Spese legali del doppio grado di giudizio: attenzione ad applicare la legge vigente

Il Giudice, nella liquidazione delle spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita, deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività è stata compiuta. I più recenti parametri sanciti dal d.m. n. 140/2012 si applicano alle liquidazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore di detto decreto salvo che, a tale data, l’attività difensiva non sia ancora stata completata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 3083/17 depositata il 6 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda proposta dalla lavoratrice per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento e condannava l’INPS al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio. La liquidazione delle spese processuali. Adita la Cassazione, appare rilevante la trattazione della doglianza relativa alla violazione di legge nella regolazione delle spese del doppio grado. Gli Ermellini ritengono applicabile alla fattispecie in questione il principio secondo il quale, per il primo grado di giudizio conclusosi nel 2008, sono applicabili i criteri di cui al d.m. n. 127/2004. In particolare affermano che il Giudice deve liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita facendo applicazione della normativa vigente al tempo in cui l’attività è stata compiuta . Pertanto, per l’attività conclusa nella vigenza del decreto ministeriale sopracitato trovano applicazione le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti con il più recente d.m. n. 140/2012. I nuovi parametri, infatti, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale è intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata. Infine, aggiunge la Corte, il Giudice d’appello avrebbe dovuto procedere d’ufficio, nella riforma della sentenza impugnata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere avrebbe dovuto essere ripartito secondo il criterio unitario e globale proprio della valutazione della soccombenza. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, sentenza 15 dicembre 2016 – 6 febbraio 2017, numero 3083 Presidente Curzio – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. 2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2012, in accoglimento del gravame svolto dall’attuale ricorrente, ha accolto la domanda proposta per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 15 dicembre 2003. 3. La Corte territoriale ha inoltre condannato l’INPS al pagamento delle spese processuali del doppio grado, liquidate in Euro 1.600,00 quanto al primo grado e in Euro 1.800,00 quanto al giudizio di gravame. 4. R.T. ricorre avverso tale sentenza, denunciando violazione di legge L.18/80 e success. modifiche e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale, in adesione alle conclusioni svolte dall’ausiliare officiato in giudizio, ancorato la decorrenza del beneficio per oligofrenia grave e conseguente mancanza di autonomia all’epoca della visita presso la Commissione medica, alla data del 15 dicembre 2003, omettendo di indicare le ragioni dello spostamento in avanti della decorrenza rispetto alla data della presentazione della domanda amministrativa 6 settembre 2002 con il secondo motivo denuncia violazione di legge nella regolazione delle spese del doppio grado. 5. L’INPS ha resistito con controricorso. 6. Deve, in primo luogo, osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ex plurimis, Cass. nnumero 16698 e 7394 del 2010 nella prospettiva della novella del vizio ex art. 360, primo comma, numero 5 c.p.c., applicabile, nella specie, ratione temporis, v. Cass., SU, 8053/2014 . 7. Nel primo motivo all’esame, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge - contenuto espressamente nell’intestazione - le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio laddove la tipologia della malattia riscontrata in sede di accertamento peritale, deponeva, ad avviso della ricorrente, per la sussistenza del requisito sanitario, per la prestazione pretesa, sin dalla data della domanda amministrativa. 8. In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice ed egli può legittimamente disattenderle, purché lo faccia attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione v., ex multis, Cass. nnumero 17720 e 5148 del 2011 . 9. Nel caso di specie l’impugnata sentenza ha indicato, in modo chiaro ed adeguato, le ragioni per le quali, in adesione alle conclusioni rese dall’ausiliare, ha fissato la decorrenza dalla data dell’epoca - all’esito della visita specialistica richiesta dalla commissione medica - in cui è risultata diagnosticata l’oligofrenia grave. 10. I giudici di appello hanno, pertanto - diversamente da quanto prospettato nel ricorso - adeguatamente motivato il proprio convincimento, enunciando per relationem gli elementi di valutazione specificamente seguiti, sulla base della documentazione esaminata dall’ausiliare. 11. A fronte di ciò la parte ricorrente neanche offre elementi per infirmarne l’esito, richiamando pregressa documentazione sanitaria attestante la gravissima condizione di ritardo quantomeno da epoca prossima alla presentazione della domanda amministrativa, sicché i rilievi critici formulati si risolvono in una mera contrapposizione rispetto al giudizio espresso dalla Corte di merito. 12. Il secondo motivo, diretto a censurare legittimità e congruità della liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice di appello nella sentenza impugnata, è invece qualificabile come fondato. 13. In applicazione dei principi già affermati da questa Come v., da ultimo e fra le tante, Cass. 18194/2016 per il primo grado di giudizio - conclusosi con sentenza del 18.9.2008 - andavano applicati i criteri di cui al d.m. numero 127 del 2004, distinguendo tra onorari e diritti in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. 14. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla scorta della sentenza delle Sezioni unite della Corte, numero 17405 del 2012, il giudice deve liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita facendo applicazione della normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, sicché, per l’attività conclusa nella vigenza del citato d.m. numero 127 del 2004, trovano applicazione le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi del d.m. numero 140 del 2012, art. 41. 15. Pertanto, in tema di spese processuali, agli effetti del d.m. numero 140 del 2012, art. 41, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale v., fra le tante, Cass. sez. sesta - L numero 6306 del 2016 . 16. Con orientamento costante Corte Cass. Sez. 6 - L, numero 6259 del 2014 ha, inoltre, statuito che Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado . 17. Infine, nella determinazione dello scaglione, sono intervenute le Sezioni unite della Corte sentenza numero 10455 del 2015 che, risolvendo il contrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare il valore della causa, hanno affermato il seguente principio di diritto ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni . 18. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.