Il potere di controllo delle procedure di riduzione del personale passa ex ante in capo ai sindacati

La l. n. 223/1991, in materia di licenziamenti collettivi, ha introdotto un elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale esercitato ex post ad un controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali dell’iniziativa imprenditoriale relativa alla procedura di riduzione del personale.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 3176/17 depositata il 7 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso dei lavoratori nei confronti della società volto ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità dei licenziamenti intimati, con le conseguenti statuizioni reintegratorie e risarcitorie. Il licenziamento era avvenuto per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, in particolare la società aveva avviato la procedura di riduzione del personale. I lavoratori ricorrono per cassazione. Passaggio da controllo giurisdizionale ex post a controllo sindacale ex ante delle procedure di riduzione del personale. La Corte di legittimità ritiene che il Giudice d’appello, nella valutazione del caso, abbia fatto corretta applicazione di un costante indirizzo di legittimità ove sancisce il principio secondo cui in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la l. n. 223/1991, nel prevedere una completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale esercitato ex post ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già assodata in materia di trasferimenti di azienda. In tal senso, prosegue la Cassazione, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso, in sede giudiziaria, tutte quelle censure con le quali si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione del personale . Pertanto, gli Ermellini, sulla scorta di quanto sopra esposto e non potendo aggiungere altro alla corretta valutazione svolta della Corte territoriale, rigettano il ricorso e condannano i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 novembre 2016 – 7 febbraio 2017, numero 3176 Presidente Di Cerbo – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 16 ottobre 2013, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso dei lavoratori in epigrafe nei confronti della Newlat Spa volto ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità dei licenziamenti intimati in data 8 maggio 2009 in violazione delle disposizioni di cui alla legge numero 223 del 1991, con le conseguenti statuizioni reintegratorie e risarcitorie previste dall’art. 18 della l. numero 300 del 1970. La Corte territoriale ha preliminarmente respinto il gravame con cui si denunciava l’insussistenza dei presupposti legittimanti la procedura di riduzione del personale ha poi considerato inammissibili le deduzioni incentrate sulla incompletezza ed inadeguatezza della comunicazione di avvio della procedura, in quanto formulate per la prima volta con l’atto di impugnazione infine ha ritenuto infondata la doglianza circa la violazione da parte della società dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare in quanto nella comunicazione ex art. 4, comma 9, l. numero 223 del 1991, trasmessa in data 8 maggio 2009, era evidenziato che le modalità di applicazione dei criteri di scelta erano illustrate in allegate schede e la Corte, esaminate le medesime, ha ritenuto che consentissero un tempestivo ed effettivo controllo circa la correttezza dell’operazione da parte dei lavoratori interessati, delle organizzazioni sindacali e degli organi amministrativi. La Corte di Appello ha poi respinto la domanda di superiore inquadramento formulata da P.V. , sulla quale il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi, ritenendo che le dichiarazioni testimoniali non avevano offerto alcun elemento da cui desumere che il predetto avesse capacità e funzioni direttive nonché discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa , requisiti prescritti ai fini dell’inquadramento rivendicato. 2.- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi sia P.V. , S.F. e G.P. , con cinque motivi R.G. numero 2138/2014 , sia M.A. , V.V. e Pa.Do. , con cinque motivi anche se numerati sino a 4 R.G. numero 2280/2014 . La società ha resistito ad entrambi con distinti controricorsi. Motivi della decision e 3.- Preliminarmente i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c 4.- Il Collegio reputa che il ricorso iscritto al R.G. numero 2138 del 2014 non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse. 4.1.- Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, numero 4, c.p.c Si sostiene testualmente che il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive de quo veniva sottoposto al controllo del Giudice in ordine all’accertamento dell’esistenza dei presupposti di fatto legittimanti la procedura di licenziamento collettivo, all’accertamento della correttezza procedurale dell’operazione ed all’imprescindibile nesso causale tra progetto di ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso . Constatato che le organizzazioni sindacali avevano manifestato dissenso in ordine alla procedura medesima - secondo parte ricorrente - il giudice di merito, investito dalla domanda di interpellare detti sindacati sulla regolarità della procedura in esame , aveva l’obbligo quanto meno di motivare la ragione per cui non solo non ammetteva, ma nemmeno esaminava la richiesta unanime delle parti, né si pronunciava in alcun modo sulla richiesta di mezzi istruttori che vedevano la necessità di coinvolgimento delle OO.SS. citate . Il motivo, oltre a confondere temi legati al licenziamento individuale con quelli pertinenti alla riduzione di personale oggetto del giudizio, così formulato è palesemente inammissibile. Come più volte ribadito da questa Corte tra tante Cass. numero 25761 del 2014 , ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia Cass. numero 20311 del 2011, Cass. numero 3756 del 2013 . In particolare, si è precisato ad ex., Cass. numero 5444 del 2006 