Trattenere le quote di iscrizione al sindacato non è delegazione di pagamento

La trattenuta dallo stipendio delle quote di iscrizione al sindacato segue lo schema della cessione di credito ex art. 1260 c.c. e non quello della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. il pagamento della quota resta dovuto se e in quanto il lavoratore aderisca al sindacato, di modo che il recesso del primo non si pone come revoca della cessione del credito non configurabile nel nostro ordinamento , bensì come cessazione della causa di pagamento per sopravvenuto venire meno del collegamento con negozio principale adesione sindacale .

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5321/17, depositata il 2 marzo. Una condotta – forse – antisindacale. Una nota azienda automobilistica veniva chiamata in giudizio per condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. per essersi rifiutata di trattenere dallo stipendio dei dipendenti le quote di iscrizione al sindacato. I giudici di merito, ravvisando una violazione dell’interesse sindacale collettivo, avevano condannato la società ad eseguire le trattenute e a versarne l’importo al sindacato. L’azienda ricorre in cassazione, deducendo due vizi della sentenza di appello da un lato la carenza di legittimazione ad agire in capo al sindacato, dall’altro l’errata qualificazione del negozio giuridico delle trattenute, da considerarsi delegazione di pagamento e non cessione di credito, con la conseguenza che il rifiuto di operare le trattenute sarebbe stato legittimo. La Corte di Cassazione rigetta tutti i motivi di impugnazione. La legittimazione attiva nel procedimento ex art. 28 l. n. 300/1970. Il citato art. 28 riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale non già a tutte le organizzazioni sindacali, bensì solo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse . Il legislatore, quindi, ha voluto distinguere tra associazioni sindacali che hanno accesso anche al ricorso ex art. 28 e, quindi, ad una tutela rafforzata dell’attività sindacale, e associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria attivabile ex art. 414 e ss. c.p.c Il procedimento ex art. 28, infatti, rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido i diritti del sindacato. La legittimazione ad agire ex art. 28 va quindi determinata secondo questa stessa norma, senza considerare i requisiti per la costituzione delle rappresentanze sindacali in azienda di cui all’art. 19 l. n. 300/1970. Infatti, per costituire una rappresentanza sindacale è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali o provinciali/aziendali purché applicabili in azienda oppure, ancora, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa gali stessi contratti. Diversamente, l’art. 28 richiede solo che l’associazione sindacale sia nazionale . Sul requisito di nazionalità si è a lungo dibattuto secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, esso non può desumersi da dati meramente formali, né da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale dell’associazione, piuttosto bisogna verificare che l’organizzazione sindacale che agisce in giudizio sia diffusa sul territorio nazionale o in gran parte di esso svolgendo un’effettiva azione sindacale, anche svincolata dalla partecipazione in confederazioni non è nemmeno necessario che l’organizzazione nazionale, sia tra quelle maggiormente rappresentative. Nel caso di specie, il sindacato S.IN Cobas poteva essere considerato organizzazione sindacale nazionale e, quindi, avere legittimità attiva ex art. 28 Trattandosi, però, di sindacato intercategoriale, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quelli di un’associazione di categoria. Cessione di credito o delegazione di pagamento? Secondo la Corte di Cassazione, le trattenute delle quote sindacali dallo stipendio dei dipendenti ed il seguente versamento al sindacato sono riconducibili allo schema della cessione del credito, di cui all’art. 1260 c.c., ove la quota di retribuzione pari ai contributi sindacali dovuti è ceduta dal lavoratore al sindacato, in funzione dell’adempimento dell’obbligazione sorta con il negozio di adesione all’organizzazione sindacale. In tale triangolazione non è necessario il consenso del debitore ceduto datore di lavoro ed il pagamento rimane dovuto fintanto che resta valida l’obbligazione principale, ossia l’adesione al sindacato. Pertanto, il recesso del lavoratore dall’iscrizione al sindacato non è qualificabile come revoca della cessione del credito – peraltro non contemplata dal nostro ordinamento – bensì come cessazione della causa del pagamento per sopravvenuto venire meno del collegamento con il negozio di base adesione sindacale . Se, invece, si qualificasse la trattenuta delle quote sindacali dallo stipendio, come delegazione di pagamento il consenso del datore di lavoro delegato