E’ assodato: il legislatore può peggiorare i trattamenti pensionistici in corso di erogazione

La deroga all’applicabilità del regime previdenziale introdotto con l’art. 2, lett. b , d.lgs. n. 503/1992 per i lavoratori con anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno un decennio, per periodi inferiori all’anno solare, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva e, quindi, non trova applicazione per i lavoratori domestici che possano far valere una minore contribuzione.

Con l’ordinanza n. 26753/16, depositata il 22 dicembre, la Corte di Cassazione ribadisce la giurisprudenza costituzionale per cui il legislatore, in tema di previdenza, può intervenire con leggi peggiorative, persino sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione. Algoritmi normativi per calcolare il diritto alla pensione. I Giudici di merito riconoscevano alla lavoratrice convenuta in Cassazione il diritto alla pensione di vecchiaia, invocando il regime derogatorio a lei più favorevole, previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 503/1992. La lavoratrice, infatti, possedeva un’anzianità contributiva tra il 1971 ed il 2008, pur avendo lavorato solo per tre anni, nell’arco del decennio, per l’intera durata dell’anno solare ma senza accredito contributivo pari alle 52 settimane. L’INPS proponeva ricorso avverso tale decisione, risultando, peraltro, vittorioso all’esito del giudizio di legittimità. Il principio di diritto. Secondo la Corte di Cassazione, la deroga all’applicabilità del regime previdenziale introdotto con il d.lgs. n. 503/1992, art. 2, trova applicazione limitatamente alla categoria di lavoratori esplicitamente indicata nella norma, ossia, per i lavoratori con anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all’anno solare meno di 52 settimane per anno . Non possono, quindi, giovare della deroga i lavoratori, addetti a servizi domestici e familiari, che a parità delle altre condizioni previste dalla norma, possono far valere una minore contribuzione, poiché hanno lavorato per circa un decennio, per l’intero anno solare, con un orario inferiore alle ventiquattro ore alla settimana. E’ proprio questo il caso di specie. La lavoratrice convenuta avanti la Suprema Corte non può, quindi, godere del trattamento pensionistico pieno” per il solo fatto che questo sia a lei più favorevole poiché non esiste alcun favor, anzi, secondo un consolidato orientamento della giustizia costituzionale, la determinazione dei tempi, dei modi, e della misura delle prestazioni sociali – salvo il limite della ragionevolezza – è comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore, che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, anche su trattamenti pensionistici in corso di erogazione. Giungla di norma, liane di deroghe. Nel caso di specie rileva il d.lgs. n. 503/1992 con cui il legislatore ha riordinato i sistema previdenziale, disciplinando ex novo i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. Ebbene, ai sensi dell’art. 2 comma 1, il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno vent’anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati al lavoratore assicurato almeno vent’anni di contribuzione. Tuttavia, a ciò vi sono delle deroghe e, nel caso di specie, quella prevista all’art. 2, comma 3, lett. b stesso decreto ai lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla normativa previgente. Tale deroga, però, disciplinando la successione nel tempo delle leggi in materia previdenziale, rimanda al trattamento pensionistico più favorevole in relazione a particolari attività lavorative, che , per non coprire l’intero anno solare non potevano far maturare la maggiore contribuzione richiesta dal d.lgs. n. 503/1992. Secondo i Giudici di merito, il favore del legislatore in deroga sarebbe comunque indirizzato a tutti i lavoratori deboli che possono far valere solo una contribuzione inferiore a quella piena. Invece, la Corte di Cassazione offre un’interpretazione più restrittiva della deroga de qua il favore del legislatore in deroga si rivolge ai lavoratori non occupati per l’intero anno solare e non già ai lavoratori che, sebbene occupati nell’intero anno solare, possano anch’essi far valere una minore contribuzione. Non v’è quindi spazio per l’applicazione del regime più favorevole in quanto tale o per mantenere il regime vigente al momento della richiesta della prestazione pensionistica il legislatore, fatto salvo il principio di ragionevolezza, può sempre intervenire con leggi peggiorative in tema di previdenza, persino sui trattamenti pensionistici già in corso di erogazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 29 settembre - 22 dicembre 2016, numero 26753 Presidente Curzio – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. 