Quando l’accordo sindacale non ha valore di rinuncia. Il caso dell’errata esegesi contrattuale del giudice

Una lavoratrice aveva sottoscritto un accordo sindacale, nel quale, come corrispettivo del riconoscimento di una qualifica superiore, rinunciava ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della curatela fallimentare . Come va interpretato e fino a quanto può estendersi, però, l’inciso ogni ulteriore pretesa ?

Risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1556/17 depositata il 20 gennaio. Il caso. Una lavoratrice proponeva opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della società per la quale lavorava, affinché venisse escluso da esso il suo credito di quasi 13.000 € a titolo di differenze retributive, derivanti dall’effettivo svolgimento di mansioni di impiegata di quarto livello, invece che di apprendista. Con accordo sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c., a fronte della CIG in deroga rinunciava ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della curatela fallimentare . L’opposizione veniva rigettata, motivo per il quale la lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione. L’accordo sindacale sottoscritto dalla lavoratrice. Tra i motivi di doglianza che qui rilevano, la ricorrente deduce erronea interpretazione della volontà, contenuta nell’accordo sindacale, di rinunciare ad ogni altra pretesa non già in riferimento all’intero rapporto lavorativo intercorso , ma solo al periodo di intervento della CIG in deroga. Inoltre, l’oggetto della rinuncia era tacciato di eccessiva genericità e indeterminatezza, mancando sufficiente motivazione della pronuncia sul fatto decisivo della mancanza di correlazione tra il presupposto e oggetto dell’accordo [] e la domanda di accertamento della qualifica di apprendista . I criteri ermeneutici errati adoperati dal giudice. Secondo la Corte di Cassazione la ricorrente ha ragione la dichiarazione sottoscritta da quest’ultima non può assumere valore di rinuncia o transazione a meno che non si accerti, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi . Quanto appena detto è oggetto di giudizio di merito, su cui la Cassazione può solo intervenire nei casi di violazione dei criteri di ermeneutica del contratto o in presenza di vizi motivazionali. Ed è proprio questo il caso secondo la Corte, il giudice a quo non ha interpretato correttamente il contenuto dell’accordo sindacale, dal punto di vista letterale ex art. 1362 c.c. e del suo inserimento nel contesto complessivo degli accorti art. 1363 c.c. nel loro oggetto inestensibile art. 1364 c.c. . E’, infatti, evidente che la lavoratrice avesse rinunciato alla maturazione dei ratei di t.f.r. durante il periodo di eventuale intervento della CIG in deroga, specificamente a decorrere da un certo periodo di tempo, e non, come sostenuto erroneamente, per l’intera durata del rapporto lavorativo intercorso, senza alcuna limitazione temporale . L’accordo sindacale non rappresenta quindi rinuncia tout court dei dipendenti del Fallimento . Da questa deduzione deriva l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 novembre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 1556 Presidente Bronzini – Relatore Patti Fatto Con decreto 30 maggio 2011, il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione proposta da P.S. avverso lo stato passivo del Fallimento omissis , per l’esclusione da esso del suo credito di Euro 12.814,02, a titolo di differenze retributive permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, T.f.r. derivanti dall’inquadramento quale impiegata di quarto livello, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, in luogo di quello di apprendista. E ciò sul rilievo del suo riconoscimento della qualifica attribuitale, per la definizione, con accordo sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c., di ogni questione relativa al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della curatela fallimentare, a fronte della concessione della CIG in deroga. Con atto notificato il 30 giugno 2011 P.S. ricorre per cassazione con cinque motivi la curatela fallimentare è rimasta intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 2702 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea attribuzione alla propria sottoscrizione dell’accordo sindacale 20 luglio 2010 del riconoscimento di correttezza della qualifica di apprendista, in contrasto con la lettera dell’accordo, l’intenzione delle parti e l’oggetto del contratto, in assenza di alcun riferimento in esso alla correttezza dello status di apprendista, per la finalità dell’accordo di richiesta di CIG anche per gli apprendisti, sul presupposto della loro preventiva rinuncia ai ratei di T.f.r. in caso di sua concessione. