Cessione d’azienda o di soli cespiti?

La Suprema Corte ha qui l’occasione di ribadire un principio giurisprudenziale della Corte di Giustizia relativamente al trasferimento di azienda. Quando si può definire tale e quando i debiti possono considerarsi trasferiti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 480/17, depositata l’11 gennaio Il caso. La Corte d’appello di Milano accoglieva l’opposizione ai ruoli esattoriali iscritti dall’INPS relativi alla restituzione di benefici contributivi connessi con l’assunzione di lavoratori dipendenti di un azienda iscritti alle liste di mobilità. L’INPS ricorre in Cassazione deducendo come unico motivo l’erronea decisione della Corte d’appello fondata sul solo acquisto dei cespiti non significativi di un’azienda e non, al contrario, della cessione dell’azienda stessa. La Suprema Corte ha chiarito la differenza tra trasferimento di azienda e acquisto di singoli cespiti. Quando si può parlare di trasferimento di azienda? Gli Ermellini, infatti, convengono con la Corte d’appello relativamente al fatto che, nel caso di specie, non si può parlare di trasferimento di azienda, poiché occorrerebbe in tal caso l’ingresso del cessionario nella globalità dei rapporti giuridici che fanno capo all’azienda o al ramo di essa ceduto e non, al contrario, di solo alcuni cespiti. Il principio appena citato è stato sancito dalla Corte di Giustizia nelle sentenze nn. 172/99, 175/99 e 343/98. Pertanto la Corte di Cassazione, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e ritenendo corretta la sussunzione della fattispecie svolta dalla Corte di merito, rigetta il ricorso e procede alla liquidazione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 febbraio 2016 – 11 gennaio 2017, numero 480 Presidente Napoletano – Relatore Leo Svolgimento del processo La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata l’1/9/2010, respingeva il gravame interposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Varese che, dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma per contributi e somme aggiuntive per la gestione ex INPDAI contenuta nella cartella esattoriale numero omissis , ha accolto l’opposizione ai ruoli esattoriali iscritti dall’Istituto previdenziale e di cui alle cartelle di pagamento indicate in sentenza e relativi alla restituzione dei benefici contributivi connessi all’assunzione di lavoratori già dipendenti del colorificio Mariti S.r.l. iscritti nelle liste di mobilità per il periodo maggio 2001 - maggio 2003. Per la cassazione della sentenza l’INPS propone ricorso sulla base di un motivo. La Materis Paints Italia S.p.A. resiste con controricorso depositando altresì memoria ai sensi dell’art. 378 del codice di rito. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo l’INPS denuncia, in relazione all’art. 360, numero 5, c.p.c., la contraddittoria motivazione in ordine ad un circostanza rilevante ai fini del decidere, nonché, in riferimento all’art. 360, numero 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 8 della legge numero 223/1991 c.p.c., sostenendo che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che nella fattispecie non si sia verificata una cessione di azienda, ma solo l’acquisto, da pare della Materis Paints S.p.A. di singoli cespiti valutati come non significativi. 2. Il motivo, nella parte in cui censura il vizio di motivazione, è palesemente teso ad una diversa valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità cfr., ex plurimis, Cass. numero 11519/2015 , poiché la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito attiene al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Per il resto, non è fondato, poiché per potere parlare di trasferimento di azienda occorre l’ingresso del cessionario nella globalità dei rapporti giuridici che fanno capo all’azienda o al ramo di azienda ceduta v. pure le sentenze della Corte di Giustizia 25 gennaio 2001 nella causa 172/99 26 settembre 2000 nella causa 175/99 e 14 settembre 2000 nella causa 343/9. Inoltre. come messo in evidenza dalla Corte di Appello, l’INPS non ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che le due imprese al momento del licenziamento e della successiva assunzione dei dipendenti di cui si discute presentassero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero fossero in rapporto di collegamento o di controllo - secondo 1 dizione dell’art. 8 della l. numero 223/1991 - tali da attestare l’utilizzo dei benefici di cui al medesimo art. 8 per finalità diverse da quelli per cui sono stati concepiti e non ha neppure dedotto che l’operazione di acquisto del marchio e degli altri beni materiali e immateriali da parte di Lafarge Coatings Italia S.p.A. concretizzi un condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzati al solo godimento degli incentivi mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi, in presenza di un coordinamento nella decisione della cedente di collocare in mobilità i suoi dipendenti e di quella della cessionaria di assumerne una parte. Il solo motivo di doglianza ha quindi riguardato solo l’affermazione della riconducibilità della vicenda traslativa al trasferimento di azienda, con la conseguenza che Lafarge Coatings Italia S.p.A. sarebbe stata tenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. ad assumere alle proprie dipendenze i lavoratori del colorificio Mariti S.r.l. iscritti nelle liste di mobilità e dunque, per tale ragione, non avrebbe avuto diritto di godere dei benefici contributivi di cui all’art. 8 della legge numero 223/91. Ed a tale motivo occorre circoscrivere le osservazioni in questa sede. Al riguardo, per tutto quanto esposto, la Corte di merito, citando anche le decisioni della Corte di Giustiziai ha operato una corretta sussunzione della fattispecie, sicuramente scevra dagli errores in iudicando che l’Istituto lamenta. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPS al pagamento di Euro 3.500,00 per compensi, oltre Euro 100,00 per spese ed accessori di legge.