Contravvenzione e multa: due termini usati spesso impropriamente, anche dalla Corte d’appello

Spesso capita di sentir parlare di multe” specie relativamente a violazioni del codice della strada e, anche se meno frequentemente, di contravvenzioni” in maniera atecnica, e cioè non in conformità con l’art. 17 c.p In questa sentenza La Corte di Cassazione analizza un caso in cui il potere di accertamento delle violazioni esercitato da un assistente dell’Ispettorato del lavoro, invece che da un ispettore del lavoro, sembra in apparente contrasto con la lettera dell’art. 3 della l. n. 638/1983, la quale contiene al suo interno una discriminazione basata proprio sulla parola contravvenzione”.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza numero 801/17 depositata il 13 gennaio. Il caso. Il titolare di una ditta aveva proposto opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria per svariate violazioni relative a sei dipendenti . L’opposizione veniva accolta dal Tribunale. Avverso tale pronuncia ricorreva la Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano, vedendosi però rigettare il gravame per nullità dell’ordinanza-ingiunzione, in quanto i verbali su cui questa si basava erano stati redatti e sottoscritti da un assistente dell’Ispettorato del lavoro, addetto a meri compiti di vigilanza e non anche di accertamento e contestazione di contravvenzioni e comunque privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria . Per la cassazione della sentenza ricorreva la Direzione Provinciale del Lavoro. Ispettori del lavoro e addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati. Secondo il ricorrente il giudice di merito aveva male interpretato la lettera dell’art. 3 del d.l. numero 463/1983, convertito in l. numero 638/1983, la quale conferisce agli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro le stesse funzioni degli ispettori del lavoro, ad eccezione della funzione di contestare contravvenzioni”. Ed è sul termine contravvenzioni che si basa il disguido” giuridico quest’ultimo è un termine utilizzato, spesso dai non addetti ai lavori, come indicativo di qualunque tipo di illecito, anche di natura amministrativa. Non è ovviamente questo il caso, però, e non c’è motivo di pensare che il legislatore sia caduto vittima della stessa improprietà terminologica . Dato che, nel caso di specie, si trattava effettivamente di violazioni di natura amministrativa, non ricorre quella deroga contenuta nel succitato articolo, alla parificazione tra ispettori del lavoro e meri addetti alla vigilanza degli Ispettorati. A fortiori , viene citata la sentenza numero 14158/02 della Corte di Cassazione, che aveva già equiparato i poteri delle due figure professionali, quando vigilano sull’osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria . Essendo erronea l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, quest’ultima viene cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà attenersi al principio di diritto secondo il quale l’eccezione della contestazione di contravvenzioni va intesa come riferita alla sola funzione di contestazione delle contravvenzioni propriamente dette, ossia di contestazione dei reati puniti con le pene dell’arresto e/o ammenda art. 17 c.p. . Perciò gli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro ben possono accertare e contestare violazioni, di natura amministrativa, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 ottobre 2016 – 13 gennaio 2017, n. 801 Presidente Venuti – Relatore Lorito Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 5.5.10 la Corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame della Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano contro la sentenza 24.5.07 del Tribunale di Oristano che aveva accolto l’opposizione di P.F. , titolare dell’omonima ditta, contro l’ordinanza-ingiunzione n. 26 del 23.3.05, che gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 2.470,79 per svariate violazioni relative a sei dipendenti dell’opponente. Ritenevano i giudici di merito la nullità dell’ordinanza-ingiunzione perché basata su verbali, di accertamento delle violazioni contestate, redatti e sottoscritti da un assistente dell’Ispettorato del lavoro, in quanto tale addetto a meri compiti di vigilanza e non anche di accertamento e contestazione di contravvenzioni e comunque privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Per la cassazione della sentenza ricorre la Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano affidandosi ad un solo motivo. P.F. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1- Con unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. n. 463/83, convertito in legge n. 638/83 oltre che dell’art. 6 d.l. n. 124/04 , per avere la sentenza impugnata trascurato che la norma impugnata conferisce agli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro le stesse funzioni degli ispettori del lavoro ad eccezione della funzione di contestare contravvenzioni , lemma - quest’ultimo - che erroneamente i giudici di merito hanno considerato come usato atecnicamente per indicare qualsiasi illecito, anche di natura amministrativa. 2- Il motivo è fondato. Benché nell’uso corrente nel pubblico dei non addetti al lavoro il lemma contravvenzione venga spesso usato per indicare indifferentemente illeciti di carattere amministrativo o penale, nondimeno non può apoditticamente attribuirsi al legislatore la medesima improprietà terminologica e supporre che l’art. 3 d.l. n. 463/83 si riferisca a qualsiasi violazione, anche non costituente reato. E poiché tecnicamente per contravvenzione si intende il reato v. art. 39 c.p. punito con le pene dell’arresto e/o dell’ammenda v. art. 17 c.p. , mentre nel 1 caso di specie si trattava di mere violazioni di natura amministrativa, è chiaro che non ricorre quella deroga, prevista dal cit. art. 3 d.l. n. 463/83, alla parificazione di funzioni tra ispettori del lavoro e meri addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro, deroga su cui si è erroneamente basata la decisione della Corte territoriale e che in realtà sussiste soltanto quando si versi in ipotesi di contestazione di fatti costituenti reato contravvenzionale. In altre parole, la deroga di cui sopra deve intendersi riferita non già alla funzione di contestazione in sé, di illeciti penali o amministrativi, ma alla sola funzione di contestazione di contravvenzioni propriamente dette, ossia di contestazione dei reati puniti con le pene dell’arresto e/o dell’ammenda. A ciò si aggiunga che - come questa S.C. ha già avuto modo di statuire cfr. Cass. n. 14158/02 - a norma dell’art. 3, co. 1, d.l. 12 settembre 1983, n. 463/83, convertito in legge n. 638/83, i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull’osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi . Tale equiparazione deve reputarsi confermata anche per gli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro, le cui funzioni il cit. art. 3 disciplina in maniera del tutto unitaria rispetto a quelle dei funzionari ispettivi degli istituti previdenziali, con esclusione sempre e soltanto del potere di contestare contravvenzioni propriamente intese nella loro corretta accezione penalistica. Dunque, sul presupposto - pacifico - che le violazioni contestate all’odierno controricorrente erano pur sempre già all’epoca dei fatti per cui è causa di natura amministrativa e non penale, si palesano irrilevanti le considerazioni della gravata pronuncia circa l’esistenza o meno della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria art. 55 c.p.p. in capo all’addetto alla vigilanza presso l’Ispettorato del lavoro di Oristano che ha accertato e contestato le violazioni de quibus perché - appunto - non aventi natura di reati contravvenzionali . 3- In conclusione, rivelandosi erronea l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, la stessa deve cassarsi in accoglimento del ricorso, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto L’art. 3 di. n. 463/83, convertito in legge n. 638/83, conferisce agli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro le stesse funzioni degli ispettori del lavoro ad eccezione della funzione di contestare contravvenzioni. Tale eccezione deve intendersi riferita non già alla funzione di contestazione in sé, di illeciti penali o amministrativi, ma alla sola funzione di contestazione di contravvenzioni propriamente dette, ossia di contestazione dei reati puniti con le pene dell’arresto e/o dell’ammenda art. 17 c.p. per l’effetto, gli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro ben possono accertare e contestare violazioni, di natura amministrativa, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.