dal quarto all’undicesimo alinea di pg. 10 della sentenza . 3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna A.A. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.