2. La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame svolto dall’attuale intimata avverso la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invocando il regime derogatorio più favorevole previsto dall’art. 2 del decreto legislativo numero 503 del 1992, sul presupposto di possedere un’anzianità contributiva tra il 1971 e il 2008, pur avendo lavorato per tre anni, nell’arco del decennio, per l’intera durata dell’anno solare ma senza accredito contributivo pari alle 52 settimane. 3. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un articolato motivo. 4. L’intimata ha resistito con controricorso. 5. Il ricorso e qualificabile come manifestamente fondato, alla stregua dei precedenti di questa Corte, nnumero 3044, 10510 del 2012 e 25205 del 2013 e del seguente principio di diritto enunciato da Cass. 10510/2012 la deroga all’applicabilità del regime previdenziale introdotto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 503, prevista, dall’art. 2, comma 3, lettera b del citato decreto legislativo, per i lavoratori, con anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all’intero anno solare di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare , non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva e non trova, pertanto, applicazione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali. Né la disposizione si appalesa in contrasto con il canone di ragionevolezza, atteso il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione . 6. Così gli argomenti già svolti da questa Corte, nelle citate sentenze. 7. L a materia è regolata dalla legge di delegazione 23 ottobre 1992, numero 421, recante Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale , con la quale sono stati modificati i requisiti dell’età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’a.g.o. e dell’anzianità contributiva minima, elevata a venti anni, invitando il legislatore delegato ad introdurre la graduale elevazione dell’anzianità contributiva minima e a disciplinare le deroghe per l’applicazione del più favorevole regime previgente anzianità contributiva minima di quindici anni . 8. L’art. 3 della citata legge di delegazione ha, pertanto, per quanto qui rileva, introdotto il seguente criterio direttivo g graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque anni . 9. Il legislatore delegato, uniformandosi ai predetti criteri direttivi, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 503, ha riordinato il sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici e disciplinato il nuovo regime dei requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. 10. L’art. 2 del d.lgs. numero 503 cit. così recita 1. Nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti. 2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata. 3. In deroga ai commi 1 e 2 a continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, numero 1432, e successive modificazioni ed integrazioni b per i lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa c nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa . 11. La deroga al nuovo regime previdenziale, clic rileva nella vicenda che ci occupa, risulta dalla richiamata lettera b del comma 3 dell’art. 2, secondo cui per i lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell’anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa. 12. La predetta ipotesi derogatoria che, disciplinando la successione nel tempo di leggi in materia previdenziale, rimanda ai più favorevoli previgenti requisiti contributivi per il pensionamento di vecchiaia, riguarda, expressis verbis , i lavoratori, con anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all’intero anno solare di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare in relazione a peculiari attività lavorative che, per non coprire l’intero anno solare, non potevano far maturare la maggiore contribuzione richiesta dal decreto legislativo numero 503. 13. Il più favorevole regime contributivo è, pertanto, conservato e fatto salvo, dal legislatore della riforma previdenziale del 1992, a protezione di alcune categorie deboli di lavoratori subordinati che non possono far valere la contribuzione annua per l’intero anno solare per essere stati occupati per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane, come del resto emerge dal citato criterio di delega al quale il legislatore delegato si è informato. 