L’indennità di disagio non rientra nella base di computo del TFR

Ai fini dell’individuazione delle voci retributive comprese nella base di calcolo per la determinazione del TFR, le clausole previste dalla contrattazione collettiva devono essere interpretate in coerenza con i canoni di ermeneutica contrattuale, alla luce della ratio delle clausole stesse.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3642/17 depositata il 10 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Brescia accoglieva la domanda proposta da una lavoratrice per ottenere il riconoscimento del diritto all’inclusione nella base di computo del TFR dell’indennità di disagio percepita nel corso del rapporto di lavoro. La Società datrice di lavoro ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per la falsa applicazione del CCNL in riferimento alle clausole di determinazione della base di computo del TFR, oltre all’erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale. In particolare, viene censurata la ritenuta non tassatività, da parte della Corte territoriale, dell’elencazione delle voci retributive rilevanti ai fini del computo del TFR come previsto dal CCNL di categoria. Voci retributive e determinazione del TFR. Il Collegio, pur rilevando l’erroneo utilizzo dei criteri di ermeneutica contrattuale da parte dei giudici dell’appello, coglie l’occasione per ribadire che, ai sensi dell’art. 1362 c.c., il significato delle clausole contrattuali deve essere determinato – in primo luogo – in base alla connessione delle parole che ne compongono il testo . Procedo da tale assunto, gli Ermellini giungono ad affermare che tra le voci di reddito previste dalla clausola contrattuale in oggetto, debbano rientrare quelle connotate dalla finalità di premiare con un compenso aggiuntivo rispetto al minimo tabellare un peculiare apporto del lavoratore correlato sempre al merito” dimostrato nello svolgimento dell’ordinaria prestazione lavorativa . Si tratta di un’interpretazione restrittiva delle voci che possono andare a comporre la base di calcolo del TFR coerente con la ratio della complessiva clausola contrattuale diretta ad individuare le voci reddituale a tale scopo destinate nei limiti di quanto consentito dell’art. 2120 c.c Ne consegue che l’indennità di disagio corrisposta alla lavoratrice, rivestendo natura squisitamente indennitaria e non premiale, essendo destinata a compensare condizioni particolari di esecuzione delle mansioni assegnate, non rientra tra quelle rilevanti ai fini del computo del TFR. Per questi motivi la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria dell’attrice.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1 dicembre 2016 – 10 febbraio 2017, n. 3642 Presidente Nobile – Relatore De Marinis Svolgimento del processo Con sentenza del 20 ottobre 2011, la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bergamo, accoglieva la domanda proposta da P.T. nei confronti di Minelli S.p.A. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’inclusione nella base di computo del TFR dell’indennità di disagio costantemente percepita nel corso del rapporto fino al gennaio 2002, e la condanna della Società al pagamento del relativo importo. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’emolumento in questione ricompreso nell’elencazione tassativa delle voci da considerare quale retribuzione annua base per il calcolo del TFR di cui all’art. 35 del CCNL per il settore industria del legno e non contestati se non in modo generico ed infondato i conteggi prodotti dalla lavoratrice. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi cui resiste, con controricorso la P. . Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1364. 1366 e 1367 c.c. in relazione agli artt. 33 del CCNL per gli addetti all’industria del Legno per l’anno 1983 poi art. 34 nel rinnovo del 1987 e art. 35 nel rinnovo del 1994 , imputa alla Corte l’erronea interpretazione della clausola collettiva intesa a determinare in modo tassativo la base di computo del TFR. Nel secondo motivo la medesima censura è predicata con diretto riferimento alle norme collettive sopra invocate. Il terzo motivo ribadisce la censura relativa all’erroneità dell’interpretazione della disciplina collettiva con riferimento al disposto dell’art. 2120 c.c Nel quarto motivo il denunciato vizio di violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale è specificamente riferito all’alinea recato dalla clausola collettiva in questione ove sono enumerati gli aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale . Il vizio di motivazione censurato con il quinto motivo afferisce ancora all’erroneità del convincimento espresso dalla Corte circa la non tassatività dell’elencazione delle voci retributive utili ai fini del computo del TFR operata in sede collettiva. L’impugnazione proposta, considerata nel suo complesso, come pare opportuno, tenuto conto della stretta connessione ravvisabile con tutta evidenza tra i cinque motivi su cui si articola, che induce ad una trattazione congiunta dei medesimi, si rivela volta a censurare l’interpretazione della previsione di cui all’art. 33 del CCNL per gli addetti all’industria del legno accolta dalla Corte territoriale nel senso di ritenere l’indennità di disagio continuativamente percepita dalla lavoratrice inclusa nell’elenco tassativo delle voci retributive utili ai fini del computo del TFR quale previsto dalla predetta norma collettiva per essere riconducibile alla tipologia di emolumenti considerata alla quarta alinea della norma in questione ed indicata con la dicitura aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale ”. Le censure come in modo frazionato proposte nei cinque motivi formulati dalla Società ricorrente meritano pieno accoglimento. In effetti, la Corte territoriale non sembra aver fatto corretto uso dei criteri di ermeneutica contrattuale, a cominciare da quello fondamentale di cui all’art. 1362 c.c. per cui il significato della clausola è reso palese innanzitutto dalla connessione delle parole che ne compongono il testo, alla cui stregua la Corte predetta avrebbe dovuto avvedersi come l’uso dell’aggettivo analoghe a qualificare la locuzione eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale rapportato alla voce retributiva in precedenza contemplata alla medesima alinea, aumenti di merito , avrebbe dovuto restringere il valore significante della predetta locuzione a voci retributive, sia pur diversamente denominate, ma parimenti connotate dalla finalità di premiare con un compenso aggiuntivo rispetto al minimo tabellare un peculiare apporto del lavoratore correlato sempre al merito dimostrato nello svolgimento dell’ordinaria prestazione lavorativa, restrizione che, del resto, si imponeva giacché altrimenti l’onnicomprensività della predetta locuzione, la cui formula testuale non consentiva selezione alcuna tra le voci retributive componenti il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL, era tale da frustrare la stessa ratio della complessiva clausola collettiva. diretta, come detto, ad individuare. secondo quanto consentito espressamente dall’art. 2120 c.c., tra le varie voci retributive di spettanza del lavoratore, quelle destinate a rientrare nella base di computo del TFR. La congruità logica di un’opzione interpretativa che fondi la predetta necessaria operazione selettiva sulla valorizzazione dell’aggettivo analoghe” trova poi ulteriore conferma ancora nel testo della clausola in questione, che non manca di prendere in considerazione voci retributive che, come l’indennità di disagio qui in esame, rivestono natura indennitaria, per essere destinate a compensare condizioni particolari di esecuzione della specifica mansione assegnata, come è per l’indennità di maneggio denaro. ma ciò fa in una diversa alinea e senza includervi l’indennità di disagio. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa. rilevata l’assenza di questioni di fatto che necessitino di definizione da parte del giudice del merito, decisa ex art. 384 c.p.c. con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta la domanda della P. e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.