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 2730 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea attribuzione di valore confessorio della qualificazione giuridica dei fatti alla dichiarazione della parte. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, c.c., 47, 48, 49 d.lg. 276/2003, 92 CCNL Aziende Industriali Edili 20 maggio 2004 e omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per il mancato accertamento della propria qualifica di apprendista sulla base del contratto di assunzione e delle circostanze dedotte a prova, ridondante nel vizio di omesso loro esame. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea interpretazione della volontà di rinuncia, nell’accordo sindacale 20 luglio 2010, ad ogni altra pretesa non già in riferimento all’intero rapporto lavorativo intercorso, ma al solo periodo successivo al 27 maggio 2010, di intervento della GIC in deroga in contrasto con i canoni ermeneutici di letteralità, di interpretazione complessiva delle clausole e di pertinenza all’oggetto. Con il quinto, la ricorrente deduce vizio di omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sul fatto decisivo della mancanza di correlazione tra il presupposto e l’oggetto dell’accordo richiesta di CIG per tutti i dipendenti ed anche per gli apprendisti e la domanda di accertamento della qualifica di apprendista, di un oggetto di rinuncia tanto generico e indeterminato, senza alcuna indagine sull’effettiva volontà abdicativa della lavoratrice. Per evidenti ragioni di più diretta pertinenza tematica, occorre avviare lo scrutinio dal quarto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 c.c., per erronea interpretazione della volontà di rinuncia, nell’accordo sindacale 20 luglio 2010, ad ogni altra pretesa in riferimento, non già all’intero rapporto lavorativo intercorso, ma al solo periodo successivo all’intervento della GIC in deroga e quinto motivo vizio di omessa e insufficiente motivazione sul fatto decisivo della mancanza di correlazione tra il presupposto dell’accordo sindacale e la domanda di accertamento della qualifica di apprendista , congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi. Essi sono fondati. Ed infatti, la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi e il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione Cass. 28 agosto 2013, n. 19831 Cass. 25 gennaio 2008, n. 1657 . Nel caso di specie, l’interpretazione della corte di merito della natura abdicativa della dichiarazione della lavoratrice è sindacabile in sede di legittimità, per la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, correttamente denunciati per la specificazione dei canoni in concreto assunti violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato Cass. 15 novembre 2013, n. 25728 Cass. 4 giugno 2007, n. 12936 . Ad avviso di questa Corte, quella contenuta nel verbale di accordo sindacale e conciliazione, ai sensi dell’art. 411 c.p.c., del 20 luglio 2010 trascritto sub nota 4 a pg. 7 del ricorso e sindacabile per le ragioni dette Cass. 28 giugno 2007, n. 14911 Cass. 26 febbraio 2014, n. 4564, anche se più specificamente riferite al verbale di conciliazione giudiziale , non è corretta sotto i concorrenti profili del tenore letterale art. 1362 c.c. e del suo inserimento nel contesto complessivo degli accordi art. 1363 c.c. nel loro oggetto inestensibile art. 1364 c.c. . Essa non può essere intesa nel senso di una rinuncia tout court dei dipendenti del Fallimento, con qualifica di apprendista, ad una diversa male pertanto il Tribunale ha inteso, con evidente errore di diritto e neppure potendolo, la dichiarazione alla stregua di riconoscimento espresso dalla lavoratrice della qualifica di apprendista e la rinuncia ad ogni altra pretesa in relazione al rapporto lavorativo intercorso , senza alcuna limitazione temporale. Con il verbale di accordo sindacale e conciliazione in esame, P.S. ha invece chiaramente ed esclusivamente rinunciato, insieme con gli altri lavoratori con qualifica di apprendista e in vista dell’accesso alla CIG in deroga, alla maturazione dei ratei di t.f.r. durante il periodo di eventuale intervento della CIG in deroga, specificamente a decorrere dal 27 maggio 2010 e ad ogni ulteriore pretesa che possa generare oneri a carico della società per il medesimo periodo e le parti si sono date atto della determinabilità di tale diritto nel suo ammontare, per l’immediata calcolabilità dei ratei di t.f.r. in base alla vigente normativa. Dalle superiori argomentazioni, comportanti l’assorbimento degli altri motivi, discende allora coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.