Il compenso delle prestazioni professionali dipende, in primo luogo, dall’accordo tra le parti

C’è un ordine preferenziale nell’applicazione dei criteri di determinazione del compenso per i professionisti. La Corte di Cassazione spiega meglio l’interpretazione da utilizzare per l’art. 2233 c.c

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1900/17 depositata il 25 gennaio. Il caso. Due ingegneri, dipendenti dell’ANAS s.p.a., avevano chiesto ed ottenuto la condanna della società al pagamento della loro prestazione lavorativa un incarico di collaudo sulla base della tariffa ingegneri e architetti, conformemente al regolamento dell’ente datato 1996 che legava l’ammontare dei compensi alle tariffe professionali. La Corte d’appello riteneva che gli incarichi dei due fossero regolati dagli art. 2229 e ss. del c.c., specialmente dal 2233, il quale statuisce che le prestazioni intellettuali, se non vi sono stati accordi tra le parti o tariffe o usi, vanno compensati dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale competente . La preferenzialità del compenso pattuito. Avverso la sentenza di condanna ricorreva in Cassazione l’ANAS, adducendo l’inapplicabilità del regolamento summenzionato perché entrato in vigore successivamente rispetto alla delega di collaudo. Per altro, quest’ultima conteneva espressamente i criteri di determinazione del compenso, che quindi erano stati accettati dai lavoratori. La Corte di Cassazione concorda con questa ricostruzione, ricordando che il compenso per le prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito . Il succitato art. 2233 c.c. pone semplicemente una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso . Ma la rilevanza principale è da attribuire alla convenzione tra le parti, in assenza della quale, e solo in assenza della quale, si utilizzano gli altri criteri tariffe, usi, determinazione del giudice . In materia di compensi professionali, in realtà, vi è una evoluzione normativa, sia interna che comunitaria, che favorisce la previsione di minimi tariffari ciò, però, non può portare a considerare invalida qualunque pattuizione in deroga, ovviamente. Le appena menzionate discipline, infatti, servono a garantire la dignità e il decoro delle singole categorie professionali, non quello dell’intera collettività. Per questi motivi, il ricorso dell’ANAS va accolto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 settembre 2016 – 25 gennaio 2017, n. 1900 Presidente Nobile – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo Con sentenza n. 2256 in data 9 marzo 12 agosto 2010 la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione di ANAS S.p.A. avverso la sentenza del 19 maggio 2005, con la quale il locale giudice del lavoro aveva accolto la domanda degli attori, ing. A.F. e ing. M.C. , già dipendenti ANAS il primo sino al 31 dicembre 1994 ed il secondo sino al 31-121997, per successivo collocamento in quiescenza, rispettivamente dal primo gennaio 1995 e dal primo gennaio 1998 , i quali avevano chiesto la condanna dell’Azienda al pagamento del compenso professionale per l’opera prestata in relazione all’incarico di collaudo ad essi affidato con nota del 4 marzo 1991 dalla allora Azienda Nazionale Autonoma delle Strade. Gli attori avevano rivendicato il diritto al pagamento delle parcelle sulla base della tariffa ingegneri e architetti ed in conformità al regolamento di amministrazione dell’ente, risalente al 1996, il cui articolo 12 stabiliva che il compenso per i collaudi andava determinato dal consiglio di amministrazione sulla base delle tariffe professionali. La Corte di merito osservava, per quanto qui ancora interessa, che le operazioni di collaudo risultavano iniziate nell’anno 1992 ed erano proseguite anche dopo la cessazione dal servizio degli appellati, fino alla nota di trasmissione del certificato di collaudo definitivo in data 28 novembre 1996. Pertanto, la Corte capitolina riteneva che gli anzidetti incarichi professionali fossero disciplinati dagli articoli 2229 seguenti del codice civile, di modo che ai sensi dell’articolo 2233 le prestazioni intellettuali andavano compensate, in mancanza di accordo tra le parti e di tariffe ed usi, dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale competente. Secondo la Corte territoriale, la delegazione di collaudo invocata dall’ente non poteva ritenersi espressione di autonomia negoziale, trattandosi di incarichi assunti in base ai doveri di ufficio e secondo un contenuto determinato in via autoritativa dalle norme di legge vigenti per il rapporto di pubblico impiego. Veniva, altresì, citata la sentenza di questa Corte, n. 15062 del 2009, secondo cui era estranea alle previsioni del citato articolo 2233 la disciplina unilaterale del corrispettivo, quale quella prevista da norme e regolamenti propri del regime pubblicistico, che poteva continuare a spiegare efficacia soltanto per effetto di una concorde volontà delle parti, trasfusa nella convenzione che ne regolava il rapporto. La Corte d’Appello rilevava, altresì, che nella specie la prestazione resa dai due professionisti era stata eseguita anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro ed in seguito alla cessazione degli appellati al servizio, sicché doveva escludersi la possibilità di quantificare il compenso secondo le condizioni previste in termini rimborso spese, stabilite nella delegazione di collaudo. Per contro, l’applicazione delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, in base ai parametri indicati dall’articolo 2233, risultava recepita dall’articolo 12 della anzidetto regolamento di amministrazione, adottato il 2 febbraio 1996 I collaudi sono seguiti da soggetti con accertata specifica qualificazione professionale. I soggetti esterni all’ente devono avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione agli albi professionali o di servizio presso pubbliche amministrazioni. Il relativo compenso verrà determinato dal consiglio di amministrazione sulla base delle tariffe professionali . Rilevava, inoltre, la Corte distrettuale che per le prestazioni in esame, relative al rapporto di durata, la determinazione del compenso andava operata con riferimento alle norme e alle tariffe in vigore al momento della chiusura delle operazioni di collaudo, con conseguente inapplicabilità delle pregresse fonti, invocate dall’appellante ANAS. Avverso la sentenza, pubblicata il 12 agosto 2010, ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a. ANAS con atto notificato a mezzo posta spedita l’undici febbraio 2011, affidato ad un solo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’articolo 2233 del codice civile, nonché degli articoli 1362, 1366 e 1367 dello stesso codice, sostenendo in conclusione che la Corte territoriale avrebbe dovuto correttamente applicare le norme di riferimento, disattendere l’applicazione dell’articolo 12 del citato regolamento, perché la delega di collaudo, accettata dagli ingegneri A.F. e M.C. , conteneva espressamente i criteri di determinazione del compenso, ed inoltre perché il citato articolo 12 era entrato in vigore successivamente al momento in cui era stato conferito l’incarico al predetti, sicché per la determinazione del compenso occorreva aver riguardo al momento genetico del rapporto . A.F. e M.C. hanno resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso, notificato a mezzo posta spedita il 21 marzo 2015, insistendo per l’applicabilità nella specie del succitato articolo 12 del regolamento di amministrazione ANAS. Sostenevano, tra l’altro, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, che all’epoca del conferimento dell’incarico, poiché dipendenti dell’azienda, certamente non potevano pattuire alcunché, tant’è che nell’indicare le modalità di quantificazione del compenso dei collaudatori, la suddetta delega di incarico si limitava a rinviare al trattamento economico previsto dalla vigente normativa in materia. Impropriamente, la ricorrente assumeva un’accettazione dell’incarico, laddove la delega di collaudo non costituiva una proposta contrattuale, ma, stante il carattere pubblico del rapporto di impiego, un atto unilaterale perfetto, espressione della posizione di supremazia della pubblica amministrazione nei confronti del funzionario. Del resto, il documento da cui risultava il conferimento dell’incarico recava la sola firma del dirigente generale, e non anche quella di essi controricorrenti, al contrario di quanto affermato dall’Anas. Di conseguenza, in base alla citata normativa e della circolare Anas n. 45 del 1995, i nominati collaudatori potevano sottrarsi all’incarico conferito soltanto per gravi motivi. Ecco perché spiegato, in quanto riconducibile ai normali doveri di ufficio, il compenso dei collaudatori individuato dalla normativa richiamata nella delega era, in base al principio della onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, quello medesimo previsto per le normali trasferte. Erroneamente, inoltre, la ricorrente aveva richiamato il principio di cosiddetta POSTNUMERAZIONE, non soltanto perché il compenso per l’incarico non era stato mai pattuito, ma anche perché tale principio si riferiva alle retribuzioni periodiche e non poteva, quindi, trovare applicazione in relazione ad un incarico che non prevedeva la corresponsione di emolumenti ad intervalli regolari, ma solo un compenso unitario alla fine dell’opera. Motivi della decisione Il motivo appare fondato. Ed invero, come già in passate analoghe occasioni affermato da questa Corte v. in part. Cass. 11 agosto 2011 n. 17222 e 5 ottobre 2009 n. 21235, nonché n. n. 1223 del 28/01/2003. Cfr. ancora in senso analogo Cass. lav. n. 5231/21.02-02.04.2012 , il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36 Cost., comma 1, applicabili soltanto ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi, che impongono l’inderogabilità dei minimi tariffari, non importa la nullità, ex art. 1418 c.c., comma 1, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell’intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale. Peraltro, come osservato in analoga fattispecie dalla citata pronuncia di Cass. 5231/12, secondo quanto emergente dalla sentenza qui impugnata v. il primo periodo dell’ultima pagina della sentenza completa di motivazione, pubblicata il 12-08-2010 , la prestazione fornita dai due appellati aveva trovato esecuzione anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro e la cessazione dei stessi dal servizio. Di conseguenza, non si comprende alcuna valida ragione per cui successivamente il compenso relativo all’attività di collaudo, in assenza di diverse pattuizioni tra le parti, avrebbe dovuto essere diverso ovvero determinato da giudice. Inoltre, stante all’anzidetta prosecuzione, anche a voler seguire sul punto il ragionamento della corte territoriale, in condizione di dedotto metus, gli interessati ben avrebbero potuto rifiutarsi di continuare nello svolgimento dell’incarico, già loro affidato quali dipendenti dell’Azienda, allora pubblica, ovvero pattuire adeguati compensi. Né, d’altro canto, può opporsi l’inderogabilità dei minimi tariffari posto che, come parimenti più volte osservato da questa S.C. ex plurimis , Cass. 11 agosto 2009 n. 18223, ma v. pure n. 5231/12, già citata , anche la possibilità di concordare, in materia di compensi per prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, per le prestazioni rese in favore dello Stato o di altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche il cui onere è a carico dello Stato, una riduzione dei minimi tariffari, non comporta, in mancanza di una esplicita previsione in tal senso, la nullità del patto derogatorio degli anzidetti minimi tariffari, e tantomeno l’obbligo dell’Amministrazione committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle, sulla scorta del pareri di congruità emessi dall’Ordine professionale. Ed infatti, in linea con l’evoluzione normativa, interna e comunitaria, in materia di compensi professionali, deve ritenersi che la previsione di minimi tariffari non si traduca in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, atteso che essa risponde all’interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali, e non a quello generale dell’intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque ad esso contrarie. Il ricorso va pertanto accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e con il conseguente rinvio al giudice di merito, perché, avuto riguardo ai menzionati principi di diritto, provveda di conseguenza in ordine alla pretese azionate dai due diretti interessati ai fini della corretta decisione della causa di cui è processo, all’esito regolando altresì le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte, in accoglimento del ricorso, CASSA l’impugnata sentenza e RINVIA, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.