Accordi sindacali rispettati, non valida però l’assegnazione del dipendente a una nuova sede

Vittoria definitiva per una lavoratrice. Inutile il richiamo dell’azienda all’intesa raggiunta coi sindacati. Necessario comunque dimostrare le ragioni del trasferimento a un ufficio diverso da quello in cui la donna ha operato durante il contratto a termine ritenuto poi illegittimo.

Inutile il generico richiamo dell’azienda agli accordi sindacali. Sanzionabile la riammissione della dipendente in una nuova sede, una volta riconosciuta l’illegittimità dell’originario contratto di lavoro a termine Cassazione, sentenza n. 6407, sez. Lavoro, depositata il 13 marzo . Collocamento in altra sede. Punto di partenza della vicenda è la decisione con cui i Giudici d’appello dichiarano l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra Poste Italiane spa e una donna. Quest’ultima vede riconosciuto il proprio diritto ad ottenere la riammissione in servizio nella sede in cui aveva lavorato precedentemente. L’azienda, però, pur ottemperando all’ordine impostole dai magistrati, colloca la propria dipendente in una nuova sede, spiegando che non vi sono posti disponibili nel territorio in cui la donna aveva operato all’epoca del contratto a termine. Pronta l’opposizione della lavoratrice, che riesce ad ottenere soddisfazione nuovamente in Corte d’appello, dove viene dichiarato illegittimo il trasferimento operato dall’azienda. Onere della prova. La vittoria della dipendente di Poste Italiane viene ora resa definitiva dai magistrati della Cassazione. Anche a loro parere, difatti, è valutabile come un abuso il comportamento tenuto dall’azienda. Ciò perché è mancata la prova circa l’esistenza della eccedenza di dipendenti rispetto al fabbisogno nel Comune dove era stata collocata in origine la lavoratrice. In questa ottica viene ritenuto irrilevante il richiamo agli accordi sindacali in tema di riammissione in servizio. Ciò perché non è comunque venuto meno, secondo i giudici, l’obbligo dell’azienda di mettere sul tavolo le ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il trasferimento del singolo dipendente . Di conseguenza, il rispetto degli accordi sindacali non è sufficiente per considerare corretta la decisione con cui l’azienda ha assegnato la lavoratrice a una sede differente rispetto a quella in cui avrebbe dovuto essere collocata alla luce del suo diritto alla riammissione in servizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 dicembre 2016 – 13 marzo 2017, n. 6407 Presidente Napoletano – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Ancona, in data 13 aprile 2004, dichiarava l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e M. B. il 1.6.99, disponendone la riammissione in servizio presso il Comune di Folignano, dove essa lavorava precedentemente la società provvedeva a convocare la ricorrente presso la Struttura Regionale di Ancona per riprendere servizio poiché tuttavia, a suo dire non vi erano posti disponibili presso il Comune di Folignano, risultato eccedentario, la B. veniva trasferita presso il Comune di Montellabate, risultante quello disponibile più vicino al momento del colloquio, con effetto dal 15.6.2006 e mansioni di portalettere. Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno la B. chiedeva dichiararsi la illegittimità del trasferimento dall'Ufficio Postale di Folignano a quello di Montelabbate e la conseguente condanna di Poste a reintegrarla immediatamente nel posto di lavoro dell'ufficio di Folignano o in uno di quelli appartenenti all'area della Filiale di Ascoli Piceno. Si costituiva ritualmente in giudizio Poste italiane contestando le avverse pretese, ed evidenziando che, al fine di risolvere la questione della riammissione in servizio dei lavoratori già assunti a tempo determinato con contratto dichiarato giudizialmente illegittimo, erano stati stipulati, in data 29.7.04, appositi accordi sindacali in base ai quali la B. era stata legittimamente trasferita. Il Tribunale, con sentenza del 22.1.08, valutato tale accordo e ritenute provate le ragioni organizzative e produttive dedotte dalla società, rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello la B. resisteva la società. Con sentenza depositata il 20 dicembre 2012, la Corte d'appello di Ancona riformava l'impugnata sentenza e dichiarava illegittimo il trasferimento, fermo restando l'obbligo della società di ottemperare alla già disposta reintegrazione del lavoratore . Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste la B. con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione. Il motivo è infondato. Sia pur con estrema sintesi la sentenza impugnata contiene la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c , evidenziando che la controversia ineriva l'appello proposto da B. M. avverso il suo trasferimento, disposto da Poste Italiane s.p.a. con decorrenza dal 15.6.06 dall'Ufficio di Folignano AP a quello di Montelabbate PU , dopo la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro, in esito all'accertamento della nullità del termine apposto a precedente contratto di lavoro subordinato tra le medesime parti . Le ragioni in diritto della decisione sono altresì, sia pur concisamente, esposte, riguardando la mancanza di prova delle ragioni legittimanti il trasferimento in questione. 