Licenziata illegittimamente una lavoratrice madre: per lei riammissione e tutte le retribuzioni

Riconosciuto l’abuso compiuto dall’impresa. Vittoria per la donna, che aveva partorito una bimba quasi 7 mesi prima dei fatti. Per lei ritorno in azienda e diritto a percepire tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento.

Madre di una bambina di quasi 7 mesi. Dato, questo, decisivo, che rende ancora più grave il licenziamento illegittimo operato dall’azienda nei confronti della donna. Ciò comporta che ella venga riammessa in servizio e si veda risarciti dal datore di lavoro tutti i danni derivanti dal mancato guadagno relativo al periodo di inattività forzata Cassazione, sentenza n. 475/2017, Sezione Lavoro, depositata l’11 gennaio . Danni. Nessun dubbio per i giudici sull’abuso compiuto dall’azienda. Ecco spiegata la declaratoria di illegittimità del licenziamento deciso nei confronti di una lavoratrice. Consequenziale, poi, l’ordine alla società di riassumere la dipendente o di risarcirle il danno, commisurato in cinque mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto . Nonostante la vittoria, però, la donna sceglie di ricorrere in Cassazione, richiamando il fatto che ella, al momento del licenziamento, si trovava in regime di puerperio, dato che la figlia non aveva ancora compiuto un anno di età . Questa obiezione viene ritenuta corretta dai magistrati del ‘Palazzaccio’, che censurano l’ottica adottata in Appello. Evidente, quindi, l’errore compiuto in secondo grado, laddove si è trascurato un dettaglio fondamentale, poiché il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo e improduttivo di effetti . Ciò significa che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e quindi il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio e a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno . In conclusione, quindi, il rapporto va considerato come mai interrotto e la lavoratrice , concludono i magistrati, ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 gennaio 2016 – 11 gennaio 2017, n. 475 Presidente Napoletano – Relatore Leo Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 1/2/2013, accogliendo l'appello proposto da S.I.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato alla medesima S. il 14/1/2006 e, per l'effetto, ordinava alla società R. S.p.A. di riassumere la lavoratrice o, in mancanza, di risarcirle il danno commisurato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo. Per la cassazione della sentenza la S. propone ricorso articolato in due motivi. La R. resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, cui resiste la S. che ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, commi 1 e 5 del D.lg.vo 26/3/2001, n. 151 e 8 della legge n. 604/66, avendo la sentenza impugnata omesso di prendere in considerazione che la S. si trovasse, al momento del licenziamento, in regime di puerperio, dato che la figlia, da essa partorita il 22/6/2005, il 14/1/2006, data del licenziamento, non aveva ancora compiuto un anno di età. 2. Con il secondo motivo viene denunziata, in relazione all'ars. 360, n. 3, la violazione dell'ars. 54 del d. lg.vo 26/3/2001, n. 151 e dell'art. 1223 c.c. e si lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità abbia violato l'art. 1223 c.c., non avendo accolto la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni da liquidare nella misura della retribuzione globale di fatto che la lavoratrice non ha percepito dal 14/1/2006, data del licenziamento, a quella della effettiva riammissione in servizio. 3. I motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, data l'evidente connessione, sono fondati. La Corte di merito, infatti, ha del tutto obliterato la motivazione in ordine alla circostanza che, per i motivi esposti in narrativa, la S., al momento del licenziamento, si trovasse nel periodo di puerperio, nonostante la lavoratrice avesse dedotto e documentato la detta circostanza. Al riguardo, gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità sono costanti nell'affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall'inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell'art. 2 della legge 1204/71 per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall'inadempimento in ragione del mancato guadagno tra le molte, Cass., nn. 18357/04 24349/10 . In materia, il Giudice delle Leggi ha stabilito sentenza n. 61/9 1 che la violazione dell'art. 2 della legge n. 1204/71 ora d.lg.vo n. 151 /01 è totalmente improduttivo di effetti comportando la nullità del licenziamento comminato alla donna durante la gestazione o il puerperio. La Corte di merito ha erroneamente applicato l'art. 8 della i. n. 604/66, poiché la disciplina legislativa di cui al D.lg.vo n. 151/01 non effettua alcun richiamo alle leggi n. 604/66 e 300/70 la nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi dell'art. 54 del D.lg.vo n. 151/01 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo una autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioè, della colpa grave della lavoratrice. Il rapporto, nel caso di specie, va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio tra le molte, Cass. n. 2244/06 . La sentenza di secondo grave ha, invece, erroneamente ritenuto applicabile, ai fini del risarcimento, anziché l'art. 1223 c.c. l'art. 8 della legge n. 604/66. 4. Con il ricorso incidentale la società lamenta l'errata applicazione della normativa sul licenziamento di cui all'ars. 7 L. 330/70 e 54 del D.lg.vo n. 151/01. Tale ricorso non può essere accolto per i motivi esplicitati nelle argomentazioni sub 3. 5. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale rigetta il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, relativamente al ricorso accolto e per la decisione sulle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.