Mensa in precarie condizioni igieniche: denunciare significa tutelare la salute

Per quanto riguarda i doveri di un responsabile della ristorazione di mense pubbliche, la tutela della salute dei fruitori in base all’art. 32 Cost. , include la denuncia dello stato di obsolescenza e inadeguatezza degli impianti ai loro proprietari il mantenimento di un ambiente idoneo da un punto di vista igienico-sanitario è un aspetto importantissimo per la tutela degli utenti e un obbligo fondamentale per il responsabile di una mensa e per l’intera azienda.

A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione a nella sentenza n. 6534/17, depositata il 14 marzo. La fattispecie. La Corte d’Appello di Napoli conferma la decisione di primo grado che aveva stabilito la legittimità del licenziamento intimato a un direttore di una mensa, sostenendo che rientrasse nelle sue mansioni il compito di vigilare sulle altre professionalità operanti nel sistema organizzativo delle mensa stessa per garantirne il corretto funzionamento in termini di adeguatezza degli impianti, igiene e pulizia dei locali e degli alimenti. L’uomo ricorre in Cassazione. Il licenziamento basato su verbali ispettivi non è generico. Secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero basato la loro decisione sul contenuto di due verbali ispettivi della Asl senza, però, giustificare il licenziamento in base a inadempimenti contrattuali specifici. Inoltre, non avrebbero rispettato il principio di proporzionalità tra l’ipotetica infrazione e l’entità della sanzione applicata. La Suprema Corte di Cassazione non condivide tali assunti nei verbali ispettivi di cui si è detto, infatti, - alla cui redazione il lavoratore era presente - sono stati specificati gli obblighi cui il direttore di mensa era tenuto. Tutelare la salute degli utenti significa garantire igiene e sicurezza. Peraltro, la Corte d’Appello ha individuato in modo specifico gli obblighi del lavoratore, precisandone la fonte egli avrebbe dovuto, riscontrando l’obsolescenza e l’inadeguatezza degli impianti, denunciare tale stato se idoneo a incidere sulla sicurezza e sull’igiene del servizio mensa. Gli Ermellini specificano ulteriormente, per quanto riguarda i doveri di un responsabile della ristorazione di mense pubbliche, che la tutela della salute dei fruitori in base all’art. 32 Cost. , include anche tale denuncia il mantenimento di un ambiente idoneo da un punto di vista igienico-sanitario è un aspetto importantissimo per la tutela degli utenti e un obbligo fondamentale per il responsabile di una mensa e per l’intera azienda. Per tutto quanto detto, il ricorso si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 dicembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 6534 Presidente Di Cerbo – Relatore Cinque Svolgimento del processo 1. Con la sentenza n. 6572/2013 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del 18.1.2011 del Tribunale di Nola che aveva respinto il ricorso proposto da I.C. il quale, direttore di mensa della società Pellegrini spa, aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 3.10.2008. 2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, ha ritenuto infondata la questione sollevata dall’I. circa la dedotta genericità della contestazione disciplinare ha sostenuto che rientrasse negli obblighi del Direttore della ristorazione, quale era appunto l’appellante, quello di vigilare su altre professionalità operanti nel sistema organizzativo della mensa attinente al funzionamento della stessa sia in relazione all’adeguatezza degli impianti che all’igiene e pulizia dei locali e degli alimenti con il connesso onere di denunciare gli eventuali stati di obsolescenza ed inadeguatezza ha considerato, infine, proporzionata la sanzione adottata rispetto agli inadempimenti accertati. 3. Ha proposto per la cassazione ricorso I.C. affidato a tre motivi. 4. Resiste con controricorso la Pellegrini spa. 5. Sono state depositate memorie ex art. 378 cpc. Motivi della decisione 6. Con il primo motivo I.C. censura la gravata sentenza per violazione e/o errata applicazione dell’art. 7 legge n. 300/1970, nonché dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, nonché dell’art. 416 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 nonché n. 5 cpc . In particolare obietta che la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto legittima una contestazione che si limitava a richiamare, peraltro solo parzialmente, il contenuto dei due verbali ispettivi dell’ASL , senza identificare specifiche fattispecie di inadempimenti contrattuali e perché avrebbe omesso di valutare se, nel caso in esame, i detti verbali ispettivi fossero stati esaurienti in termini di specificità. 7. Con il secondo motivo il ricorrente sì duole della violazione o errata applicazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970, nonché dell’art. 5 della legge n. 604/1966 nonché dell’art. 416 cpc, nonché dell’art. 2119 cc in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc . Lamenta la non riferibilità delle irregolarità rilevate dagli ispettori ASL alle sue attribuzioni e la erroneità dell’iter argomentativo fornito dai giudici di seconde cure circa la omessa segnalazione di obsolescenza e inadeguatezza degli impianti non essendo stata tale condotta oggetto di specifica contestazione disciplinare. 8. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione o errata applicazione dell’art. 2106 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 nonché n. 5 cpc, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto osservato il principio di proporzionalità tra l’ipotetica infrazione e l’entità della sanzione applicata in relazione alla gravità delle conseguenze derivate dalle asserite condotte inadempienti procedimento interpretativo non accettabile, secondo l’assunto del ricorrente, perché gli effetti delle condotte solo marginalmente avrebbero dovuto trovare ingresso nel giudizio di valutazione di proporzionalità. 9. Il primo motivo presenta aspetti di inammissibilità e di infondatezza. 10. È inammissibile nella parte in cui si impugna la valutazione sulla specificità della contestazione che costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità tra le altre Cass. n. 17316/2013 n. 14880/2013 . 11. È infondato perché, nel caso di specie, non si verte tecnicamente in una ipotesi di contestazione disciplinare esclusivamente per relationem ma di una contestazione integrata dai verbali ispettivi ad essa allegati e in cui comunque sono stati specificati gli obblighi cui era tenuto l’I. , nella sua qualità di direttore della ristorazione presso la mensa della società sita nello stabilimento FIAT di omissis , e i fatti riscontrati dagli ispettori della ASL . 12. Alcuna lesione del diritto di difesa è, poi, ravvisabile risultando essere stato presente il dipendente alla redazione dei verbali amministrativi citati e avendo svolto una difesa dettagliata e particolareggiata, con la lettera di giustificazioni in ordine agli addebiti ricevuti circostanza quest’ultima che esclude ulteriormente ogni profilo di assenza della specificità nella contestazione e nei rispettivi verbali allegati. 13. Anche il secondo motivo è inammissibile allorquando richiede in sede di legittimità valutazioni di merito sul materiale prodotto in atti e sulle deposizioni testimoniali. 14. Va, invece, respinto in ordine alla censura riguardante l’erroneità dell’iter argomentativo della Corte territoriale - circa la rilevata condotta omissiva dell’I. - perché i giudici di seconde cure, in modo logico e giuridicamente corretto a hanno individuato gli obblighi e i doveri del direttore della ristorazione b hanno precisato la fonte diretta o derivata di tali obblighi c hanno specificato che, in relazione ad un eventuale stato di obsolescenza e inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature appartenenti a diversi proprietari, vi era un obbligo di denuncia di tale stato soprattutto se tale da incidere direttamente sugli standard di sicurezza igienico-sanitaria del servizio mensa. 15. Nella contestazione disciplinare, infatti, era appunto specificato che rientrava nei compiti del direttore della ristorazione l’obbligo di controllare e verificare il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, diretta a garantire l’assoluta tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti che l’azienda aveva l’obbligo di rispettare. 16. Con riguardo ai doveri di un responsabile della ristorazione di mense pubbliche, la tutela della salute dei fruitori art. 32 Cost. non si può esaurire nella mera prestazione delle proprie mansioni ad esso strettamente riferibili, ma include anche quella di denuncia dello stato di obsolescenza e inadeguatezza degli impianti agli eventuali terzi proprietari degli stessi, costituendo il mantenimento delle condizioni di idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, dell’intero ambiente la parte essenziale e, talora, massima della tutela degli utenti attuabile attraverso l’obbligo di controllo e di verifica del rispetto della normativa in materia di salubrità e sicurezza cui è tenuto il responsabile medesimo e, per mezzo di lui, l’azienda. 17. Avendo riguardo a tale principio, pertanto, la contestazione disciplinare è da ritenersi contenutisticamente specifica e corretto è stato il sindacato su di essa della Corte territoriale. 18. Il terzo motivo parimenti non può essere accolto. 19. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria Cass. n. 8293/2012 . 20. La Corte di merito, su tale punto, ha ritenuto, con motivazione adeguata e coerente, quale parametro per determinare la proporzionalità del recesso non gli effetti della condotta, ma la gravità degli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati nella mensa dello stabilimento FIAT di omissis inconvenienti riconducibili agli adempimenti e agli obblighi che gravavano sul direttore responsabile del servizio e che non erano stati assolti. 21. La conseguenza della chiusura dello stabilimento è stata evidenziata dai giudici di seconde cure non come presupposto giustificatore del licenziamento ma come argomento confermativo della gravità dei fatti accertati incidenti, in maniera irreversibile, sulla lesione del vincolo fiduciario. 22. L’indagine sulla proporzionalità è stata svolta, quindi, avendo riguardo sia agli aspetti oggettivi della vicenda che soggettivi relativi alla condotta del lavoratore. 23. Alcuna violazione delle norme di legge scrutinate è, pertanto ravvisabile, nella gravata sentenza. 24. Le altre censure, di cui al motivo citato, attengono ad accertamenti sui fatti ovvero alla loro valutazione ai fini istruttori preclusi nel giudizio di cassazione tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti Cass. Sez. Un. Sent. n. 8053 del 7.4.2014 ipotesi questa non riscontrabile nel caso de quo. 25. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto. 26. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 27. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.