Il “termine breve” dell’impugnazione e il biglietto del cancelliere

Partendo da un’impugnativa di licenziamento con ricorso presentato tardivamente, la Corte di Cassazione rispolvera la giurisprudenza in tema di termine breve” di impugnazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26341/16 depositata il 20 dicembre. Il caso. Un lavoratore impugnava il proprio licenziamento e, nel secondo grado di giudizio, non rilasciava al proprio legale la procura speciale nel termine prestabilito ex art. 6 l. n. 604/1966 . Il giudice riteneva quindi il ricorso inammissibile. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione, con un solo motivo di doglianza. Il datore di lavoro resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività Il termine breve” d’impugnazione. Il ricorrente sostiene che il summenzionato termine si riferisce all’onere, in capo a chi impugna il licenziamento - nel caso di specie il legale - di rendere tempestivamente nota l’esistenza della procura o della ratifica, ma non di comunicare la medesima al datore di lavoro prima della scadenza del termine di 60 giorni , a meno che non vi sia espressa richiesta della controparte in tale senso. Il ricorso per Cassazione deve essere proposto entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore , a pena di decadenza. Nel caso manchi la comunicazione o la notificazione, invece, si applica l’art. 327 c.p.c., che rappresenta una norma speciale rispetto alla disciplina generale del cd. termine breve” di impugnazione. A tal proposito la Corte richiama anche delle pronunce precedenti, quali la 23526/14 viene qui precisato che il testo integrale del provvedimento è sempre necessario perché inizi il decorso dei termini. Se si prende ad esempio il caso del biglietto, tramite cui il cancelliere dà notizia alle parti del testo integrale della sentenza, l’orientamento giurisprudenziale è nel senso di non ritenere la comunicazione idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni. In ogni caso, la Suprema Corte decide di dichiarare inammissibile il ricorso principale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 settembre – 20 dicembre 2016, numero 26341 Presidente Nobile – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 25 giugno 2015 la Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando in sede di reclamo a mente della l. numero 92 del 2012, ha dichiarato inammissibile l'impugnativa di licenziamento proposta da P.G.T. nei confronti della INTECS Spa. Dopo aver affermato la nullità della sentenza di primo grado per essere stata depositata la motivazione oltre il termine di dieci giorni dalla lettura del dispositivo, la Corte, non ravvisando una ipotesi di rimessione al giudice di primo grado, ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso del lavoratore risultando priva di qualunque effetto l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento effettuata dal legale senza l'invio nel termine di cui all'art. 6 l. numero 604/66, come richiamato dall'art. 5 comma 3, l. numero 223/91 della procura speciale rilasciata dal lavoratore . 2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso del 23 dicembre 2015 il T. con un motivo. La società ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. Motivi della decisione 3.- Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge 604/66 in riferimento al termine ivi espresso come richiamato dall'art. 5, comma 3, legge numero 223/91 . Si sostiene che il terzo che impugni il licenziamento - nella specie il legale - ha l'onere di rendere tempestivamente nota l'esistenza della procura o della ratifica, ma non di comunicare la medesima al datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni, a meno che la controparte non ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 1393 c.c Si lamenta altresì che la Corte non abbia dato ingresso a prove o all'esercizio di poteri officiosi per accertare l'anteriorità della procura scritta rilasciata al legale rispetto alla scadenza di detto termine. 4.- Come eccepito dalla società controricorrente il ricorso per cassazione è pregiudizialmente inammissibile. Invero, nel caso di reclamo previsto dall'art. 1 della legge 28.6.2012 numero 92, il comma 62 stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore . Il successivo comma 64 aggiunge che in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile . Il disposto si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione, dettata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., poiché fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, ma solo se anteriore alla prima, e consente l'applicazione del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione. Nella specie la comunicazione della sentenza di appello è stata effettuata contestualmente alla pubblicazione in data 25 giugno 2015, come dichiarato nel ricorso per cassazione medesimo dove si legge ricorso avverso la sentenza numero 781/2015 decisa in data 11/6/2015 e pubblicata oltre che comunicata a mezzo PEC in data 25/6/2015 e come risulta altresì dalla comunicazione a mezzo PEC allegata alla sentenza depositata dallo stesso Avv. Di Loreto. Il ricorso per cassazione è stato proposto solo il 23 dicembre 2015, ormai decorso il termine di sessanta giorni. All'eccezione di tardività formulata nel controricorso nulla ha replicato parte ricorrente. Per mera completezza si osserva che l'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., come modificato dal d.l. 18.10.2012 numero 179, conv. in l. numero 221 del 2012, stabilisce che il biglietto contiene in ogni caso . il testo integrale del provvedimento comunicato necessità della comunicazione del testo integrale poi ribadita dal d.l. 24.6.2014 numero 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 numero 114, che ha modificato l'art. 133 c.p.c., secondo cui, entro cinque giorni dal deposito della sentenza, il cancelliere, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti costituite cfr. Cass. numero 10017 del 2016 . Quanto alla precisazione contenuta nell'art. 133 c.p.c., comma 2, novellato, secondo cui la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 , questa Corte v. Cass. numero 23526 del 2014, recentemente avallata da Cass. SS.UU. numero 25208 del 2015 ha statuito che la modifica dell'art. 133 c.p.c. in discussione attiene al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria, sicché non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini - anche perentori - dalla semplice comunicazione del provvedimento, e tale è certamente il caso previsto dall'art. 1, comma 62 , l. numero 92 del 2012. 5.- Conclusivamente il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato, oltre che di ogni questione attinente al merito della vicenda processuale, compresa l'istanza di remissione alle Sezioni Unite formulata dal difensore del lavoratore. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Riguardo il ricorso principale occorre quindi dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. numero 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori secondo legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.