sarebbe essenziale e di conseguenza sarebbe legittimo il suo rifiuto ad aderire alla triangolazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 dicembre 2016 – 2 marzo 2017, n. 5321 Presidente/Relatore - Manna Svolgimento del processo Con sentenza del 23.1.07 il Tribunale di Nola confermava il decreto ex art. 28 legge n. 300/70 con il quale lo stesso Tribunale, dichiarata antisindacale la condotta di Fiat Group Automobiles S.p.A. già Fiat Auto S.p.A. consistita nel rifiutarsi di operare le trattenute dello stipendio relative alle quote sindacali di alcuni lavoratori iscritti allo S.IN Cobas, aveva condannato la società ad eseguire le trattenute e a versarne l’importo al predetto sindacato. Con sentenza depositata il 9.3.13 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame di Fiat Group Automobiles S.p.A., che oggi ricorre per la cassazione della pronuncia affidandosi a quattro motivi. USB - Unione Sindacale di Base Lavoro Privato già Sdl - Sindacato Lavoratori Intercategoriale e già S.IN Cobas resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 28 legge n. 300/70 per essere stata riconosciuta la legittimazione ad agire in capo ad un sindacato privo di effettività di azione sindacale a tutela di interessi collettivi di livello nazionale, erroneamente desunta da una statica dimensione territoriale ricavata dal mero statuto interno dell’organizzazione. 1.2. Analoga violazione dell’art. 28 cit. viene denunciata con il secondo motivo, per non avere la Corte di merito verificato in maniera rigorosa la legittimazione attiva di un’organizzazione di tipo intercategoriale come quella controricorrente. 1.3. Con il terzo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella reale esistenza di Coordinamenti provinciali del sindacato al di là delle sue mere affermazioni e nell’effettività delle non meglio precisate iniziative sindacali e giudiziarie vantate dal sindacato medesimo. 1.4. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha qualificato lo schema delle trattenute sullo stipendio dei contributi da destinare alle organizzazioni sindacali come cessione del credito anziché come delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. con conseguente necessità d’un consenso del delegato il datore di lavoro , consenso che nel caso di specie la società ricorrente aveva negato per l’eccessività gravosità dell’effettuazione delle trattenute e del loro versamento all’organizzazione sindacale. Il motivo conclude richiamando giurisprudenza di legittimità che propende per la configurazione - nel caso in esame - d’una delegazione di pagamento anziché d’una cessione del credito, come invece ravvisato da altri precedenti, sempre di questa S.C. 2.1. I primi due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi sono infondati. L’art. 28 Stat. riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse . La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato v., fra le altre, Cass. n. 1307/06 che con tale disposizione il legislatore ha dettato una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso anche a questo strumento processuale di tutela rafforzata dell’attività sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria attivabile ex artt. 414 e ss. c.p.c La Corte cost. v. sentenza n. 89/95 ha riconosciuto la legittimità di questa scelta, rimarcando che il procedimento di repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato. La stessa Corte cost. ha quindi affermato che l’opzione di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l’art. 39 Cost. Gli interessi che la procedura dell’art. 28 cit. intende proteggere, quindi, trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori sia quelli localistici e coincidono con gli interessi di un’associazione sindacale che si proponga di operare e operi realmente a livello nazionale a tutela di una o più categorie di lavoratori cfr. Cass. n. 5209/10 . Si è altresì precisato in giurisprudenza cfr. Cass. n. 5209/10 cit. Cass. n. 13240/09 , che non devono confondersi i requisiti di cui all’art. 19 l. n. 300/70 per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo III, con la legittimazione prevista ai fini dell’art. 28 stessa legge. Mentre l’art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda , oppure, a seguito dell’intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti del lavoratori, l’art. 28 richiede, invece, solo che l’associazione sia nazionale. Anche il requisito della nazionalità è stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte che, pur statuendo che esso non può desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell’associazione essendo indispensabile anche un’azione diffusa sul territorio , nondimeno hanno puntualizzato che non necessariamente essa deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale cfr., ex aliis, Cass. n. 16637/14 Cass. n. 29257/08 Cass. n. 21931/14, Cass. n. 6206/12 e Cass. n. 2314/12 Cass. n. 16787/11 Cass. n. 16383/06 . In breve, ciò che rileva è la diffusione del sindacato sul territorio nazionale, a tal fine essendo necessario e sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte di esso, senza che in proposito sia indispensabile cha l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa cfr., ex aliis, Cass. n. 2375/15 Cass. S.U. n. 28269/05 . Le S.U. hanno ribadito che, in presenza di tale requisito, devono intendersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali per le quali, peraltro, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quelli di una associazione di categoria. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra ricordati ed ha compiutamente individuato gli indici rilevanti. In particolare, anche prescindendo da elementi meramente formali e strutturali del sindacato desunti dalle disposizioni statutarie, i giudici d’appello hanno comunque dato atto della concreta presenza di 70 coordinamenti provinciali dell’organizzazione oggi controricorrente, cui aderiscono circa 10.000 lavoratori, nonché della concreta attività sindacale svolta. Ciò hanno affermato in base ai documenti prodotti, suffragati dai precedenti giudiziari di merito che hanno ravvisato la sussistenza dei requisiti per la legittimazione ad agire ex art. 28 Stat Giova in proposito ricordare che le sentenze emesse in altri giudizi hanno valore di documenti, dai quali il giudice può attingere liberamente elementi indiziari per suffragarne altri cfr. Cass. n. 4652/11 Cass. n. 21115/05 Cass. n. 4763/93 Cass. n. 5647/82 e che l’accertamento di fatto relativo al carattere nazionale di un’organizzazione sindacale ai fini dell’art. 28 cit. è demandato al giudice di merito v., ex aliis, Cass. n. 6206/2012, cit. Cass. n. 15262/2002 . Le residue censure mosse dalla ricorrente si risolvono nella sostanziale sollecitazione d’una terza lettura delle risultanze istruttorie e di un loro diverso apprezzamento, operazione non consentita in sede di legittimità. 2.2. Il terzo motivo di ricorso va disatteso perché il relativo vizio, oltre ad essere dedotto in maniera irrituale rispetto alle precise prescrizioni di Cass. S.U. n. 8053/14, riproduce sostanziali censure nel merito dell’accertamento operato in punto di fatto dalla sentenza impugnata, che in realtà ha esaminato i documenti prodotti dall’odierna controricorrente e motivatamente accertato che essa svolge in concreto la propria attività a livello non esclusivamente aziendale o locale, ma intercategoriale e nazionale, per il rinnovo di contratti collettivi di vari settori e anche mediante adesione o proclamazione di scioperi nel settore metalmeccanico che è quello in cui opera la società ricorrente . 2.4. Il quarto motivo è infondato. Il contrasto di giurisprudenza segnalato in ricorso è stato ormai da tempo risolto dalla già citata sentenza n. 28269/05 delle S.U. di questa Corte seguita , da altre di segno sempre conforme cfr., da ultimo, Cass. n. 1353/16 , che ha già diffusamente esaminato e respinto le obiezioni coltivate nel ricorso in oggetto, ribadendo che lo schema che si realizza - nel rapporto fra il lavoratore, il sindacato cui vanno versati i contributi e il datore di lavoro - va ricondotto a quello della cessione di credito della quota di retribuzione pari ai contributi sindacali dovuti ex art. 1260 c.c. in funzione di pagamento, cioè in funzione dell’adempimento dell’obbligazione sorta in capo al lavoratore con il negozio di adesione all’organizzazione sindacale. Tale pagamento resta dovuto solo se e in quanto il lavoratore aderisca al sindacato, di guisa che il recesso del primo si pone non già come revoca della cessione del credito non configurabile nel nostro ordinamento , bensì come cessazione della causa del pagamento per sopravvenuto venir meno del collegamento con il negozio di base quello di adesione sindacale . Da ultimo, sempre la citata sentenza n. 28269/05 delle S.U. ha chiarito che l’eventuale aggravamento della posizione del debitore ceduto cioè del datore di lavoro , meramente ventilato dall’odierna ricorrente ma non provato, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata , ex 1218 c.c. deve essere provato dal debitore medesimo. Tale prova non può desumersi puramente e semplicemente dall’elevato numero di dipendenti dell’azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell’onere e l’entità dell’organizzazione aziendale, tenuto conto che un’impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione espressamente in tal senso v. Cass. n. 13886/12 . In conclusione, poiché il motivo di censura non fornisce argomenti idonei a suggerire un ripensamento della giurisprudenza predetta, non resta che darle continuità anche nella presente sede. 3.1. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.