Denuncia il capo per molestie: le sue pronte dimissioni rendono credibili le accuse

Condanna definitiva per il datore di lavoro, colpevole di avere palpeggiato una sua dipendente. A dare solidità al racconto fatto dalla donna c’è soprattutto la scelta di rinunciare immediatamente a un posto di lavoro sicuro.

Denuncia le molestie sessuali subite dal capo. A dare forza alle sue parole l’atteggiamento tenuto, cioè l’avere scelto di dare subito le dimissioni. Condanna inevitabile per il datore di lavoro Cassazione, sentenza n. 5436/2017, Sezione Terza Penale, depositata il 6 febbraio . Comportamento. Andamento altalenante tra primo e secondo grado per la triste vicenda ambientata in Campania. In Tribunale l’uomo, accusato di violenza sessuale per presunti palpeggiamenti ai danni di una sua lavoratrice, viene assolto, alla luce della scarsa credibilità concessa alle parole della presunta vittima. In appello, invece, la donna viene ritenuta assolutamente convincente, e ciò conduce alla condanna dell’uomo. In sostanza, pare dimostrato che il datore di lavoro abbia costretto la sua dipendente a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento del seno e delle natiche . E questa certezza è condivisa ora anche dai magistrati della Cassazione. Decisivo il comportamento tenuto dalla donna. Ella ha immediatamente rassegnato le proprie dimissioni . E la decisione di lasciare un posto di lavoro sicuro, da parte di una giovane donna, a pochi giorni dall’assunzione e in zone afflitte da endemica disoccupazione giovanile è ritenuta giustamente indice di genuinità delle accuse mosse al datore di lavoro.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 ottobre 2016 – 6 febbraio 2017, n. 5436 Presidente Ramacci – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 04/05/2015 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Nocera Inferiore del 08/05/2012, condannava S. A. per il reato di cui all'art. 609 bis, comma 3, cod. pen., per avere, con violenza, costretto la dipendente D. R. A. a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento del seno e delle natiche. 2. Avverso tale provvedimento il difensore di S. A., Avv. P. A., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione relativamente alla valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, con giudizio di credibilità della persona offesa difforme rispetto a quello formulato dal giudice di primo grado. Lamenta, in particolare, che la sentenza di assoluzione di primo grado avesse rilevato diverse e gravi incongruenze nella deposizione della persona offesa, mentre, al contrario, la sentenza impugnata avesse ritenuto il racconto lineare, circostanziato e riscontrato ab estrinseco sulla base della nuova audizione disposta nel dibattimento di appello sostiene che l'audizione abbia, al contrario, accentuato i profili di illogicità e le incongruenze emerse con riferimento alla sua permanenza in ufficio per almeno cinque ore dopo la presunta molestia sessuale, alla discrasia della data riportata nel referto medico rispetto a quella della presunta aggressione, ed alla mancata presentazione della denuncia nello stesso giorno dei fatti la Corte territoriale, inoltre, avrebbe travisato la dichiarazione del Mar. CC P., in ordine al mai espresso consiglio fornito alla D. R. di riflettere qualche giorno prima di sporgere la querela, avrebbe liquidato senza adeguata motivazione le testimonianze, ritenute compiacenti, della B., in quanto fidanzata e futura moglie dell'imputato, e della M., lavoratrice a nero del medesimo, ed avrebbe omesso di motivare in ordine ai tabulati, e in ordine alle deposizioni di altri testimoni P., S. e M. la tardività della denuncia, presentata ben 10 giorni dopo, è un indice di criticità nella valutazione di attendibilità, ancor più in quanto successiva all'aggressione del S. da parte del padre della persona offesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va innanzitutto evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla diversa valutazione attribuita, sulla base delle dichiarazioni dal ricorrente ritenute inattendibili della vittima, ai fatti denunciati, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. Giova al riguardo premettere che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza, e non può esondare dai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, F., Rv. 203767 . Pertanto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, D., Rv. 207944 . L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dal testo della sentenza o da altri atti specificamente indicati, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 . Gli accertamenti giudizio ricostruttivo dei fatti e gli apprezzamenti giudizio valutativo dei fatti cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961 . Ebbene, esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità tantomeno manifeste e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la credibilità della persona offesa era desumibile, in particolare, dal comportamento tenuto dopo i fatti, avendo ella immediatamente nel pomeriggio stesso rassegnato le proprie dimissioni dal posto di lavoro la decisione di dimettersi da un posto di lavoro sicuro, da parte di una giovane donna, a pochi giorni dalla propria assunzione, ed in zone afflitte da endemica disoccupazione giovanile, è stata correttamente ritenuta indice di genuinità del narrato accusatorio inoltre, le incongruenze ritenute dal primo giudice sono state valutate in termini di lievi imprecisioni , alla luce altresì della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e dell'audizione della vittima. In particolare, con riferimento ai tre profili che erano stati valorizzati dal giudice di primo grado, e riproposti con il ricorso in esame, per affermare l'inattendibilità della persona offesa, la sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base della deposizione della vittima, e con apprezzamento di fatto che appare immune da censure di manifesta illogicità o di contraddittorietà, che la permanenza in ufficio dopo l'aggressione era stata determinata dal sopraggiungere degli altri colleghi - tra cui la B., fidanzata e attuale moglie dell'imputato, e la M. - circostanza che, pur rassicurando la donna in ordine ad ulteriori aggressioni, la tratteneva dall'allontanarsi dal luogo di lavoro, in quanto avrebbe dovuto spiegarne il motivo e raccontare i fatti, non fidandosi di loro, poiché si trovava in un luogo in cui il S. era presente ed era il loro datore di lavoro in ordine alla tardività della querela, la persona offesa ha riferito di essersi recata immediatamente presso la Stazione CC, come riscontrato dal padre, che la accompagnò anche al Pronto soccorso, e che la decisione di formalizzare la denuncia dopo qualche giorno era legata all'invito del maresciallo a riflettere, poiché i fatti non erano molto gravi e non vi erano testimoni quanto alla discrepanza tra la data del referto medico 31/05/2005 e quella dell'aggressione 01/06/2005 , la sentenza ha accertato che il referto recava la data del 01/06/2005, ore 18,40, e che l'altra data appare un mero refuso del compilatore con valutazione immune da censure, inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto non credibili, in quanto portatrici di interessi, la teste B., all'epoca fidanzata e poi moglie dell'imputato, e la teste M., in quanto in posizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, anche in considerazione della natura 'a nero' del lavoro espletato infine, ulteriori riscontri sono stati desunti dal referto medico, attestanti lesioni facciali e stato d'ansia, compatibili con la dinamica narrata dalla vittima, e dai tabulati telefonici, dai quali è emersa la veridicità del racconto in merito alle telefonate tra la D. R. ed i colleghi d'ufficio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00 infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.