14 . Si tratta ora di vedere se il più favorevole regime previgente, conservato dalla norma derogatoria de qua per esempio, a favore dei lavoratori in agricoltura , possa ricomprendere o si possa estendere alle lavoratrici e ai lavoratori che, a parità di altri requisiti l’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni , siano stati occupati, per almeno un decennio, per l’intero anno solare, ma possano vantare, al pari dei lavoratori non occupati per l’intero anno solare, un minor numero di contributi annui in ragione dell’orario lavorativo settimanale. 15. L’argomento pregnante a sostegno della tesi propugnata dalla lavoratrice e dai Giudici del merito si sostanzia nell’identificazione di un’unica categoria di lavoratori meritevoli di protezione comprensiva dei lavoratori e delle lavoratrici che non possano far valere una contribuzione annua piena, indipendentemente dalla circostanza che siano stati occupati per l’intero anno solare o solo in parte, ma comunque con una contribuzione di minor peso per il sistema di accredito. 16. Il favore del legislatore in deroga sarebbe comunque indirizzato, secondo i Giudici del merito, verso tali lavoratori deboli che possono far valere solo una contribuzione inferiore a quella piena. 17. Tale opzione interpretativa, ispirata alla ratio sottesa alla legge delegata di non creare discriminazioni irragionevoli non per effetto della durata del rapporto di lavoro nell’annualità ma per il solo effetto delle modalità della prestazione part-time orizzontale, lavoro a domicilio, lavoro domestico ed affidata, dai Giudici del merito, al paradigma dell’interpretazione costituzionalmente orientata, già è stata ritenuta non condivisa, dalla Corte di legittimità, nelle sentenze sopra richiamate, per molteplici profili. 18. All’evidenza, la richiamata norma, dettata dall’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo numero 503, ha introdotto disposizioni derogatorie alla riforma previdenziale del 1992, così regolando, specificamente e tassativamente, per alcune particolari categorie di lavoratori, la successione di leggi in materia previdenziale, con l’applicazione della disciplina previgente in deroga , onde, per l’esplicita connotazione di norma derogatoria, ne resta preclusa l’interpretazione estensiva, mentre quella analogica, dovendo considerarsi la disposizione de qua norma eccezionale come tutte le norme che introducono discipline transitorie , è vietata dall’art. 14 disp. prel. al codice civile. 19. È pur vero che, in qualche isolato precedente, questa Corte ha ritenuto consentita l’interpretazione estensiva anche con riferimento a disposizioni eccezionali o di carattere tassativo v., al riguardo, Cass. 10304/1991 , ma, di fatto, anche in quel caso è stato disegnato l’ambito fino al quale l’interprete può spingersi, valorizzando l’esplicitazione del contenuto della norma, senza nulla aggiungere alla portata della medesima. 20. E nella specie, la portata e il contenuto della disposizione fanno chiaramente riferimento all’intento del legislatore di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l’intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell’intero anno solare, possano anch’essi far valere una minore contribuzione. 21. Del pari, quanto alla possibilità di sperimentare, del testo legislativo in esame, un significato compatibile con quello costituzionale onde orientarne l’interpretazione sì da pervenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata come tentato dalla Corte di merito , va rimarcato che qualsiasi interpretazione costituzionalmente orientata della normativa delegata non può essere svolta che sul solco tracciato dalla delega legislativa, a pena di conferire alla norma primaria delegata una forza normativa che essa intanto possiede in quanto l’esercizio della potestà legislativa da parte dell’Esecutivo si sia conformato alla delega legislativa e la lettura della disposizione così risultante si conformi alla costituzione senza forzarne o alterarne la vis normativa e la portata. 22. Del pari, questa Corte, nelle richiamate sentenze, ha anche disaminato la conformità al canone costituzionale di ragionevolezza della disposizione che non include altre categorie ritenute meritevoli di protezione giacché parimenti provviste di minor contribuzione benché occupate per l’intero anno solare, richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa discrezionalità del legislatore nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione ex multis , Corte cost. numero 36 del 2012 e numerose altre Cass. 9998/2009 Cass. 11947/2005 così Cass. 10510/2012 cit. da ultimo v. anche Corte cost. numero 203 del 2014 . 23. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. 24. L’esito alterno dei giudizi di merito e il recente consolidarsi del richiamato orientamento di legittimità consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda spese compensate dell’intero processo.