che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., numero 5, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di appello , là dove, nel caso dell’omessa motivazione, l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia. Ciò posto può ritenersi, avuto specifico riguardo all’esercizio dei poteri istruttori ad opera del giudice di merito, che non è tanto il vizio di attività in sé, circa l’ammissione o non ammissione di una prova, anche d’ufficio, a poter essere valutato dal giudice di legittimità, quanto piuttosto l’incidenza che tale difetto di attività abbia prodotto sulla ricostruzione dei fatti storici che hanno originato la contesa, ricostruzione sindacabile nei limiti di cui all’art. 360, co. 1, numero 5, c.p.c. Cass. numero 24481 del 2014 . Così, per questa Corte, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento Cass. numero 11457 del 2007 conformi Cass. numero 4369 del 2009 Cass. numero 5377 del 2011 . Nella specie parte ricorrente lamenta così del tutto impropriamente una omessa pronuncia da parte della Corte territoriale per non avere ammesso mezzi istruttori che vedevano la necessità di coinvolgimento delle OO.SS. citate , come se, peraltro, interpellare i sindacati sulla regolarità della procedura in esame fosse decisivo ai fini dell’esito della controversia, quando il giudizio di conformità a legge spetta comunque al giudice e non è certo riservato alle organizzazioni sindacali. 4.2.-Il secondo motivo, riguardante quella parte della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibili le deduzioni dell’appello relative alla comunicazione di avvio della procedura in quanto formulate per la prima volta con l’atto di impugnazione , è articolato in due profili per un primo aspetto si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345, co. 2, c.p.c., dell’art. 24 Cost. e degli artt. 101 e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato eccezione in senso stretto quella assunta a fondamento di uno dei motivi di appello e precisamente quello inerente la mancanza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, l. numero 223/91, nella comunicazione preventiva di avvio della procedura medesima , avendo invece le parti costituite chiesto di accertare la regolarità della procedura ex art. 4 e 24 L. numero 223/91 per un diverso profilo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4, nnumero 2 e 3, l. numero 223 del 1991 e dell’art. 112 c.p.c. per esservi omissione di pronuncia su tutte le doglianze poste nell’atto di appello. La sentenza gravata resiste a tutti i rilievi presenti nel motivo in esame, peraltro esposti senza che siano dotati della necessaria specificità, avuto riguardo alle molteplici violazioni di legge sostanziale e processuale denunciate, e senza che siano riportati, nel corpo del motivo medesimo, i contenuti rilevanti della domanda introduttiva del giudizio ovvero dell’appello, in modo tale da consentire la verifica del rispetto del criterio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c La pronuncia impugnata è invero coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell’ipotesi che la domanda abbia per oggetto la richiesta dell’accertamento della illegittimità di un licenziamento collettivo intimato in sede di procedura di mobilità ex lege numero 223 del 1991, la domanda deve presentare un minimo di specificità e non già risolversi in una generica contestazione della procedura cfr. Cass. numero 14173 del 1999 Cass. numero 2533 del 1989 con la conseguenza che la causa petendi rimane circoscritta agli specifici motivi di impugnazione addotti in primo grado per cui non possono essere proposti nel giudizio di appello altri motivi Cass. numero 18119 del 2008 Cass. numero 22153 del 2004 . In particolare sussiste violazione dell’art. 437 c.p.c. v. sul tema Cass. numero 9855 del 2002, in motivazione quando, essendo contestata in primo grado la legittimità di un licenziamento collettivo sotto il profilo del difetto degli elementi sostanziali, si alleghi in appello il mancato rispetto delle procedure stabilite per detto licenziamento cfr. Cass. numero 1743 del 1991 ovvero anche per l’ipotesi di nuova prospettazione di irregolarità dell’iter procedurale diverse da quelle dedotte in primo grado Cass. numero 13797 del 2000 . Più di recente si è altresì chiarito che nel giudizio di impugnativa di un licenziamento intimato a conclusione della procedura diretta al collocamento di lavoratori in mobilità, a norma dell’art. 4 della L. numero 223 del 1991, il giudice di merito non può rilevare d’ufficio eventuali ragioni di illegittimità della procedura, incombendo sulla parte l’onere di allegare, tempestivamente, tutte le circostanze che giustificano la proposizione della domanda, inclusi i vizi di forma o di sostanza dei quali intenda avvalersi ai fini della inefficacia o annullabilità della procedura Cass. numero 20436 del 2015 . 4.3.-Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 4, co. 9, 5 e 24 della L. numero 223 del 1991 e dell’art. 112 c.p.c., in quanto, pur essendo state impiegate ben 37 pagine di ricorso in appello per esporre minuziosamente tutte le irregolarità della procedura in esame , la Corte territoriale avrebbe replicato alle medesime con una scarna motivazione in particolare si evidenzia che in assenza di organigramma pregresso che indichi quali fossero le mansioni dei ricorrenti precedentemente al licenziamento i criteri di polifunzionalità , mobilità interna , organizzazione o riqualificazione professionale risultino criteri assolutamente vuoti e aspecifici e non consentano alcun confronto tra le singole professionalità, illecitamente ponendo la scelta nella totale discrezione del datore di lavoro . Anche tale motivo non merita accoglimento. Esso inammissibilmente censura sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c., che invece deve essere prospettato secondo i dettami imposti dall’art. 360, co. 1, numero 4, c.p.c. tra le altre v. Cass. 13842 e 13866 del 2014 . Inoltre non è adeguatamente specificato in qual modo la Corte territoriale sarebbe incorsa nelle molteplici violazioni della L. numero 223 del 1991 denunciate, traducendosi piuttosto le doglianze in una richiesta di rivisitazione degli accertamenti e della valutazioni in fatto esplicate dal giudice del merito circa i criteri di scelta e la loro attuazione, rivisitazione certamente preclusa in questa sede di legittimità. 