Appalti persi, società in difficoltà: illegittimo comunque il licenziamento del dipendente

Manca la prova che certifichi la necessità per l’azienda di un ridimensionamento. Vittoria per il lavoratore, che ottiene la reintegra e un adeguato ristoro economico.

Momento difficile per la società, che perde alcuni appalti. Ciò nonostante, non si può considerare legittimo automaticamente il licenziamento di un dipendente, giustificandolo con la necessità di ridurre i costi aziendali Cassazione, sentenza n. 5323/2017, Sezione Lavoro, depositata il 2 marzo 2017 . Soppressione. Sia i giudici del Tribunale che quelli della Corte d’appello hanno considerato un abuso la condotta tenuta dai vertici aziendali. Più precisamente, è stato ritenuto non dimostrato il nesso tra la perdita di alcune gare d’appalto e la necessità di tagliare la posizione di un lavoratore. Di conseguenza, viene dichiarato illegittimo il licenziamento , e il dipendente – impiegato amministrativo, responsabile del controllo di gestione – ottiene la reintegra e un adeguato ristoro economico . E questa visione viene condivisa ora dai magistrati della Cassazione, che confermano la censura nei confronti dei vertici societari. Manca, in sostanza, la prova evidente di un obbligato ridimensionamento funzionale dell’assetto organizzativo aziendale, con annessa soppressione della posizione del singolo lavoratore. Impossibile, quindi, concludono i giudici, ritenere giustificato il licenziamento, nonostante il riferimento, come detto, alla perdita di alcuni appalti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 dicembre 2016 – 2 marzo 2017, n. 5323 Presidente/Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 20.10.14 la Corte d'appello di Trieste rigettava il gravame di Italspurghi Ecologia S.r.l. contro la sentenza n. 57/13 del Tribunale della stessa sede che, annullato per difetto di prova il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 16.3.10 da Italspurghi Ecologia S.r.l. nei confronti di M. V. impiegato amministrativo di 8. livello, responsabile del controllo di gestione con funzioni specifiche di controllo e di coordinamento delle attività del personale della ditta e dei consulenti esterni e di riduzione dei costi aziendali , aveva condannato la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze anche economiche di cui all'art. 18 legge n. 300/70, detratto l’aliunde perceptum. Per la cassazione della sentenza ricorre Italspurghi Ecologia S.r.l. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. M. V. resiste con controricorso. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c, 2697 cc, 41 Cost., 30 legge n. 183/10, 3 legge n. 604/66 e 18 legge n. 300/70, nella parte in cui la Corte territoriale non ha ravvisato la prova dell'effettiva esigenza di procedere ad una riduzione dei costi aziendali posta a base del licenziamento per cui è causa esigenza ammessa dallo stesso controricorrente , malgrado le deposizioni di segno contrario delle testi E. e S. costoro avevano riferito che nel 2009 la società aveva perso molte gare d'appalto perché i suoi costi erano superiori a quelli di altre imprese in breve, la sentenza impugnata era infirmata da evidente errori di interpretazione delle risultanze istruttorie, anche documentali, con particolare riferimento alle note integrative ai bilanci aziendali degli anni 2007, 2008 e 2009, con perdite di liquidità di circa 1.000.000 di Euro nel 2009 rispetto all'anno precedente inoltre - prosegue il motivo - la sentenza non ha considerato che nel periodo in cui era stato licenziato M. V. la stessa sorte era toccata ad altre due impiegate amministrative e che le scelte organizzative aziendali non sono sindacabili dal giudice. 1.2. Doglianze sostanzialmente analoghe vengono fatte valere con il secondo motivo, sotto forma di denuncia di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. 2.1. I due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente perché connessi -sono inammissibili perché, ad onta dei richiami normativi contenuti nel secondo di essi, sostanzialmente sollecitano una generale rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze istruttorie affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento. Si tratta di operazione vietata in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre peraltro in maniera irrituale cfr. Cass. S.U. n. 8053/14 sostanziali censure ex art. 360 co. 1. n. 5 c.p.c, a monte non consentite nel caso di specie dall'art. 348 ter co. 4. e 5. c.p.c, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto. A quest'ultimo riguardo si noti che, sebbene solo la sentenza di primo grado si sia basata anche sul tenore della registrazione d'un colloquio intercorso tra M. V. e l'amministratore delegato alla luce del quale il vero motivo di licenziamento sarebbe consistito in contrasti di tipo caratteriale e non già nell'allegato ridimensionamento funzionale dell'assetto organizzativo con soppressione della posizione dell'odierno controricorrente , nondimeno entrambe le pronunce di merito hanno comunque constatato il difetto di prova del giustificato motivo oggettivo dedotto dalla società, difetto di prova di per sé idoneo a determinare l'affermata illegittimità del recesso. Infine, non risponde al vero che la Corte territoriale abbia sindacato il merito delle scelte organizzative aziendali, essendosi invece limitata a rilevarne il difetto di supporto probatorio il che è assai diverso . 3.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.