Quando l’appalto del centro fitness dell’albergo si tramuta in trasferimento d’azienda

Qualora vi sia un passaggio di beni di entità non trascurabile, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa , può verificarsi trasferimento d’azienda o di ramo di azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., indipendentemente dal tipo contrattuale da cui deriva il fenomeno successivo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6770/17 depositata il 15 marzo. Il caso. La Hilton Italiana s.r.l. aveva appaltato alla Caldolo Fitness s.r.l. la fornitura dei servizi operativi per il centro di fitness e benessere interno all’albergo di sua proprietà. Una dipendente della società Caldolo aveva chiesto la reintegra sul posto di lavoro, accordatole con sentenza del Tribunale di Roma. Successivamente veniva intimata la Hilton, quale cessionaria dell’azienda, ad adempiere a tale sentenza. Ma la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda della lavoratrice, ritenendo che il contratto in vigore tra le due società era di appalto di servizi, attraverso cui il committente non dismette un segmento produttivo ma si avvale dei prodotti e servizi che gli necessitano attraverso la fornitura da un’impresa terza . Doveva quindi, a dire del giudice, escludersi il verificarsi di una retrocessione del ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda . Il trasferimento d’azienda. La lavoratrice ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione del summenzionato articolo, poiché la Corte non aveva dichiarato il trasferimento, realizzatosi nel momento della cessazione dell’appalto di servizi, allorquando l’attività era stata nuovamente internalizzata. Secondo la Corte di Cassazione, il motivo è fondato. Infatti, ai fini del trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – deve essere passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio . Con principio più volte ribadito, infatti, la Corte ha affermato che il trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa è configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa . Quanto appena detto trova conforto anche in numerose decisioni della Corte di Giustizia, nelle quali il criterio decisivo è da rinvenirsi nel fatto che l’entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione . Poiché, nel caso di specie, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto decisivo il tipo contrattuale, piuttosto che i principi appena ricordati, la sentenza va cassata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 dicembre 2016 – 15 marzo 2017, n. 6770 Presidente Bronzini – Relatore Spena Fatti di causa Con ricorso al Tribunale di Roma in data 24.1.2008 la società HILTON ITALIANA srl in prosieguo per brevità HILTON proponeva opposizione avverso il precetto notificato da I.A. , con il quale sul presupposto della successione della HILTON ai sensi dell’articolo 2112 cc. nel rapporto di lavoro intercorso tra la I. e la società CALDOLO FITNESS, si intimava alla HILTON, quale cessionaria della azienda, di adempiere alla sentenza del Tribunale di Roma nr. 22853/2007 con la quale la CALDOLO FINTNESS veniva condannata alla reintegra in servizio della I. ed al pagamento di una indennità risarcitoria . Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.11.2010 nr. 18004/2010 , accoglieva la opposizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16.10.2012-10.1.2013 nr. 7973/2012 , rigettava l’appello della I. . La Corte territoriale rilevava che la società HILTON, che gestiva l’albergo , aveva affidato ad Eschilo 1 srl, cui era poi subentrata la società Caldolo Fitness srl, l’appalto per la fornitura dei servizi operativi per il centro di fitness e benessere interno all’albergo. La società HILTON non aveva mai trasferito la gestione del centro ed aveva provveduto ad un mero appalto di servizi, contratto con il quale il committente non dismette un segmento produttivo ma si avvale dei prodotti e servizi che gli necessitano attraverso la fornitura da una impresa terza. Sulla base dei documenti e della prova testimoniale era stata accertata la esistenza di un appalto genuino per la esecuzione delle attività inerenti al centro di benessere doveva pertanto escludersi che con la cessazione dell’appalto si fosse verificata una retrocessione del ramo di azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c Per la cassazione della sentenza ricorre I.A. , articolando un unico motivo. Resiste con controricorso la società HILTON ITALIANA srl, illustrato con memoria. Ragioni della decisione Con l’unico motivo la ricorrente ha denunziato ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cpc. violazione o falsa applicazione dell’articolo 2112 cc. nonché ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cpc omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione un ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ha assunto che la esistenza di una fattispecie di appalto di servizi non escludeva, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, il verificarsi di una ipotesi di trasferimento di azienda. Il trasferimento si era realizzato nel momento della cessazione dell’appalto di servizi, allorquando la attività era stata nuovamente internalizzata invero i locali, le attrezzature, l’organizzazione complessiva del centro fitness e quasi tutti i dipendenti erano passati alla gestione diretta della HILTON. La fattispecie di cui all’articolo 2112 cc. poteva verificarsi indipendentemente dallo strumento giuridico adottato ed anche nella ipotesi di cessazione di un appalto di servizi allorché alla scadenza si fosse realizzato un passaggio della azienda dall’appaltatore al committente. Il motivo è fondato sotto il profilo della violazione dell’articolo 2112 cod.civ Ai fini del trasferimento d’azienda la disciplina dell’art. 2112 c.c. postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa nella sua identità obiettiva sia passato a un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio. Questa Corte ha già affermato, con principio che va qui ribadito, che il trasferimento d’azienda o di un ramo di azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2013, n. 11918 Cass. 13 aprile 2011 n. 8460 Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278 Cass. 10 marzo 2009 n. 5708 Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023 Cass. 13 gennaio 2005 n. 493 Cass. 27 aprile 2004 n. 8054 Cass. 29 settembre 2003 n. 13949 . Analoghe considerazioni valgono quando alla cessazione dell’appalto il servizio torni in gestione diretta all’imprenditore già committente. Questo assunto trova conforto in numerose decisioni della Corte di Giustizia secondo una giurisprudenza costante del giudice Europeo per tutte Corte giustizia UE, sez. II, 09/09/2015, Joào Filipe Ferreira da Silva e Brito più altri e giurisprudenza ivi citata , il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, nel senso della direttiva 2001/23, consiste nel fatto che l’entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione. Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva sicché l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi. In accordo con il giudice Europeo deve precisarsi, quanto all’elemento del trasferimento dei mezzi di produzione, che l’accertamento dell’avvenuto trasferimento non è subordinato al trasferimento della proprietà degli elementi materiali cfr. Corte di Giustizia, sez. III 15 dicembre 2005 Nurten Gliney-Gorres e altri, punti 37-42 e giurisprudenza ivi richiamata ed ancora, quanto al trasferimento del personale, che quando un’entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi la conservazione della sua identità, al di là dell’operazione di cui essa è oggetto, non può dipendere dalla cessione di tali elementi sicché, nei settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera, un gruppo di lavoratori costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore alla attività può corrispondere ad un’entità economica cfr. Corte di giustizia sez. VI, 24 gennaio 2002, Temco Service Industries SA 14 aprile 1994, Schmidt 11 marzo 1997, Suzen 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal e a. . La Corte di merito, nell’escludere il trasferimento di azienda in capo alla società opponente arrestandosi al dato formale della esistenza di una fattispecie di appalto di servizi, non si è conformata ai suddetti principi, ritenendo erroneamente decisivo il tipo contrattuale. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella corte d’appello di Roma in diversa composizione affinché provveda ad una nuova valutazione della fattispecie di causa alla luce del principio di diritto sopra affermato. Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.