Denaro richiesto ai fornitori, assoluzione in ambito penale e licenziamento confermato

Sotto accusa il responsabile della produzione. Egli ha chiesto denaro per garantire l’aggiudicazione di lavori e forniture. Nonostante sia stata esclusa l’ipotesi dell’estorsione, è ritenuto comunque legittimo il licenziamento deciso dall’azienda.

Oboli richiesti ai fornitori per garantire loro l’aggiudicazione di lavori e contratti. Sotto accusa quello che in azienda è il responsabile della produzione. L’assoluzione in ambito penale, però, non gli evita gli strali della società. Confermato il licenziamento Cassazione, sentenza n. 8257, sez. Lavoro, depositata oggi . Denaro. Chiaro l’addebito contestato al funzionario di una grossa impresa operativa nel settore dei servizi di supporto all’attività sanitaria . L’uomo è stato accusato di avere richiesto ai fornitori somme di denaro a fronte dell’aggiudicazione di lavori e forniture . Ciò ha comportato l’apertura di due contenziosi, uno penale, uno lavorativo, non legati a doppio filo, malauguratamente per l’uomo. Difatti, l’assoluzione dall’accusa di estorsione non pone in discussione il licenziamento deciso dall’azienda. Su questo fronte i magistrati della Cassazione, confermando l’ottica adottata prima in Tribunale e poi in Appello, ritengono che la condotta tenuta dal funzionario abbia fatto venir meno l’affidamento della società rispetto all’adempimento delle prestazioni future da parte del dipendente.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 dicembre 2016 – 30 marzo 2017, n. 8257 Presidente Nobile – Relatore De Marinis Svolgimento del processo Con sentenza dell'8 agosto 2014. la Corte d'Appello di Firenze, confermava la decisione resa dal Tribunale di Lucca e rigettava la domanda proposta da A. L. nei confronti della Servizi Ospedalieri S.p.A., alle cui dipendenze operava, quale funzionario di 7. livello del CCNL Lavanderie Industriali, rivestendo, presso lo stabilimento di Lucca, il ruolo di responsabile della produzione, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per giusta causa a fronte dell'addebito rappresentato dall'aver egli illegittimamente richiesto a fornitori somme di denaro a fronte dell'aggiudicazione di lavori e/o forniture. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto comprovato l'addebito, sulla base della preponderanza delle dichiarazioni testimoniali in tal senso, non smentita dalla rilevabilità di testimonianze di diverso segno, inidonee a comprovare la versione del ricorrente circa l'esistenza di un disegno volto ad estrometterlo dall'azienda sulla base di false accuse, disegno che neppure avrebbe trovato adesione, e congrua la sanzione espulsiva irrogata, anche a prescindere da eventuali finalità o modalità estorsive e dall'effettivo conseguimento dell'illecito profitto, in ragione del venir meno dell'affidamento del datore circa l'esatto adempimento delle prestazioni future. Per la cassazione di tale decisione ricorre il L., affidando l'impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione di norme di legge, censura l'iter logico valutativo seguito dalla Corte territoriale nella formulazione del giudizio in ordine alla ricorrenza dell'invocata giusta causa, rilevando l'omesso esame della regolarità della contestazione sotto il profilo dell'osservanza del principio di immediatezza, la considerazione solo parziale delle risultanze istruttorie, l'approssimativo apprezzamento della gravità della condotta, sotto il profilo oggettivo e soggettivo e soprattutto, della proporzionalità della sanzione irrogata, con particolare riferimento alla pronunzia di assoluzione in sede penale. Nel secondo motivo la medesima censura relativa alla considerazione parziale e distorta delle risultanze istruttorie è prospettata sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo per il giudizio. I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati. In effetti - a fronte di una decisione della Corte territoriale che chiaramente mostra di prescindere dalla valenza penale della condotta addebitata, ovvero dalle finalità e modalità estorsive delle richieste di denaro rivolte dal ricorrente ai fornitori della Società, in effetti disconosciute dal giudice penale, per concentrarsi invece sul profilo disciplinare della condotta medesima, accertandone, sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte in sede penale, la cui utilizzabilità ai fini del presente giudizio non risulta contestata né fatta oggetto di gravame, l'effettività, in puntuale contrappunto con le allegazioni e le prove addotte dal ricorrente a suo discarico, e valutandone la rilevanza, sotto il profilo della proporzionalità, con motivazione logicamente e giuridicamente fondata sul venir meno dell'affidamento del datore rispetto all'esatto adempimento delle prestazioni future, stante la plausibilità della rilevata incertezza sulla rispondenza delle determinazioni che il ricorrente sarebbe venuto ad assumere in ordine alle forniture da acquisire all'interesse dell'azienda piuttosto che al proprio - il ricorrente si limita ad opporre censure generiche, non adeguatamente documentate e addirittura ultronee rispetto al decisimi, affermando la violazione del principio di immediatezza della contestazione, senza neppure precisare se l'eccezione fosse stata tempestivamente sollevata, l'inconsistenza dell'accertamento della veridicità della condotta addebitata, ovvero delle richieste di denaro rivolte dal ricorrente ai fornitori della Società, sulla base dell'asserito travisamento o omesso esame di dichiarazioni testimoniali che neppure riporta, l'incongruità del giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta addebitata, predicata, tuttavia, con riferimento alla pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto resa in sede penale, giudizio che va riferito alla sua rilevanza come reato, ovvero alla qualificazione del fatto come estorsione e non al fatto in sé come disciplinarmente rilevante, quale valutato dalla Corte territoriale. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13