Le notifiche all’INPS devono essere effettuate al procuratore costituito in giudizio

Nei giudizi a cui partecipa l’INPS, la notifica della sentenza alla parte personalmente anziché al suo procuratore costituito in giudizio, in violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1763/17 depositata il 24 gennaio. Il caso. Il Tribunale accoglieva la domanda con cui una cooperativa chiedeva l’accertamento dell’insussistenza di un credito vantato dall’INPS sulla base di alcuni verbali ispettivi. La Corte d’appello dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’istituto per la tardività del deposito del ricorso. L’INPS ricorre in Cassazione sulla base di un unico motivo con cui deduce l’inidoneità della notificazione della sentenza di prime cure in quanto non effettuata presso il procuratore indicato dallo stesso istituto. Le notifiche all’INPS. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che, in tema di notifiche all’INPS, laddove la sentenza venga notificata alla parte personalmente anziché al suo procuratore costituito in giudizio, in violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. non decorre. Ne consegue dunque che la notifica della sentenza di primo grado, essendo stata effettuata alla parte personalmente e non all’avvocato che ha rappresentato e difeso l’INPS in primo grado, non era idonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione. L’appello dell’istituto doveva dunque essere qualificato come tempestivo in quanto depositato entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c In conclusione, i Giudici di legittimità accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello territorialmente competente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 23 novembre 2016 – 24 gennaio 2017, n. 1763 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Fatto e diritto Con sentenza n. 497/2013 la Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda della San Lorenzo Cooperativa sociale a r.l. intesa all’accertamento dell’insussistenza del credito, per contributi e somme aggiuntive, vantato dall’INPS sulla base di quattro verbali ispettivi. La statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla tardività del ricorso in appello depositato dall’INPS in data 10.10.2011 e quindi quando era già scaduto il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorrente, ai sensi dell’art. 326 comma primo, cod. proc. civ., dalla notificazione all’istituto previdenziale della sentenza di primo grado avvenuta in data 2 agosto 2011. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS, anche quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, sulla base di un unico motivo la S.C.C.I. s.p.a. . Ritualmente evocata in giudizio la Cooperativa è rimasta intimata. La Regione Sardegna, contumace nel giudizio di appello, nei confronti in relazione alla quale era stata disposta alla precedente udienza l’integrazione del contraddittorio, è rimasta anch’essa intimata. Il Consigliere relatore ha formulato proposta di accoglimento del ricorso dell’INPS. Il Collegio, verificato che parte ricorrente ha ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Sardegna, ritiene di condividere la proposta del relatore. Si premette che con l’unico motivo di ricorso l’istituto previdenziale ha denunziato falsa applicazione degli artt. 170 e 325 cod. proc. civ. nonché violazione degli artt. 170 e 327 cod. proc. civ Ha dedotto la inidoneità della notificazione della sentenza di primo grado a determinare il decorso del termine breve di impugnazione in quanto non effettuata nei confronti del procuratore indicato dall’istituto in primo grado. Il motivo è manifestamente fondato. Dall’esame degli atti di causa si evince che in primo grado l’INPS era rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Falqui Cao ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale della sede provinciale dell’ente, in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 1. La notificazione della sentenza di primo grado è stata effettuata all’INPS, presso lo studio legale del medesimo istituto, presso il suo legale rappresentante con studio in Cagliari, Viale Regina Margherita , e non quindi presso il procuratore costituito. Questa Corte ha ripetutamente affermato in tema di notifiche effettuate all’INPS che la notifica della sentenza avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente, invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Cass. n. 7527 del 2010, n. 8714 del 2009 n. 5924 del 2006 . In base alla condivisibile giurisprudenza sopra richiamata la notifica della sentenza di primo grado, in quanto effettuata alla parte personalmente e non all’Avv. Maurizio Falqui Cao, procuratore dell’INPS costituito in primo grado, era inidonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione cui all’art. 325 comma primo cod. proc. civ L’appello dell’INPS avverso la decisione di primo grado risulta, pertanto, tempestivo in quanto depositato entro il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 . A tanto consegue l’accoglimento del ricorso con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.