4.4.- Con il quarto mezzo si denuncia congiuntamente omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , con riferimento alla interpretazione delle prove testimoniali e documentali, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del CCNL per le aziende esercenti industrie si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di superiore inquadramento di P.V. . Il motivo, promiscuamente articolato anche con denunce solo formali di violazione di legge e di contratto collettivo, nella sostanza travalica i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360, co. 1, numero 5, c.p.c., come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nnumero 8053 e 8054 del 2014. Ci si duole dell’interpretazione delle prove testimoniali e documentali offerta dai giudici del merito cui, invece, compete il sovrano apprezzamento della quaestio facti. Si trascura altresì di considerare che il rilievo secondo cui il giudice abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova non è mai censurabile sotto il profilo della violazione di legge Cass. numero 13960 del 2014 Cass. numero 26965 del 2007 . 4.5.-Con l’ultimo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omesso esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio per mancato immotivato esame . delle istanze istruttorie formulate in primo grado dall’attore . Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni diffusamente esposte innanzi al punto 4.1. perché denuncia come omessa pronuncia la mancata ammissione di mezzi istruttori, di cui peraltro non individua la dirimente decisività. 5.- La Corte giudica che anche il ricorso iscritto al R.G. numero 2138 del 2014 debba essere respinto per le ragioni che seguono. 5.1.-Con il primo motivo si lamenta mancata pronuncia su richiesta di accertamento della sussistenza dei motivi di applicazione della L. numero 223/91 ex art. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 numero 3 c.p.c. . Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ex art, 360 c.p.c. in ordine alla sussistenza dei motivi di applicazione L. numero 223/91 . Si sostiene che in luogo di una verifica della esistenza di una concreta iniziativa di trasformazione o ridimensionamento o addirittura di cessazione, il giudicante si limitava apoditticamente a prendere visione e fare proprie le dichiarazioni dell’azienda, senza verificare l’esistenza di un progetto di trasformazione dell’azienda . Le censure sono congiuntamente prive di fondamento. La Corte territoriale, pronunciandosi sul punto, ha fatto corretta applicazione di un costante indirizzo di legittimità espresso dal seguente principio di diritto in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la legge 23 luglio 1991, numero 223, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso , con la conseguenza che non possono trovare ingresso, in sede giudiziaria, tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva Cass. numero 5089 del 2009 conf. a Cass. numero 21541 del 2006 e molte altre . 5.2.- Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 360 c.p.c. in ordine al presunto ius novorum , per avere la Corte territoriale giudicato inammissibili le deduzioni incentrate sulla incompletezza ed inadeguatezza della comunicazione di avvio della procedura. Si deduce che con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno puntualmente rilevato l’invalidità/illegittimità dei licenziamenti intimati censurando la procedura adottata in ogni sua parte, ivi compresa la fase iniziale della stessa costituita, appunto, dalla comunicazione di avvio della procedura . Il motivo, che non riporta il contenuto dell’atto processuale su cui si fonda né indica dove lo stesso sia reperibile ai fini del giudizio di legittimità, in spregio alla prescrizione di cui all’art. 366, co. 1, numero 6, c.p.c., va comunque respinto per le ragioni espresse già al punto 4.2 cui ci si riporta integralmente. Pertanto, la pronuncia della Corte territoriale circa l’inammissibilità in grado d’appello delle doglianze attinenti la comunicazione di avvio della procedura, che per quanto innanzi resiste al vaglio di legittimità, travolge anche il quarto motivo del ricorso in esame con cui si deduce testualmente violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali punto 3 in ordine ai requisiti di validità di avvio procedura ex art. 4 - L. numero 223/91 . Infatti i giudici di appello non sono entrati nel merito dell’adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura, essendo tale indagine preclusa dalla decisione in rito. 5.3.-Con il quinto mezzo erroneamente numerato come 4 si denuncia violazione di legge in ordine a criteri di scelta per individuazione lavoratori da assoggettare a licenziamento . Si assume che i giudici avrebbero dovuto accertare la veridicità dei punteggi attribuiti ad ogni dipendente . Si tratta di censura totalmente priva di specificità, anche nell’individuazione dei suoi presupposti normativi, che peraltro involge l’accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito, non sindacabile da questa Corte oltre i limiti imposti dal già richiamato art. 360, co. 1, numero 5, c.p.c., novellato. 6.- Conclusivamente i ricorsi devono essere respinti con condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei distinti controricorsi depositati dalla società. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. numero 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, L. numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della Newlat Spa liquidate in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.