2.- Con il secondo motivo la società denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c, oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la sentenza impugnata aveva solo apparentemente motivato la sua decisione, ritenendo insufficienti a provare il rispetto dei criteri di trasferimento dai Comuni eccedentari previsti dagli accordi sindacali i tabulati prodotti dal sistema informatico di Poste, ovvero la loro conferma a mezzo di una testimone. Si duole inoltre che a fronte di un simile quadro probatorio la corte anconetana avrebbe dovuto esercitare i poteri ufficiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. Il motivo è inammissibile in quanto diretto a censurare apprezzamenti di fatto compiuti dalla sentenza impugnata, nel regime di cui al novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c, che ha invece esaminato il fatto storico decisivo la mancanza di prova circa l'eccedentarietà del Comune di Folignano e comunque delle ragioni organizzative e produttive a base del trasferimento . Deve comunque rimarcarsi che il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c, preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non dimostri di avere investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori Cass. 23.10.14 n. 22534 . Deve inoltre rammentarsi che, a differenza del primo grado di giudizio, in grado di appello, l'esercizio dei poteri ufficiosi è limitato, ex art. 437 c.p.c, ai mezzi di prova ritenuti indispensabili ai fini del decidere e dunque ai mezzi di prova senza i quali la decisione non potrebbe essere assunta. Inoltre, questa Corte ha già affermato che i poteri ufficiosi, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, che pure contraddistingue il processo del lavoro Cass. 25 maggio 2010 n. 12717 , non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri di queste ultime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale Cass. 22 luglio 2009 n. 17102 Cass. 21 maggio 2009 n. 11847 . Nella specie, anche in base al principio della vicinanza o prossimità della prova Cass. n. 6209/2016 Cass. n. 5961/2016 Cass. n. 486\2016 , la società Poste avrebbe potuto allegare o chiedere l'ammissione di ulteriori prove decisive circa le esigenze organizzative e produttive che legittimavano il trasferimento, circostanza neppure allegata dalla società ricorrente. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 cc. Violazione dell'accordo sindacale 29.7.04 e dell'accordo 15.10.04, nonché dell'art. 37 del c.c.n.l. di categoria 2003. Lamenta di aver provato, anche per testimoni, il rispetto degli accordi in tema di riammissione in servizio degli ex dipendenti con contratto a termine dichiarato illegittimo, nonché delle condizioni previste per il trasferimento dall'art. 37 del c.c.n.l. in conformità con le previsioni di cui all'art. 2103 cc. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già osservato sent. n. 1597\16 che anche il rispetto degli accordi 29 luglio e 15 ottobre 2004, ad avviso della sentenza impugnata peraltro non dimostrato, prevedenti specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine riammessi in servizio presso sedi eccedentarie, non vale ad esonerare la società Poste dalla prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 cc e tanto più alla luce degli ulteriori criteri di carattere personale inerenti il lavoratore trasferendo di cui all'art. 37 del c.c.n.l. La società non allega, poi, di aver fornito la prova delle circostanze di cui alle norme da ultimo citate, ma solo del rispetto degli accordi sindacali citati. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c, per avere la sentenza impugnata affermato l'esistenza di un ordine di reintegra della B. nel suo posto di lavoro in Folignano , laddove tale reintegra non è possibile in caso di accertata nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro. Il motivo è privo di rilievo, non avendo la sentenza impugnata disposto alcuna reintegra, avendo solo erroneamente menzionato una reintegra nel posto di lavoro, a suo avviso disposta dalla sentenza della Corte d'appello di Ancona del 2004, senza alcuna effettiva ricaduta sul decisum della sentenza oggi impugnata. 5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del B., dichiaratosi antecipante. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro.100,00 per esborsi, Euro.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. M. M Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.